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La governance nei servizi pubblici locali - Confservizi Cispel Toscana

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2) si prevedessero forme di indipendenza degli amministratori rispetto al potere politico delle<br />

municipalità, estendo ad esempio a tutte le local utilities le pratiche in uso nelle società quotate<br />

e regole nelle nomine degli amministratori;<br />

3) i Comuni prevedessero che alle aziende e agli amministratori nominati nelle suddette società<br />

venisse richiesta esclusivamente la realizzazione degli obiettivi al punto 1 e niente altro<br />

(sponsorizzazioni, politiche di stabilizzazione, etc.).<br />

In tutti i casi quindi i segnali dovrebbero essere fissati e non variabili nel breve periodo.<br />

<strong>La</strong> strategia e l’amministrazione straordinaria delle aziende<br />

Ulteriori incertezze si ravvedono nelle decisioni riguardanti l’attività straordinaria e la definizione<br />

delle strategie aziendali. Accade, infatti, che mentre il management di nomina privata ha la delega a<br />

proporre e realizzare la strategia delle aziende miste di cui sono amministratori, al management di<br />

espressione pubblica spesso questo spesso non è consentito. O meglio non è sempre chiaro che lo<br />

sia o non lo sia (la cosa è tuttavia territorialmente e settorialmente differenziata in <strong>Toscana</strong>). Anche<br />

qui si possono immaginare due possibili scenari:<br />

a) al management pubblico si chiede la definizione della strategia di lungo periodo (da<br />

sottoporre agli azionisti in approvazione) quali la definizione delle strategie di crescita<br />

industriale, diversificazione, accordi industriali, fusioni etc. ed in maniera coerente con gli<br />

obiettivi definiti;<br />

b) al management viene demandata il ruolo operativo, oltre a quello propositivo, e di<br />

attuazione delle strategie (consentendo quindi al management più ampi poteri).<br />

Meno opportuna appare invece la possibilità che il management pubblico abbia ruoli di gestione<br />

ordinaria e al solo organo politico spettino quelli di progettazione ed indirizzo (ed eventualmente<br />

anche la gestione) di quella straordinaria.<br />

Regolatori e gestori<br />

Simili problemi di definizione degli obiettivi si ritrovano <strong>nei</strong> regolatori <strong>locali</strong>. L’identificazione tra<br />

soggetto proprietario della gestione e regolatore del <strong>servizi</strong>o (ovvero il Comune) deve essere<br />

superato attraverso la completa definizione dei compiti. In particolare, in riferimento ai regolatori<br />

sarebbe opportuno che:<br />

i. la creazione di Regolatori avesse le caratteristiche di autonomia ed indipendenza rispetto ai<br />

Comuni. Autorità di Ambito che non rispondano per tutti gli atti ad un’assemblea composta<br />

dai Sindaci, ma si ispirino ai principi di indipendenza sanciti nella legge di istituzione delle<br />

ATTI DEL CICLO DEI CONVEGNI<br />

46<br />

<strong>La</strong> Governance <strong>nei</strong> <strong>servizi</strong> <strong>pubblici</strong> dicembre 2009

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