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Siti industriali dismessi: il governo delle bonifiche - Amra

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26 Maria Pia Iadicicco, Raffaella Miranda<br />

dustria, del commercio, dell’artigianato e della sanità, sentita la Conferenza Stato-<br />

Regioni) di un regolamento recante i parametri tecnici e operativi e tutte le altre<br />

disposizioni di attuazione del decreto Ronchi. Il D. M. n. 471 del 1999 23 è stato<br />

approvato con notevole ritardo da parte <strong>delle</strong> autorità competenti determinando<br />

così, per lungo tempo, una situazione di stallo e di incapacità di avvio e applicazione<br />

concreta della disciplina contenuta nel decreto Ronchi. Soltanto l’approvazione<br />

del regolamento attuativo del 1999 ha consentito di definire compiutamente<br />

gli esatti parametri regolativi del sistema <strong>delle</strong> <strong>bonifiche</strong>, giacché solo la concreta<br />

fissazione dei valori-limite di concentrazione, demandata al regolamento attuativo,<br />

ha reso possib<strong>il</strong>e l’accertamento della situazione di inquinamento dalla quale<br />

scaturisce l’obbligo di bonifica 24 .<br />

L’oggetto della tutela giuridica apprestata dall’articolo 17 del decreto n. 22/97<br />

è rappresentato dalla conformità del suolo, <strong>delle</strong> acque superficiali e <strong>delle</strong> acque<br />

sotterranee presenti in un determinato sito ai valori di accettab<strong>il</strong>ità della contaminazione<br />

fissati nel D. M. n. 471 del 1999. Precisamente, l’obbligo di bonifica scatta<br />

laddove tali limiti di accettab<strong>il</strong>ità vengono superati, anche accidentalmente,<br />

ovvero laddove vi è un concreto pericolo di superamento degli stessi.<br />

È opportuno sottolineare che i valori-limite di concentrazione non sono univoci<br />

per i tipi di siti, ma variano in ragione della specifica destinazione d’uso 25 .<br />

Pertanto, la bonifica si potrebbe imporre non solo al superamento dei limiti di<br />

accettab<strong>il</strong>ità in un sito a seguito di un episodio di inquinamento, ma anche nel caso<br />

in cui, a prescindere da alcuna fattispecie di inquinamento, si verifichi <strong>il</strong> mutamento<br />

della destinazione d’uso del sito (ad esempio, da destinazione industriale a<br />

residenziale) e la nuova destinazione d’uso preveda limiti di accettab<strong>il</strong>ità più<br />

restrittivi 26 .<br />

23 Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1999, n. 293, n. 293.<br />

Per un primo commento v. Giampietro F., Bonifica dei siti contaminati: prime note sul regolamento n. 471/1999,<br />

in Ambiente, 2000, pag. 145 ss.<br />

24 Ai sensi dell’art. 17, 1° co., del d. Lgs n. 22/97, <strong>il</strong> decreto ministeriale stab<strong>il</strong>isce i criteri, le procedure e le<br />

modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e <strong>il</strong> ripristino ambientale dei siti inquinati e a tal fine disciplina: a)<br />

i limiti di accettab<strong>il</strong>ità della contaminazione dei suoli, <strong>delle</strong> acque superficiali e <strong>delle</strong> acque sotterranee in relazione<br />

alla specifica destinazione d’uso dei siti; b) le procedure di riferimento per <strong>il</strong> prelievo e l’analisi dei campioni;<br />

c) criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica e <strong>il</strong> ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché<br />

per la redazione dei relativi progetti; d) i criteri per le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano<br />

ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo; e) <strong>il</strong> censimento<br />

dei siti potenzialmente contaminati, l’anagrafe dei siti da bonificare e gli interventi di bonifica e ripristino<br />

ambientale effettuati da parte della pubblica amministrazione.<br />

25 Sotto <strong>il</strong> prof<strong>il</strong>o del regime <strong>delle</strong> competenze, va diversamente r<strong>il</strong>evato che i limiti di accettab<strong>il</strong>ità fissati nel D.<br />

M. n. 471/99 sono univoci, nel senso di uniformi sull’intero territorio nazionale. In questo modo vengono superate<br />

le anomalie della previgente normativa, la quale, non consentendo di definire univocamente la nozione di<br />

sito contaminato, apriva la strada a regolamentazione sostanzialmente difformi della fattispecie da parte <strong>delle</strong><br />

diverse regioni italiane.<br />

26 Il riferimento alla destinazione d’uso dei siti, quale criterio guida per l’individuazione dei limiti di accettab<strong>il</strong>ità<br />

della contaminazione, accomuna la disciplina italiana a quella di alcuni Paesi europei e ai piani di bonifica elaborati<br />

da qualche Regione italiana prima del decreto Ronchi. Sul punto, cfr. Giampietro F., Bonifiche e danni<br />

ambientali, in Rass. giur. san., 1995, n. 129, pag. 96.

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