Siti industriali dismessi: il governo delle bonifiche - Amra
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32 Maria Pia Iadicicco, Raffaella Miranda<br />
Ad ogni modo, qualsiasi sia la tesi accolta, <strong>il</strong> soggetto danneggiato non deve<br />
dimostrare, come nell’art 2043 c.c. ovvero nell’art. 18 L.349/86, l’elemento soggettivo<br />
39 ma solo <strong>il</strong> danno e <strong>il</strong> nesso eziologico 40 .<br />
A ben riflettere, se la responsab<strong>il</strong>ità risulta dal superamento anche accidentale<br />
dei limiti imposti sembra possa affermarsi che <strong>il</strong> danno sia in re ipsa nel superamento<br />
dei limiti imposti, ciò che fac<strong>il</strong>ita ulteriormente la prova del danneggiato.<br />
Si è più volte fatto riferimento al soggetto danneggiante che, in tal caso, è <strong>il</strong><br />
soggetto responsab<strong>il</strong>e dell’inquinamento. L’art. 17 chiama in causa <strong>il</strong> proprietario<br />
41 del sito interessato dalla contaminazione qualora <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e non sia individuab<strong>il</strong>e,<br />
ovvero se anche conosciuto questi non provveda alla bonifica. In tal<br />
caso, la bonifica è effettuata dalle autorità pubbliche che possono esperire azione<br />
di rivalsa sul proprietario, a prescindere dalla prova della responsab<strong>il</strong>ità dello stesso.<br />
Si tratta, dunque, di un’ipotesi di responsab<strong>il</strong>ità sussidiaria 42 .<br />
7.1. Il rapporto fra la normativa in esame e l’art. 18 della L. n. 349/86<br />
La prima, importante, ipotesi di responsab<strong>il</strong>ità ambientale è stata introdotta nell’ordinamento<br />
italiano dall’art. 18 della legge n. 349/86 43 istituiva del Ministero<br />
dell’Ambiente. Tale articolo, modellato sull’esempio dell’art. 2043 c.c. sull’<strong>il</strong>lecito<br />
aqu<strong>il</strong>iano, prevede una responsab<strong>il</strong>ità extracontrattuale per colpa risarcib<strong>il</strong>e da<br />
parte del danneggiante nei confronti dello Stato. Il risarcimento del danno previsto<br />
da tale disposizione, oltre ad avere una valenza compensativa del danno, ha<br />
una funzione, in senso lato, punitiva; basti pensare che la quantificazione del<br />
danno è commisurata in relazione alla gravità della colpa del danneggiante 44 .<br />
In riferimento alla tematica <strong>delle</strong> <strong>bonifiche</strong> si pone un problema di coordinamento<br />
di tale disposizione con l’art. 17 del decreto Ronchi. La questione, in particolare,<br />
riguarda l’alternatività ovvero la concorrenzialità <strong>delle</strong> due normative.<br />
39 Pur condividendo la qualificazione della responsab<strong>il</strong>ità ex art. 17 d.lgslvo. 22/97 nell’ambito della categoria di<br />
responsab<strong>il</strong>ità oggettiva critica l’assenza normativa di esimenti e di assicurazioni obbligatorie per attività pericolose,<br />
Marocco T., Bonifica e ripristino dei siti inquinati: la giurisprudenza delimita i criteri di imputazione della<br />
responsab<strong>il</strong>ità, in Rivista giuridica dell’ambiente, 2001, fasc. 3-4, pag. 500.<br />
40 In tal senso cfr. Prati L., Danno ambientale, inquinamento da rifiuti e responsab<strong>il</strong>ità ripristinatorie, in<br />
Ambiente 1999, pag. 443.<br />
41 Nel caso in cui un soggetto acquisti un sito contaminato da attività precedenti si è posto <strong>il</strong> problema se questi<br />
debba procedere alla cd. autodenuncia, secondo la procedura prevista dall’art. 9 del D.M. 471/99.<br />
42 In questo senso cfr. Consiglio di Stato 4328/03 secondo cui “ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n.<br />
22/1997, l’obbligo del proprietario del sito inquinato che non sia responsab<strong>il</strong>e dell’inquinamento è meramente<br />
sussidiario rispetto a quello dell’autore della contaminazione (…) e, comunque circoscritto all’onere di risarcimento<br />
dell’ente pubblico che abbia provveduto d’ufficio a bonificare l’area stessa”.<br />
43 La legge si inserisce nell’azione comunitaria e internazionale di responsab<strong>il</strong>izzazione dei soggetti privati e pubblici<br />
in tema di ambiente. Per una sintesi sull’azione, in particolare, <strong>delle</strong> Nazioni Unite sulla responsab<strong>il</strong>ità in<br />
campo ambientale, v. Morgera E., Le Nazioni Unite e la promozione della responsab<strong>il</strong>ità d’impresa in campo<br />
ambientale, in www.dirittoambiente.com.<br />
44 Per un ampliamento del prof<strong>il</strong>o cfr. Cassazione, 1 settembre 1995, n. 9211.