Siti industriali dismessi: il governo delle bonifiche - Amra
Siti industriali dismessi: il governo delle bonifiche - Amra
Siti industriali dismessi: il governo delle bonifiche - Amra
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
44 Maria Pia Iadicicco, Raffaella Miranda<br />
La definizione e le relative procedure sono regolate all’art.15 del D.M.<br />
471/99 65 . Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale di interesse nazionale<br />
sono individuab<strong>il</strong>i in relazione alle caratteristiche del sito inquinato, alle quantità<br />
e pericolosità degli inquinanti presenti nel sito medesimo, al r<strong>il</strong>ievo dell’impatto<br />
sull’ambiente circostante al sito inquinato in termini di rischio sanitario ed ecologico<br />
nonché di pregiudizio per i beni culturali e ambientali secondo i principi e criteri<br />
direttivi individuati dal suddetto decreto, ai sensi dell’articolo 18, comma 1,<br />
lettera n), del decreto Ronchi.<br />
La Legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante «Nuovi interventi in campo ambientale»<br />
prevede l’adozione di un programma nazionale di bonifica e ripristino<br />
ambientale dei siti inquinati, che individui gli interventi di interesse nazionale, gli<br />
interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli<br />
interventi e le modalità di trasferimento <strong>delle</strong> relative risorse 66 .<br />
La stessa legge individua già i primi interventi di bonifica di interesse nazionale,<br />
fra cui nel territorio della Regione Campania, la zona di Napoli orientale e <strong>il</strong><br />
Litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano 67 .<br />
Il programma nazionale di bonifica è stato approvato con Decreto del Ministero<br />
dell’Ambiente 18 settembre 2001, n. 468, a seguito di un lungo iter procedimentale<br />
che ha visto numerosi incontri con le Regioni e gli enti locali al fine di acquisire<br />
elementi conoscitivi dei siti già qualificati di interesse nazionale e per definire<br />
23 nuovi siti di interesse nazionale.<br />
Il Programma provvede, altresì, a definire le risorse finanziarie rese disponib<strong>il</strong>i<br />
per le singole Regioni per la bonifica dei siti di interesse nazionale; i criteri di<br />
finanziamento dei singoli interventi e le modalità di trasferimento <strong>delle</strong> relative<br />
risorse; le modalità per <strong>il</strong> monitoraggio e <strong>il</strong> controllo sulla realizzazione degli<br />
interventi previsti.<br />
La procedura prevista si basa sul pubblico concorso, ossia lo strumento più<br />
congruo a identificare <strong>il</strong> soggetto maggiormente qualificato. Il concorso pubblico<br />
è ammesso nei confronti <strong>delle</strong> pubbliche amministrazioni per interventi aventi ad<br />
oggetto aree o beni pubblici ovvero beni privati, <strong>il</strong> cui responsab<strong>il</strong>e dell’inquinamento<br />
non provveda o non sia individuab<strong>il</strong>e e non provveda nessun altro soggetto<br />
interessato; ovvero nei confronti di soggetti privati titolari di diritti reali su beni<br />
immob<strong>il</strong>i sui quali insistano manufatti o destinati ad uso diverso da quello residenziale.<br />
65 Intestato appunto agli “Interventi di bonifica di interesse nazionale”.<br />
66 La legge, anche se nelle intenzioni originarie doveva limitarsi alla definizione degli interventi di bonifica dei<br />
siti inquinati, con particolare riferimento ai relativi impegni di spesa, si ritiene sia “<strong>il</strong> più importante intervento<br />
“di ritocco” operato alla intera normativa ambientale”, così Maglia S., Il punto sul decreto Ronchi, in www.tuttoambiente.it.<br />
67 La successiva legge 23 dicembre 2000, n. 388 agli articoli 114, comma 24 qualifica altresì di interesse nazionale<br />
<strong>il</strong> sito di Napoli Bagnoli-Coroglio.