Siti industriali dismessi: il governo delle bonifiche - Amra
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42 Maria Pia Iadicicco, Raffaella Miranda<br />
L’iter progettuale <strong>delle</strong> operazioni di bonifica consta di tre distinti momenti:<br />
piano di caratterizzazione, progetto preliminare e progetto definitivo. Si tratta di tre<br />
livelli di approfondimenti tecnici progressivi, redatti sulla base dei criteri generali<br />
e linee guida previsti nell’Allegato 4 del D. M. n. 471/99. Il triplice livello di approfondimento<br />
progettuale appare mutuato dalla disciplina dei lavori pubblici (la cd.<br />
“legge Merloni”) ed, in parte, risulta conforme al procedimento di valutazione di<br />
impatto ambientale (VIA). Non si può sottovalutare <strong>il</strong> fatto che la previsione regolamentare<br />
di un triplice livello progettuale, per quanto imposta dalla particolare<br />
complessità <strong>delle</strong> operazioni di bonifica, comporta un significativo slittamento del<br />
termine iniziale e finale del procedimento di approvazione; infatti entro trenta giorni<br />
dall’individuazione dell’evento di contaminazione o della situazione di pericolo,<br />
<strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e dovrà soltanto presentare <strong>il</strong> piano della caratterizzazione e, entro un<br />
anno dalla scadenza di quest’ultimo termine, dovrà presentare <strong>il</strong> progetto definitivo,<br />
la cui approvazione dovrà avvenire entro 90 giorni dalla presentazione.<br />
Il progetto definivo è approvato dal Comune o dalla Regione, se l’intervento<br />
riguarda un’area compresa nel territorio di più Comuni; tuttavia l’approvazione è subordinata<br />
all’acquisizione del parere di una Conferenza di servizi, alla quale sono chiamati<br />
a partecipare gli enti locali interessati, l’ARPA competente per territorio e tutte<br />
le amministrazioni competenti al r<strong>il</strong>ascio di un atto amministrativo. Si tratta della cd.<br />
“conferenza istruttoria”, ossia quella convocata al fine di «effettuare un esame contestuale<br />
di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo» 64 .<br />
Con <strong>il</strong> provvedimento di autorizzazione del progetto definitivo sono autorizzati<br />
tutti gli interventi necessari per la bonifica, sono stab<strong>il</strong>iti i tempi di esecuzione, eventuali<br />
prescrizioni e limitazioni all’uso del sito, oltre che le misure di controllo.<br />
Estremamente significativa è la valenza di detto provvedimento di autorizzazione,<br />
che «sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazione, le concessioni, i concerti, le<br />
intese, i nulla-osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente. L’autorizzazione<br />
costituisce, altresì variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica<br />
ut<strong>il</strong>ità, di urgenza e indifferib<strong>il</strong>ità dei lavori qualora la realizzazione e l’esercizio<br />
dei suddetti impianti e attrezzature rivesta carattere di pubblica ut<strong>il</strong>ità». È evidente<br />
che la particolare valenza del provvedimento di autorizzazione consente di<br />
snellire significativamente l’azione amministrativa fac<strong>il</strong>itando l’avvio <strong>delle</strong> operazioni<br />
di bonifica, senza tuttavia sottovalutare alcuni aspetti essenziali; infatti è previsto<br />
che qualora la bonifica dovesse investire siti interessati da attività produttive in<br />
esercizio, <strong>il</strong> sede di approvazione del progetto definitivo sarà necessario articolare<br />
gli interventi di bonifica in modo tale da consentire la prosecuzione <strong>delle</strong> suddette<br />
attività, fermo restando l’obbligo di garantire in ogni caso la tutela della salute pubblica<br />
e dell’ambiente. Si tratta di una precisazione di non poco r<strong>il</strong>ievo, in quanto<br />
rispondente all’esigenza di b<strong>il</strong>anciamento tra interessi potenzialmente configgenti<br />
64 Art. 14, comma 1, L. 241 del 1990.