Siti industriali dismessi: il governo delle bonifiche - Amra
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24 Maria Pia Iadicicco, Raffaella Miranda<br />
Probab<strong>il</strong>mente dietro questa scelta del legislatore comunitario vi è la volontà di adottare<br />
un regime di responsab<strong>il</strong>ità ambientale quanto più possib<strong>il</strong>e delimitato e avente<br />
un approccio graduale, non solo in ossequio ai principi comunitari di sussidiarietà e<br />
proporzionalità, ma anche e soprattutto allo scopo di realizzare un primo passo, una<br />
“soglia minima” suscettib<strong>il</strong>e di successivo allargamento e, comunque, aperta all’adozione<br />
da parte degli Stati membri di ulteriori e più avanzate esperienze.<br />
4.1. L’attività informativa svolta dall’Agenzia Europea dell’Ambiente:<br />
<strong>il</strong> Topic Report<br />
Particolarmente ut<strong>il</strong>e ai fini della ricostruzione della strategia comunitaria sul<br />
tema del <strong>governo</strong> <strong>delle</strong> <strong>bonifiche</strong> è <strong>il</strong> Rapporto (“Topic Report”), presentato nel<br />
1998 dall’Agenzia Europea dell’Ambiente 19 , relativo alle condizioni dei suoli<br />
nell’Unione Europea con i relativi commenti e contributi degli Stati membri.<br />
L’obiettivo principale del lavoro è quello di creare un buon livello di informazione<br />
e valutazione dei siti contaminati per consentire la creazione di una politica<br />
comune in tema di suoli inquinati. Nel Report vengono analizzate le legislazioni<br />
di 18 Stati 20 e di alcuni enti territoriali, cui la normativa nazionale assegna le competenze<br />
principali in materia di gestione dei siti contaminati (come, ad esempio, in<br />
Germania, prima della legge del 1998, e in Belgio).<br />
Quanto emerge con particolare nitidezza dal suddetto Rapporto è che la mancanza<br />
di una politica comune a livello europeo e la molteplicità <strong>delle</strong> regolamentazioni<br />
regionali in quegli Stati in cui la competenza in materia è decentrata agli<br />
enti territoriali, comportano una forte eterogeneità dei dati e degli aspetti gestionali<br />
e regolamentari.<br />
Sebbene la maggior parte dei Paesi seguono un approccio sistematico nelle procedure<br />
di identificazione dei siti contaminati, i dati ut<strong>il</strong>izzati per la classificazione<br />
sono ancora molto eterogenei. I problemi relativi alla contaminazione dei suoli<br />
sono abbastanza comuni, prevalentemente legati alla progressiva <strong>industriali</strong>zzazione<br />
<strong>delle</strong> società moderne; la maggior parte degli incidenti che causano contaminazione<br />
dei terreni derivano, infatti, da una cattiva gestione dei rifiuti avvenuta<br />
soprattutto in passato, o da sversamenti nel corso di procedimenti <strong>industriali</strong> con<br />
sostanze altamente tossiche.<br />
19 L’Agenzia europea dell’ambiente è stata istituita dal Regolamento del Consiglio n. 1210/90 del 7 maggio 1990.<br />
L’agenzia ha prevalentemente una funzione di monitoraggio e informativa fornendo alle Comunità europee e agli<br />
Stati membri le informazioni necessarie per la definizione e l’attuazione di politiche ambientali efficaci. Sotto<br />
questo prof<strong>il</strong>o l’Agenzia europea, limitandosi a funzioni su supporto tecnico-scientifiche e non essendo dotata di<br />
poteri di intervento, controllo o sanzione, si differenzia profondamente dall’Environmental Protection Agency<br />
statunitense che ha <strong>il</strong> potere di fissare e far rispettare gli standard ambientali.<br />
20 I paesi che sono stati analizzati nel corso di questo primo rapporto appartengono all’Unione Europea e<br />
all’EFTA. Essi sono: Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo,<br />
Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Svezia, Regno Unito, Islanda, Irlanda e Svizzera.