Siti industriali dismessi: il governo delle bonifiche - Amra
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50 Maria Pia Iadicicco, Raffaella Miranda<br />
In quest’ottica tale strumento rappresenta un istituto di collaborazione tra pubblico<br />
e privato, che può divenire stab<strong>il</strong>e 81 . Del resto, si tratta spesso di s.t.u. istituite<br />
senza la preventiva individuazione <strong>delle</strong> aree del territorio su cui operare 82 in<br />
quanto «diversamente opinando, si perverrebbe a esiti interpretativi <strong>il</strong>logici, poiché<br />
sarebbe contraria ai principi di economicità ed efficacia dell’attività amministrativa<br />
un’interpretazione dell’art. 120 del D.Lgs. n. 267/2000 83 , che obbligasse<br />
l’ente locale a esperire, ogni volta, <strong>il</strong> complesso e gravoso procedimento di costituzione<br />
di una s.t.u. “ad hoc”, per ogni singolo intervento che un comune intendesse<br />
realizzare avvalendosi di tale strumento» 84 .<br />
Nel caso <strong>delle</strong> <strong>bonifiche</strong> 85 , così come negli altri ambiti in cui operano, le s.t.u.,<br />
normalmente, acquisiscono gli immob<strong>il</strong>i interessati dall’intervento; seguono poi<br />
tre fasi: dapprima, come previsto dal 4° comma dell’art. 120, provvedono a stipulare<br />
apposita convenzione con l’ente locale per la regolazione dei rapporti; successivamente<br />
a trasformare e commercializzare l’immob<strong>il</strong>e o l’area acquisita (ex<br />
art. 120 comma 2°); ciò che si sostanzia nella progettazione e costruzione previste<br />
dall’intervento di trasformazione urbana; infine, si apre la fase della commercializzazione<br />
di quanto costruito.<br />
Per l’attività di progettazione e costruzione la s.t.u. può ut<strong>il</strong>izzare un’organizzazione<br />
interna ovvero provvedervi tramite domanda al mercato. In tal caso si è<br />
posto <strong>il</strong> problema dell’assoggettab<strong>il</strong>ità o meno alle procedure di evidenza pubblica<br />
per la scelta dei progettisti e degli esecutori <strong>delle</strong> opere 86 .<br />
Un’ipotesi di particolare r<strong>il</strong>ievo è la s.t.u. di “Bagnolifutura” che se correttamente<br />
ut<strong>il</strong>izzata potrebbe realizzare interventi di trasformazione urbana ed opere<br />
pubbliche di r<strong>il</strong>evante importanza per la ripresa della realtà napoletana.<br />
81 Anzi nell’ottica dell’art. 30, commi 1 e 2, del D.L. n. 269/03 convertito con Legge n. 326/03 la S.T.U. sembra<br />
rappresentata come unico e obbligatorio strumento attraverso <strong>il</strong> quale, in caso di inerzia degli enti locali, attuare<br />
la valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immob<strong>il</strong>iare dello Stato individuato<br />
a questi fini dall’Agenzia del Demanio. In tal senso v. anche Perticarari R., Le s.t.u. obbligatorie e gli<br />
obblighi di evidenza pubblica, in www.f<strong>il</strong>odiritto.com.<br />
82 In riferimento alle cd. s.t.u. omnibus vd. Perticarari R., Le S.T.U. cd. “omnibus”; un’opportunità o una delega<br />
in bianco?, in www.f<strong>il</strong>odiritto.com.<br />
83 Questa disposizione ha trovato una sua fonte interpretativa nella Circolare del Ministero LL.PP. dell’11 dicembre<br />
2000.<br />
84 In questo senso v. sentenza n. 4280 del 9 dicembre della I Sezione del Tar Veneto.<br />
85 Nonostante infatti l’opinione contraria di chi (Cesarini L., Le società di trasformazione urbana: prof<strong>il</strong>i giuridici,<br />
in www.diritto.it) esclude «dall’ambito di operatività di tali società un ventaglio di attività, tra cui la progettazione<br />
e realizzazione di singole opere pubbliche, l’attività di cava o di bonifica» le STU sono usate anche per<br />
attività di bonifica.<br />
86 Sulla questione v. Perticarari R., Le società di trasformazione urbana, in www.db.formez.it secondo cui «In<br />
realtà non sembra che la s.t.u. possa essere considerata soggetta all’applicazione della legge n. 109/1994 sui lavori<br />
pubblici. Infatti, l’unica categoria soggettiva che potrebbe venire in considerazione, tra quelle individuate<br />
all’articolo 2, comma 2, della legge 109, è costituita dalle società a capitale pubblico, in misura anche non prevalente,<br />
che abbiano a oggetto della propria attività la produzione di beni e servizi non destinati a essere collocati<br />
sul mercato in regime di libera concorrenza. Ma un’attenta analisi dell’attività tipica della s.t.u. porta a ritenere<br />
che i beni da essa prodotti (e cioè fondamentalmente le edificazioni private aventi destinazione residenziale,<br />
direzionale o commerciale) sono destinati a essere collocati sul libero mercato, in quanto oggetto di vendita o<br />
di locazione o comunque attraverso altre forme contrattuali che ne assicurino la commercializzazione».