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Siti industriali dismessi: il governo delle bonifiche - Amra

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50 Maria Pia Iadicicco, Raffaella Miranda<br />

In quest’ottica tale strumento rappresenta un istituto di collaborazione tra pubblico<br />

e privato, che può divenire stab<strong>il</strong>e 81 . Del resto, si tratta spesso di s.t.u. istituite<br />

senza la preventiva individuazione <strong>delle</strong> aree del territorio su cui operare 82 in<br />

quanto «diversamente opinando, si perverrebbe a esiti interpretativi <strong>il</strong>logici, poiché<br />

sarebbe contraria ai principi di economicità ed efficacia dell’attività amministrativa<br />

un’interpretazione dell’art. 120 del D.Lgs. n. 267/2000 83 , che obbligasse<br />

l’ente locale a esperire, ogni volta, <strong>il</strong> complesso e gravoso procedimento di costituzione<br />

di una s.t.u. “ad hoc”, per ogni singolo intervento che un comune intendesse<br />

realizzare avvalendosi di tale strumento» 84 .<br />

Nel caso <strong>delle</strong> <strong>bonifiche</strong> 85 , così come negli altri ambiti in cui operano, le s.t.u.,<br />

normalmente, acquisiscono gli immob<strong>il</strong>i interessati dall’intervento; seguono poi<br />

tre fasi: dapprima, come previsto dal 4° comma dell’art. 120, provvedono a stipulare<br />

apposita convenzione con l’ente locale per la regolazione dei rapporti; successivamente<br />

a trasformare e commercializzare l’immob<strong>il</strong>e o l’area acquisita (ex<br />

art. 120 comma 2°); ciò che si sostanzia nella progettazione e costruzione previste<br />

dall’intervento di trasformazione urbana; infine, si apre la fase della commercializzazione<br />

di quanto costruito.<br />

Per l’attività di progettazione e costruzione la s.t.u. può ut<strong>il</strong>izzare un’organizzazione<br />

interna ovvero provvedervi tramite domanda al mercato. In tal caso si è<br />

posto <strong>il</strong> problema dell’assoggettab<strong>il</strong>ità o meno alle procedure di evidenza pubblica<br />

per la scelta dei progettisti e degli esecutori <strong>delle</strong> opere 86 .<br />

Un’ipotesi di particolare r<strong>il</strong>ievo è la s.t.u. di “Bagnolifutura” che se correttamente<br />

ut<strong>il</strong>izzata potrebbe realizzare interventi di trasformazione urbana ed opere<br />

pubbliche di r<strong>il</strong>evante importanza per la ripresa della realtà napoletana.<br />

81 Anzi nell’ottica dell’art. 30, commi 1 e 2, del D.L. n. 269/03 convertito con Legge n. 326/03 la S.T.U. sembra<br />

rappresentata come unico e obbligatorio strumento attraverso <strong>il</strong> quale, in caso di inerzia degli enti locali, attuare<br />

la valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio immob<strong>il</strong>iare dello Stato individuato<br />

a questi fini dall’Agenzia del Demanio. In tal senso v. anche Perticarari R., Le s.t.u. obbligatorie e gli<br />

obblighi di evidenza pubblica, in www.f<strong>il</strong>odiritto.com.<br />

82 In riferimento alle cd. s.t.u. omnibus vd. Perticarari R., Le S.T.U. cd. “omnibus”; un’opportunità o una delega<br />

in bianco?, in www.f<strong>il</strong>odiritto.com.<br />

83 Questa disposizione ha trovato una sua fonte interpretativa nella Circolare del Ministero LL.PP. dell’11 dicembre<br />

2000.<br />

84 In questo senso v. sentenza n. 4280 del 9 dicembre della I Sezione del Tar Veneto.<br />

85 Nonostante infatti l’opinione contraria di chi (Cesarini L., Le società di trasformazione urbana: prof<strong>il</strong>i giuridici,<br />

in www.diritto.it) esclude «dall’ambito di operatività di tali società un ventaglio di attività, tra cui la progettazione<br />

e realizzazione di singole opere pubbliche, l’attività di cava o di bonifica» le STU sono usate anche per<br />

attività di bonifica.<br />

86 Sulla questione v. Perticarari R., Le società di trasformazione urbana, in www.db.formez.it secondo cui «In<br />

realtà non sembra che la s.t.u. possa essere considerata soggetta all’applicazione della legge n. 109/1994 sui lavori<br />

pubblici. Infatti, l’unica categoria soggettiva che potrebbe venire in considerazione, tra quelle individuate<br />

all’articolo 2, comma 2, della legge 109, è costituita dalle società a capitale pubblico, in misura anche non prevalente,<br />

che abbiano a oggetto della propria attività la produzione di beni e servizi non destinati a essere collocati<br />

sul mercato in regime di libera concorrenza. Ma un’attenta analisi dell’attività tipica della s.t.u. porta a ritenere<br />

che i beni da essa prodotti (e cioè fondamentalmente le edificazioni private aventi destinazione residenziale,<br />

direzionale o commerciale) sono destinati a essere collocati sul libero mercato, in quanto oggetto di vendita o<br />

di locazione o comunque attraverso altre forme contrattuali che ne assicurino la commercializzazione».

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