21.06.2013 Views

Siti industriali dismessi: il governo delle bonifiche - Amra

Siti industriali dismessi: il governo delle bonifiche - Amra

Siti industriali dismessi: il governo delle bonifiche - Amra

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

22 Maria Pia Iadicicco, Raffaella Miranda<br />

ducendo una precisa strategia di intervento improntata su di una serie di principi<br />

mutuati dalla normativa comunitaria e conformi alle indicazioni fornite dalla Corte<br />

costituzionale per la realizzazione di un’efficace politica di gestione 11 .<br />

Quest’ultima, infatti, lungi dall’esaurirsi nella mera attività di smaltimento ricomprende<br />

un ambito più vasto di interventi volti a ottimizzare <strong>il</strong> riut<strong>il</strong>izzo, <strong>il</strong> riciclaggio<br />

e <strong>il</strong> recupero dei rifiuti medesimi (art. 3, 4, 5).<br />

La qualificazione dell’attività di gestione come «attività di pubblico interesse»<br />

(art. 2, 1° comma) si riconnette al principio della «responsab<strong>il</strong>ità condivisa» (art.<br />

2, 3° comma), in base al quale le finalità di recupero impongono la responsab<strong>il</strong>izzazione<br />

e la cooperazione di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nelle varie<br />

attività di produzione, distribuzione, ut<strong>il</strong>izzo e consumo dei beni da cui originano<br />

i rifiuti.<br />

SEZIONE I: LA NORMATIVA COMUNITARIA<br />

4. Il fondamento comunitario della disciplina statale<br />

<strong>delle</strong> <strong>bonifiche</strong><br />

Com’è noto <strong>il</strong> d. lgs. Ronchi costituisce attuazione di tre direttive comunitarie<br />

e precisamente la 91/156/CEE del 18 marzo 1991 (Direttiva del Consiglio che<br />

modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti), la 91/689/CEE del 12 dicembre<br />

1991(Direttiva del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi) e la 94/62/CE del<br />

20 dicembre 1994 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi<br />

e i rifiuti di imballaggio), che hanno obbligato i legislatori degli Stati membri<br />

a perseguire una serie di obiettivi sulla base di determinati principi e criteri<br />

direttivi.<br />

Prima di passare a esaminare i principi comunitari fissati nelle suddette direttive,<br />

di cui <strong>il</strong> decreto Ronchi costituisce attuazione, è opportuno analizzare <strong>il</strong> quadro<br />

europeo generale all’interno del quale si colloca la normativa specificamente<br />

dedicata alla bonifica dei siti inquinati.<br />

Nell’ottica di un inquadramento generale, va premesso che la politica ambientale<br />

comunitaria – desumib<strong>il</strong>e principalmente dai Programmi pluriennali di azione<br />

in materia ambientale 12 – risente fortemente della tendenza in atto, anche a livello<br />

internazionale, di pred<strong>il</strong>igere un approccio “integrato” della tutela <strong>delle</strong> risorse<br />

11 V. Corte costituzionale, sentenza n. 152 del 1987.<br />

12 Sui programmi di azione comunitaria in materia ambientale v. Corsetti A., Ferrara R., Fracchia F.. Olivetti<br />

Rason N., Diritto dell’ambiente, cit., pag. 20 ss.; C. Curti Giardino, Ambiente (tutela dell’), Diritto della<br />

Comunità europea, in Enc. Dir., Roma, 1988, e, più di recente, Viola D. M., Verso una politica comune europea<br />

dell’ambiente?, in Dir. Dell’econ., 2004, pag. 249 ss.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!