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Siti industriali dismessi: il governo delle bonifiche - Amra

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40 Maria Pia Iadicicco, Raffaella Miranda<br />

dere se procedere o meno all’esecuzione d’ufficio; è auspicab<strong>il</strong>e che nella regolamentazione<br />

regionale della disciplina de qua sia stab<strong>il</strong>ito con precisione da quale<br />

momento decorra l’obbligo regionale di fissare un termine per sollecitare l’adempimento<br />

comunale, onde evitare che a un’inerzia del Comune si aggiunga un’ulteriore<br />

immob<strong>il</strong>ità dell’Ente regionale con l’effetto di allungare sine die i tempi dell’avvio<br />

<strong>delle</strong> operazioni di bonifica. Inoltre, è indispensab<strong>il</strong>e che <strong>il</strong> Comune inadempiente<br />

venga ugualmente coinvolto nell’intervento in via sostitutiva operato<br />

dalla Regione in quanto l’esercizio dei poteri sostitutivi deve ispirarsi al principio<br />

di leale collaborazione, che, nel caso di specie, può concretizzarsi in uno scambio<br />

reciproco di informazioni sullo stato dei luoghi, sulle peculiarità della contaminazione,<br />

sulle caratteristiche intrinseche del territorio e su ogni altro elemento possa<br />

essere ut<strong>il</strong>e ai fini dell’efficacia dell’operazione complessiva.<br />

9.3. Procedimento a iniziativa degli interessati<br />

La conformazione della disciplina <strong>delle</strong> <strong>bonifiche</strong> al principio comunitario “chi<br />

inquina, paga” fa sì che l’obbligo di bonifica incomba solamente in capo al responsab<strong>il</strong>e<br />

dell’evento; tuttavia <strong>il</strong> d. lgs. n. 22/97 non disconosce la possib<strong>il</strong>ità che altri<br />

soggetti, diversi dall’autore dell’inquinamento, possano attivarsi per realizzare le<br />

operazioni di ripristino (art. 13bis). Il D. M. n. 471 disciplina anche questo diverso<br />

tipo di procedimento “a iniziativa degli interessati” che si differenzia dai due<br />

precedenti in quanto colui lo avvia non può mai essere <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e dell’inquinamento<br />

e inoltre l’attivazione deve essere spontanea e non preceduta da diffida<br />

dell’autorità pubblica.<br />

Il proprietario del sito o qualsiasi altro soggetto interessato (diverso dal responsab<strong>il</strong>e<br />

dell’evento che deve attivare la procedura di cui all’art. 7 del D. M. n.<br />

271/99), i quali intendano procedere di propria iniziativa alla bonifica, devono<br />

darne comunicazione alla Regione, alla Provincia e al Comune della situazione di<br />

inquinamento r<strong>il</strong>evata, nonché degli eventuali interventi di messa in sicurezza d’emergenza<br />

necessari per assicurare la tutela della salute e dell’ambiente. Entro trenta<br />

giorni dal ricevimento della comunicazione <strong>il</strong> Comune o, se l’inquinamento<br />

interessa <strong>il</strong> territorio di più comuni, la Regione verifica l’efficacia degli interventi<br />

di messa in sicurezza d’emergenza adottati e può fissare prescrizioni e interventi<br />

integrativi.<br />

9.4. La regolamentazione regionale degli interventi di bonifica sottratti<br />

al regime autorizzatorio<br />

L’art. 13 del D. M. n. 471/99 prevede che la Regione possa individuare alcune<br />

tipologie di interventi di bonifica che non necessitano dell’autorizzazione preventiva.<br />

Lo scopo perseguito con la suddetta disposizione è certamente quello di valo-

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