Siti industriali dismessi: il governo delle bonifiche - Amra
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22 Maria Pia Iadicicco, Raffaella Miranda<br />
ducendo una precisa strategia di intervento improntata su di una serie di principi<br />
mutuati dalla normativa comunitaria e conformi alle indicazioni fornite dalla Corte<br />
costituzionale per la realizzazione di un’efficace politica di gestione 11 .<br />
Quest’ultima, infatti, lungi dall’esaurirsi nella mera attività di smaltimento ricomprende<br />
un ambito più vasto di interventi volti a ottimizzare <strong>il</strong> riut<strong>il</strong>izzo, <strong>il</strong> riciclaggio<br />
e <strong>il</strong> recupero dei rifiuti medesimi (art. 3, 4, 5).<br />
La qualificazione dell’attività di gestione come «attività di pubblico interesse»<br />
(art. 2, 1° comma) si riconnette al principio della «responsab<strong>il</strong>ità condivisa» (art.<br />
2, 3° comma), in base al quale le finalità di recupero impongono la responsab<strong>il</strong>izzazione<br />
e la cooperazione di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nelle varie<br />
attività di produzione, distribuzione, ut<strong>il</strong>izzo e consumo dei beni da cui originano<br />
i rifiuti.<br />
SEZIONE I: LA NORMATIVA COMUNITARIA<br />
4. Il fondamento comunitario della disciplina statale<br />
<strong>delle</strong> <strong>bonifiche</strong><br />
Com’è noto <strong>il</strong> d. lgs. Ronchi costituisce attuazione di tre direttive comunitarie<br />
e precisamente la 91/156/CEE del 18 marzo 1991 (Direttiva del Consiglio che<br />
modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti), la 91/689/CEE del 12 dicembre<br />
1991(Direttiva del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi) e la 94/62/CE del<br />
20 dicembre 1994 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi<br />
e i rifiuti di imballaggio), che hanno obbligato i legislatori degli Stati membri<br />
a perseguire una serie di obiettivi sulla base di determinati principi e criteri<br />
direttivi.<br />
Prima di passare a esaminare i principi comunitari fissati nelle suddette direttive,<br />
di cui <strong>il</strong> decreto Ronchi costituisce attuazione, è opportuno analizzare <strong>il</strong> quadro<br />
europeo generale all’interno del quale si colloca la normativa specificamente<br />
dedicata alla bonifica dei siti inquinati.<br />
Nell’ottica di un inquadramento generale, va premesso che la politica ambientale<br />
comunitaria – desumib<strong>il</strong>e principalmente dai Programmi pluriennali di azione<br />
in materia ambientale 12 – risente fortemente della tendenza in atto, anche a livello<br />
internazionale, di pred<strong>il</strong>igere un approccio “integrato” della tutela <strong>delle</strong> risorse<br />
11 V. Corte costituzionale, sentenza n. 152 del 1987.<br />
12 Sui programmi di azione comunitaria in materia ambientale v. Corsetti A., Ferrara R., Fracchia F.. Olivetti<br />
Rason N., Diritto dell’ambiente, cit., pag. 20 ss.; C. Curti Giardino, Ambiente (tutela dell’), Diritto della<br />
Comunità europea, in Enc. Dir., Roma, 1988, e, più di recente, Viola D. M., Verso una politica comune europea<br />
dell’ambiente?, in Dir. Dell’econ., 2004, pag. 249 ss.