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La governance nei servizi pubblici locali - Confservizi Cispel Toscana

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Il rispetto del duplice protocollo informativo ed organizzativo, in quanto espressione di<br />

doveri imposti dalla legge, sia pure a portata generale, permette al giudice di ascrivere – come si è già<br />

anticipato – le responsabilità per i danni conseguenti a decisioni gestorie assunte in un contesto di<br />

assetti inadeguati; assetti che, ove fossero stati invece adeguati, avrebbero permesso di prevenire il<br />

pregiudizio subito o quanto meno di intervenire tempestivamente per circoscrivere gli effetti<br />

dannosi eziologicamente riferibili a questa scelta o questa ripetuta impostazione gestoria.<br />

Con riferimento questo profilo merita di essere segnalata la potenziale responsabilità degli<br />

amministratori per omessa adozione di adeguati modelli previsti dal decreto legislativo n. 231 del<br />

2001 ai fini della prevenzione dalla commissione dei c.d. (e sempre più numerosi) “reati<br />

presupposto”. In questi mesi è stata pubblicata la prima sentenza, a quanto mi consta, che ha<br />

condannato l’amministratore delegato di una società che ha subito una sanzione ex d.lgs. n. 231 per<br />

la mancata adozione del modello di prevenzione (Trib. Milano, 13 febbraio 2008, V.C.M. s.p.a. c.<br />

Tedesco). E ciò conferma che la mancata previsione di un modello di prevenzione adeguato può<br />

essere un addebito ascrivibile in termini di responsabilità agli amministratori, ove siano derivate<br />

delle sanzioni (da quelle gravissime interdittive a quelle pecuniarie) previste dal decreto legislativo<br />

231 del 2001, e dunque dei pregiudizi che la persona giuridica non avrebbe subito ove il modello di<br />

prevenzione fosse stato predisposto per tempo ed opportunamente verificato nel suo effettivo<br />

funzionamento. Anche questi sono profili di responsabilità – che naturalmente valgono anche per le<br />

società a partecipazione pubblica – riconducibili alla violazione del protocollo organizzativo, e che<br />

pertanto rimangono nell’ambito della violazione di legge, senza trascolorare in un sindacato di<br />

merito.<br />

Parimenti possono oggi assumere rilievo, in termini di responsabilità degli amministratori (e<br />

degli organi di controllo) le operazioni gestorie decise in un contesto informativo non adeguato,<br />

perché il consigliere delegato non reso informazioni adeguate ai consiglieri e ai sindaci e questi<br />

(consiglieri non esecutivi e sindaci) non hanno chiesto quelle informazioni ulteriori che la criticità<br />

della decisione o l’insufficienza delle informazioni date ai delegati gli imponevano di richiedere.<br />

In questo contesti – come nell’ipotesi di inadeguatezza degli assetti – i danni sono<br />

eziologicamente riferibili e all’amministratore senza dover andare a valutare le irrazionalità<br />

intrinseche che sovente richiederebbero ardui oneri probatori, l’incongruenza o comunque la non<br />

corrispondenza di quella scelta al parametro di dirigenza professionale che ora è imposta dall’art.<br />

2392.<br />

ATTI DEL CICLO DEI CONVEGNI<br />

16<br />

<strong>La</strong> Governance <strong>nei</strong> <strong>servizi</strong> <strong>pubblici</strong> dicembre 2009

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