Siti industriali dismessi: il governo delle bonifiche - Amra
Siti industriali dismessi: il governo delle bonifiche - Amra
Siti industriali dismessi: il governo delle bonifiche - Amra
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
26 Maria Pia Iadicicco, Raffaella Miranda<br />
dustria, del commercio, dell’artigianato e della sanità, sentita la Conferenza Stato-<br />
Regioni) di un regolamento recante i parametri tecnici e operativi e tutte le altre<br />
disposizioni di attuazione del decreto Ronchi. Il D. M. n. 471 del 1999 23 è stato<br />
approvato con notevole ritardo da parte <strong>delle</strong> autorità competenti determinando<br />
così, per lungo tempo, una situazione di stallo e di incapacità di avvio e applicazione<br />
concreta della disciplina contenuta nel decreto Ronchi. Soltanto l’approvazione<br />
del regolamento attuativo del 1999 ha consentito di definire compiutamente<br />
gli esatti parametri regolativi del sistema <strong>delle</strong> <strong>bonifiche</strong>, giacché solo la concreta<br />
fissazione dei valori-limite di concentrazione, demandata al regolamento attuativo,<br />
ha reso possib<strong>il</strong>e l’accertamento della situazione di inquinamento dalla quale<br />
scaturisce l’obbligo di bonifica 24 .<br />
L’oggetto della tutela giuridica apprestata dall’articolo 17 del decreto n. 22/97<br />
è rappresentato dalla conformità del suolo, <strong>delle</strong> acque superficiali e <strong>delle</strong> acque<br />
sotterranee presenti in un determinato sito ai valori di accettab<strong>il</strong>ità della contaminazione<br />
fissati nel D. M. n. 471 del 1999. Precisamente, l’obbligo di bonifica scatta<br />
laddove tali limiti di accettab<strong>il</strong>ità vengono superati, anche accidentalmente,<br />
ovvero laddove vi è un concreto pericolo di superamento degli stessi.<br />
È opportuno sottolineare che i valori-limite di concentrazione non sono univoci<br />
per i tipi di siti, ma variano in ragione della specifica destinazione d’uso 25 .<br />
Pertanto, la bonifica si potrebbe imporre non solo al superamento dei limiti di<br />
accettab<strong>il</strong>ità in un sito a seguito di un episodio di inquinamento, ma anche nel caso<br />
in cui, a prescindere da alcuna fattispecie di inquinamento, si verifichi <strong>il</strong> mutamento<br />
della destinazione d’uso del sito (ad esempio, da destinazione industriale a<br />
residenziale) e la nuova destinazione d’uso preveda limiti di accettab<strong>il</strong>ità più<br />
restrittivi 26 .<br />
23 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1999, n. 293, n. 293.<br />
Per un primo commento v. Giampietro F., Bonifica dei siti contaminati: prime note sul regolamento n. 471/1999,<br />
in Ambiente, 2000, pag. 145 ss.<br />
24 Ai sensi dell’art. 17, 1° co., del d. Lgs n. 22/97, <strong>il</strong> decreto ministeriale stab<strong>il</strong>isce i criteri, le procedure e le<br />
modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e <strong>il</strong> ripristino ambientale dei siti inquinati e a tal fine disciplina: a)<br />
i limiti di accettab<strong>il</strong>ità della contaminazione dei suoli, <strong>delle</strong> acque superficiali e <strong>delle</strong> acque sotterranee in relazione<br />
alla specifica destinazione d’uso dei siti; b) le procedure di riferimento per <strong>il</strong> prelievo e l’analisi dei campioni;<br />
c) criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica e <strong>il</strong> ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché<br />
per la redazione dei relativi progetti; d) i criteri per le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano<br />
ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo; e) <strong>il</strong> censimento<br />
dei siti potenzialmente contaminati, l’anagrafe dei siti da bonificare e gli interventi di bonifica e ripristino<br />
ambientale effettuati da parte della pubblica amministrazione.<br />
25 Sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o del regime <strong>delle</strong> competenze, va diversamente r<strong>il</strong>evato che i limiti di accettab<strong>il</strong>ità fissati nel D.<br />
M. n. 471/99 sono univoci, nel senso di uniformi sull’intero territorio nazionale. In questo modo vengono superate<br />
le anomalie della previgente normativa, la quale, non consentendo di definire univocamente la nozione di<br />
sito contaminato, apriva la strada a regolamentazione sostanzialmente difformi della fattispecie da parte <strong>delle</strong><br />
diverse regioni italiane.<br />
26 Il riferimento alla destinazione d’uso dei siti, quale criterio guida per l’individuazione dei limiti di accettab<strong>il</strong>ità<br />
della contaminazione, accomuna la disciplina italiana a quella di alcuni Paesi europei e ai piani di bonifica elaborati<br />
da qualche Regione italiana prima del decreto Ronchi. Sul punto, cfr. Giampietro F., Bonifiche e danni<br />
ambientali, in Rass. giur. san., 1995, n. 129, pag. 96.