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Siti industriali dismessi: il governo delle bonifiche - Amra

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42 Maria Pia Iadicicco, Raffaella Miranda<br />

L’iter progettuale <strong>delle</strong> operazioni di bonifica consta di tre distinti momenti:<br />

piano di caratterizzazione, progetto preliminare e progetto definitivo. Si tratta di tre<br />

livelli di approfondimenti tecnici progressivi, redatti sulla base dei criteri generali<br />

e linee guida previsti nell’Allegato 4 del D. M. n. 471/99. Il triplice livello di approfondimento<br />

progettuale appare mutuato dalla disciplina dei lavori pubblici (la cd.<br />

“legge Merloni”) ed, in parte, risulta conforme al procedimento di valutazione di<br />

impatto ambientale (VIA). Non si può sottovalutare <strong>il</strong> fatto che la previsione regolamentare<br />

di un triplice livello progettuale, per quanto imposta dalla particolare<br />

complessità <strong>delle</strong> operazioni di bonifica, comporta un significativo slittamento del<br />

termine iniziale e finale del procedimento di approvazione; infatti entro trenta giorni<br />

dall’individuazione dell’evento di contaminazione o della situazione di pericolo,<br />

<strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e dovrà soltanto presentare <strong>il</strong> piano della caratterizzazione e, entro un<br />

anno dalla scadenza di quest’ultimo termine, dovrà presentare <strong>il</strong> progetto definitivo,<br />

la cui approvazione dovrà avvenire entro 90 giorni dalla presentazione.<br />

Il progetto definivo è approvato dal Comune o dalla Regione, se l’intervento<br />

riguarda un’area compresa nel territorio di più Comuni; tuttavia l’approvazione è subordinata<br />

all’acquisizione del parere di una Conferenza di servizi, alla quale sono chiamati<br />

a partecipare gli enti locali interessati, l’ARPA competente per territorio e tutte<br />

le amministrazioni competenti al r<strong>il</strong>ascio di un atto amministrativo. Si tratta della cd.<br />

“conferenza istruttoria”, ossia quella convocata al fine di «effettuare un esame contestuale<br />

di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo» 64 .<br />

Con <strong>il</strong> provvedimento di autorizzazione del progetto definitivo sono autorizzati<br />

tutti gli interventi necessari per la bonifica, sono stab<strong>il</strong>iti i tempi di esecuzione, eventuali<br />

prescrizioni e limitazioni all’uso del sito, oltre che le misure di controllo.<br />

Estremamente significativa è la valenza di detto provvedimento di autorizzazione,<br />

che «sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazione, le concessioni, i concerti, le<br />

intese, i nulla-osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente. L’autorizzazione<br />

costituisce, altresì variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica<br />

ut<strong>il</strong>ità, di urgenza e indifferib<strong>il</strong>ità dei lavori qualora la realizzazione e l’esercizio<br />

dei suddetti impianti e attrezzature rivesta carattere di pubblica ut<strong>il</strong>ità». È evidente<br />

che la particolare valenza del provvedimento di autorizzazione consente di<br />

snellire significativamente l’azione amministrativa fac<strong>il</strong>itando l’avvio <strong>delle</strong> operazioni<br />

di bonifica, senza tuttavia sottovalutare alcuni aspetti essenziali; infatti è previsto<br />

che qualora la bonifica dovesse investire siti interessati da attività produttive in<br />

esercizio, <strong>il</strong> sede di approvazione del progetto definitivo sarà necessario articolare<br />

gli interventi di bonifica in modo tale da consentire la prosecuzione <strong>delle</strong> suddette<br />

attività, fermo restando l’obbligo di garantire in ogni caso la tutela della salute pubblica<br />

e dell’ambiente. Si tratta di una precisazione di non poco r<strong>il</strong>ievo, in quanto<br />

rispondente all’esigenza di b<strong>il</strong>anciamento tra interessi potenzialmente configgenti<br />

64 Art. 14, comma 1, L. 241 del 1990.

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