Siti industriali dismessi: il governo delle bonifiche - Amra
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36 Maria Pia Iadicicco, Raffaella Miranda<br />
8.1. Il riparto della funzione legislativa e amministrativa tra Stato, Regioni<br />
ed Enti locali in “materia” di bonifica dei siti inquinati<br />
Per quanto concerne specificamente la regolamentazione legislativa <strong>delle</strong> attività<br />
di bonifica non si può che tenere in debito conto quanto appena precisato sulla<br />
trasversalità dell’interesse alla tutela ambientale. Pertanto, se certamente non può<br />
essere negata una fondamentale competenza del legislatore statale per quanto concerne<br />
i prof<strong>il</strong>i meritevoli di uniforme ed eguale regolamentazione su tutto <strong>il</strong> territorio<br />
nazionale, certamente andrebbe valorizzato <strong>il</strong> ruolo dei legislatori regionali,<br />
chiamati assieme al primo a farsi attuatori e garanti di un valore che li impegna<br />
ugualmente e paritariamente.<br />
In effetti, la questione del riparto <strong>delle</strong> competenze legislative tra Stato e<br />
Regioni in materia di <strong>bonifiche</strong> non è affatto nuova nell’esperienza istituzionale<br />
italiana. Già con l’approvazione del D. P. R. n. 616/77 si era provveduto a trasferire<br />
alle Regioni la totalità <strong>delle</strong> competenze amministrative, collocando la bonifica<br />
all’interno della materia agricoltura 58 . Sul versante della funzione legislativa, le<br />
Regioni erano titolari, ai sensi della originaria formulazione dell’art. 117 e in forza<br />
del “principio del parallelismo”, di una competenza legislativa concorrente esercitat<strong>il</strong>e<br />
nel rispetto dei principi fondamentali fissati (o ricavab<strong>il</strong>i) dalla legislazione<br />
statale. A tal proposito,va ricordato che, proprio a seguito dell’approvazione del d.<br />
lgs. n. 22 del 1997, si è instaurato un contenzioso tra lo Stato e le Regioni sul riparto<br />
<strong>delle</strong> competenze legislative; nei ricorsi regionali si lamentava, in particolare,<br />
che l’art. 1, comma 2, del citato decreto, qualificando come “principi fondamentali<br />
della legge statale” le disposizioni dell’intero decreto, producevano l’effetto di<br />
limitare in modo r<strong>il</strong>evante l’ambito della potestà legislativa regionale. A seguito<br />
dei r<strong>il</strong>ievi mossi dalle Regioni 59 , è stata apportata (dal d. lgs. n. 389 del 1997) una<br />
variazione al disposto dell’art. 1 del decreto Ronchi, avente come effetto quello di<br />
escludere che tutte le disposizioni del decreto n. 22 debbano intendersi come principi<br />
fondamentali, ma soltanto quelle disposizioni aventi sostanzialmente la natura<br />
di norme di principio. Tuttavia, nonostante tale modifica del testo originario, i<br />
dubbi sulla delimitazione degli spazi di competenza regionale permangono ugualmente,<br />
fosse solo per le intrinseche e ben note difficoltà di distinguere, nell’ambito<br />
di un medesimo testo normativo, quelle disposizioni che costituiscono i principi<br />
fondamentali e, pertanto, vincolano (in senso positivo e negativo) <strong>il</strong> legislatore<br />
regionale, dalle cd. norme di dettaglio, destinate a operare solo in carenza della<br />
legislazione regionale.<br />
I problemi del riparto <strong>delle</strong> competenze legislative non possono certo dirsi<br />
risolti dalla recente revisione costituzionale, che pur ha inteso realizzare una signi-<br />
58 Di Gaspae G. Sull’attività ed organizzazione della Bonifica, in Riv. Trim dir. Pubbl., 1980, pag. 563.<br />
59 I ricorsi presentati dalla regione Lazio e Toscana si sono poi estinti per rinuncia per effetto dell’approvazione<br />
del d.lgs. n. 389 del 1997. Corte costituzionale, ordinanza n. 201 del 1998, in Giur. cost., 1998, pag. 1446 ss.