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Siti industriali dismessi: il governo delle bonifiche - Amra

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28 Maria Pia Iadicicco, Raffaella Miranda<br />

seguito di un fatto avvenuto a prescindere dalla colpevolezza in senso penale. Al<br />

contrario, l’avvio della procedura di bonifica prevista dal decreto sulla tutela <strong>delle</strong><br />

acque (art. 58) presuppone l’avveramento di una precisa ma distinta condizione di<br />

applicab<strong>il</strong>ità, riconducib<strong>il</strong>e al comportamento omissivo o commissivo da chiunque<br />

tenuto che abbia comportato un pericolo concreto e attuale di inquinamento<br />

ambientale.<br />

Le differenze tra le due procedere di bonifica sono di ordine sostanziale, più<br />

che formale. L’autonomatismo dell’innesco della procedura di cui al decreto<br />

Ronchi deriva dal fatto che l’accidentalità dell’evento dannoso o pericoloso prescinde<br />

da qualsiasi forma di accertamento della responsab<strong>il</strong>ità dolosa o colposa<br />

dell’autore del fatto; diversamente la bonifica ex art. 58 del d. lgs. n. 152/99 presuppone<br />

una verifica da parte <strong>delle</strong> competenti autorità giurisdizionali o amministrative<br />

del comportamento doloso o colposo tenuto dall’autore del fatto in violazione<br />

di una o più disposizioni del decreto.<br />

6. Elemento soggettivo e comportamento oggettivo<br />

da cui deriva l’obbligo di bonifica. La conformità<br />

della disciplina statale ai principi comunitari<br />

La bonifica dei siti contaminati, disciplinata all’art. 17 del d. lgs. n. 22 del<br />

1997, è caratterizzata da alcuni elementi essenziali di fondo, che possono essere<br />

ricondotti ai principi della politica ambientale comunitaria.<br />

Innanzitutto, l’obbligo di bonifica e ripristino ambientale, ricadendo su “chiunque”<br />

cagioni <strong>il</strong> superamento o <strong>il</strong> pericolo di superamento dei limiti di accettab<strong>il</strong>ità<br />

della contaminazione, costituisce applicazione di uno dei principi ispiratori dell’azione<br />

comunitaria in campo ambientale, <strong>il</strong> principio “chi inquina paga”, in base<br />

al quale la migliore politica ecologica consiste nell’evitare sin dall’inizio inquinamenti<br />

e altri inconvenienti, anziché combatterne successivamente gli effetti 29 ;<br />

«l’addebito dei costi destinati alla protezione dell’ambiente a colui che inquina,<br />

incita quest’ultimo a limitare l’inquinamento provocato dalle proprie attività e a<br />

ricercare prodotti o tecnologie meno inquinanti» 30 . La concreta applicazione di<br />

questo principio tende a disincentivare le produzioni e le attività destinate a provocare<br />

inquinamenti, costringendo l’inquinatore, a sostenere i costi della riparazione<br />

dei danni e <strong>delle</strong> misure atte a prevenirli.<br />

Il collegamento di tale principio con considerazioni di ordine economico appare<br />

evidente laddove si precisa che gli interventi ripristinatori e di bonifica debbo-<br />

29 Sul principio chi inquina paga, v. Aa. Vv., Chi inquina paga, Atti del Convegno di Gubbio del 5-7- ottobre<br />

1990; M. Meli, Il principio comunitario «chi inquina paga», M<strong>il</strong>ano, 1996.<br />

30 Terzo programma di azione comunitaria per l’ambiente in GUCE C-46 del 17 febbraio 1983.

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