Siti industriali dismessi: il governo delle bonifiche - Amra
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20 Maria Pia Iadicicco, Raffaella Miranda<br />
da r<strong>il</strong>evanti deficienze di ordine propriamente metodologico, essendo esclusivamente<br />
improntata su interventi macrosettoriali, pur significativi nei loro specifici<br />
settori di regolamentazione, ma ugualmente incapaci di realizzare un’adeguata<br />
protezione globale dell’ambiente e dell’ecosistema.<br />
Per queste ragioni, prima della riforma organica del 1997, la disciplina della<br />
bonifica dei siti inquinati era offerta da una pluralità normative statali, che in<br />
maniera non sempre uniforme e coordinata tentavano di porre rimedio a un’emergenza<br />
sempre più avvertita con <strong>il</strong> passare degli anni e l’avanzamento del processo<br />
di <strong>industriali</strong>zzazione 5 .<br />
In particolare, vanno richiamate le disposizioni dell’art. 5 della legge n. 441 del<br />
1987 ed del D.M. 16 maggio 1989, emanato in attuazione del suddetto articolo,<br />
che offrivano una prima, seppur parziale, disciplina <strong>delle</strong> <strong>bonifiche</strong>. Il modello<br />
stato-centrico cui si ispirava la suddetta normativa, non solo contravveniva con la<br />
forte tendenza in atto di allargamento degli spazi di intervento regionale 6 , ma risultava<br />
altresì lacunoso in talune parti essenziali limitandosi a dettare i criteri e le<br />
linee guida per la predisposizione, con modalità uniformi da parte <strong>delle</strong> Regioni,<br />
dei piani di bonifica <strong>delle</strong> aree inquinate. Non essendo previste norme per la definizione<br />
univoca di sito contaminato, per le procedure di prelievo e analisi dei campioni,<br />
per le modalità di intervento, per la redazione e approvazione dei progetti,<br />
la regolamentazione concreta dei suddetti aspetti era demandata interamente alle<br />
leggi regionali, che, seppur vincolate dalla normativa statale a individuare, in ordine<br />
di priorità, i siti da bonificare, incorrevano in r<strong>il</strong>evanti difficoltà di ordine pratico,<br />
non di rado scaturenti dalla carenza di un adeguato supporto tecnico-scientifico<br />
idoneo ad accreditare le relative scelte politiche locali.<br />
La suddetta impostazione produceva effetti fortemente contraddittori, in quanto,<br />
da un lato, lo Stato non intendeva abbandonare l’approccio accentratore alle<br />
tematiche ambientali, ma, dall’altro lato, rimetteva interamente alle leggi regionali<br />
l’onere di provvedere alla concreta programmazione di tutta una serie di interventi<br />
a carattere essenzialmente ripristinatorio, finalizzati alla mera restituito in<br />
integrum di quei siti caratterizzati dalla presenza di specifiche sostanze inquinanti<br />
o interessati dallo svolgimento di attività produttive. Nella normativa statale si<br />
tralasciava di fissare i pur necessari parametri di ordine tecnico e operativo che,<br />
oltre ad agevolare l’approvazione di una pronta ed efficace legislazione regionale,<br />
avrebbero garantito un’uniformità degli aspetti salienti e preliminari della questio-<br />
5 V., oltre alla legge n. 441 del 1987, le leggi n. 132/92 e n. 133/92 in materia di protezione <strong>delle</strong> acque dall’inquinamento<br />
e la legge n. 549/95 in materia di discariche abusive.<br />
6 Soprattutto a seguito dell’emanazione del d.p.r. n. 616 del 1977 le Regioni hanno visto progressivamente allargarsi<br />
i propri poteri di intervento nel settore <strong>delle</strong> politiche ambientali e territoriali. Tale spinta centripeta è stata<br />
favorita dall’interpretazione estensiva fornita dal citato decreto della materia “urbanistica” rientrante tra le materie<br />
da sempre affidate alla legislazione concorrente dello Stato e <strong>delle</strong> Regioni. Sulla cd. tendenza “panurbanistica”<br />
inaugurata dal d.p.r. n. 616, nonché sui successivi “rigurgiti centralistici” dello Stato, si veda Cerulli Irelli V.,<br />
Pianificazione urbanistica e interessi differenziati, in Riv. trim. dir. pubbl., 1985, pag. 386 ss.