Siti industriali dismessi: il governo delle bonifiche - Amra
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40 Maria Pia Iadicicco, Raffaella Miranda<br />
dere se procedere o meno all’esecuzione d’ufficio; è auspicab<strong>il</strong>e che nella regolamentazione<br />
regionale della disciplina de qua sia stab<strong>il</strong>ito con precisione da quale<br />
momento decorra l’obbligo regionale di fissare un termine per sollecitare l’adempimento<br />
comunale, onde evitare che a un’inerzia del Comune si aggiunga un’ulteriore<br />
immob<strong>il</strong>ità dell’Ente regionale con l’effetto di allungare sine die i tempi dell’avvio<br />
<strong>delle</strong> operazioni di bonifica. Inoltre, è indispensab<strong>il</strong>e che <strong>il</strong> Comune inadempiente<br />
venga ugualmente coinvolto nell’intervento in via sostitutiva operato<br />
dalla Regione in quanto l’esercizio dei poteri sostitutivi deve ispirarsi al principio<br />
di leale collaborazione, che, nel caso di specie, può concretizzarsi in uno scambio<br />
reciproco di informazioni sullo stato dei luoghi, sulle peculiarità della contaminazione,<br />
sulle caratteristiche intrinseche del territorio e su ogni altro elemento possa<br />
essere ut<strong>il</strong>e ai fini dell’efficacia dell’operazione complessiva.<br />
9.3. Procedimento a iniziativa degli interessati<br />
La conformazione della disciplina <strong>delle</strong> <strong>bonifiche</strong> al principio comunitario “chi<br />
inquina, paga” fa sì che l’obbligo di bonifica incomba solamente in capo al responsab<strong>il</strong>e<br />
dell’evento; tuttavia <strong>il</strong> d. lgs. n. 22/97 non disconosce la possib<strong>il</strong>ità che altri<br />
soggetti, diversi dall’autore dell’inquinamento, possano attivarsi per realizzare le<br />
operazioni di ripristino (art. 13bis). Il D. M. n. 471 disciplina anche questo diverso<br />
tipo di procedimento “a iniziativa degli interessati” che si differenzia dai due<br />
precedenti in quanto colui lo avvia non può mai essere <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e dell’inquinamento<br />
e inoltre l’attivazione deve essere spontanea e non preceduta da diffida<br />
dell’autorità pubblica.<br />
Il proprietario del sito o qualsiasi altro soggetto interessato (diverso dal responsab<strong>il</strong>e<br />
dell’evento che deve attivare la procedura di cui all’art. 7 del D. M. n.<br />
271/99), i quali intendano procedere di propria iniziativa alla bonifica, devono<br />
darne comunicazione alla Regione, alla Provincia e al Comune della situazione di<br />
inquinamento r<strong>il</strong>evata, nonché degli eventuali interventi di messa in sicurezza d’emergenza<br />
necessari per assicurare la tutela della salute e dell’ambiente. Entro trenta<br />
giorni dal ricevimento della comunicazione <strong>il</strong> Comune o, se l’inquinamento<br />
interessa <strong>il</strong> territorio di più comuni, la Regione verifica l’efficacia degli interventi<br />
di messa in sicurezza d’emergenza adottati e può fissare prescrizioni e interventi<br />
integrativi.<br />
9.4. La regolamentazione regionale degli interventi di bonifica sottratti<br />
al regime autorizzatorio<br />
L’art. 13 del D. M. n. 471/99 prevede che la Regione possa individuare alcune<br />
tipologie di interventi di bonifica che non necessitano dell’autorizzazione preventiva.<br />
Lo scopo perseguito con la suddetta disposizione è certamente quello di valo-