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Siti industriali dismessi: il governo delle bonifiche - Amra

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48 Maria Pia Iadicicco, Raffaella Miranda<br />

tecipata, la flessib<strong>il</strong>ità necessaria per considerare gli interessi <strong>delle</strong> diverse componenti<br />

coinvolte 76 .<br />

Al fine di garantire l’effettiva applicazione degli accordi non possono mancare<br />

nella definizione degli stessi oltreché la fissazione degli obiettivi (quantitativi)<br />

chiaramente definiti, un calendario d’attuazione e una realizzazione per tappe. La<br />

presenza di scadenze programmate e di traguardi quantitativi intermedi per <strong>il</strong> raggiungimento<br />

dell’obiettivo finale rappresentano lo strumento necessario per la<br />

migliore gestione dell’attività in vista del risultato finale; in questa prospettiva si<br />

può, del resto, agire tempestivamente, laddove siano necessarie modifiche e correzioni<br />

del proprio operato. Consequenziale a quest’ottica è la predisposizione di<br />

un monitoraggio effettivo da parte della P.a. nella prospettiva del rispetto dell’accordo.<br />

Meccanismi di monitoraggio possono essere anche periodici resoconti che<br />

fungano da autocertificazione da parte del privato del proprio impegno nel raggiungimento<br />

degli obiettivi predefiniti e da prospetto per un agevole controllo da<br />

parte della P.a. in rapporto agli obiettivi prefissati.<br />

Da quanto detto emerge chiaramente come i vantaggi conseguib<strong>il</strong>i con gli<br />

accordi volontari in campo ambientale riguardino sia le imprese private sia la pubblica<br />

amministrazione.<br />

Anzitutto la P.a. riesce a perseguire l’interesse pubblico della tutela dell’ambiente<br />

senza <strong>il</strong> costo del tempo necessario per contemperare i diversi interessi in<br />

gioco 77 .<br />

Gli accordi ambientali assicurano <strong>il</strong> raggiungimento di standard ed obiettivi<br />

qualitativamente superiori a quelli perseguib<strong>il</strong>i con gli strumenti tradizionali e un<br />

risparmio di capitale pubblico per la P.a. che, a fronte di una “autolimitazione”<br />

della discrezionalità amministrativa permette l’ingresso al privato nella gestione<br />

della cosa pubblica con <strong>il</strong> proprio capitale (privato).<br />

76 È secondo questa ottica che si muove, del resto, già agli inizi degli anni ’90 la riforma della P.a. quale parte interessata<br />

nella negoziazione con i privati. Un importante passo in avanti verso la riforma dei procedimenti amministrativi<br />

è stato compiuto con la legge n. 241 del 1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo<br />

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”). L’art. 11 della suddetta legge introduce <strong>il</strong> concetto di elasticità<br />

nella elaborazione di un procedimento amministrativo in quanto stab<strong>il</strong>isce che in caso di apertura di un procedimento<br />

amministrativo i soggetti destinatari possono far pervenire osservazioni e proposte sulla base <strong>delle</strong> quali<br />

«l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento<br />

del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare <strong>il</strong> contenuto discrezionale del provvedimento<br />

finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo». La norma citata seppure, nel<br />

momento in cui si scrive <strong>il</strong> presente lavoro, viene modificata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15 “Modifiche ed integrazioni<br />

alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa” non modifica la<br />

propria ratio. Anzi la L. 15/05 disponendo all’art. 7 l’inserimento all’art. 11 del comma 4 bis secondo cui «A garanzia<br />

dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione<br />

conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell’accordo è preceduta da una determinazione<br />

dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento», non può che confermare l’intenzione<br />

del legislatore di lasciare sempre maggiore campo agli accordi. Sull’argomento vd. D’Alessio D., Più spazio<br />

agli accordi sostitutivi e integrativi, in Guida al Diritto 10/05, pag. 67 ss.<br />

77 Su questo argomento v. Lucarelli A., La partecipazione al procedimento amministrativo tra democrazia e disordine<br />

sociale, in Politica del diritto, 1/03, pag. 129 ss.

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