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Siti industriali dismessi: il governo delle bonifiche - Amra

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34 Maria Pia Iadicicco, Raffaella Miranda<br />

8. Il regime <strong>delle</strong> competenze dello Stato e degli Enti<br />

territoriali tra oggettive difficoltà di inquadramento<br />

ed evoluzione del parametro costituzionale<br />

La determinazione dell’assetto <strong>delle</strong> competenze (legislative, regolamentari e<br />

amministrative) degli enti istituzionali in materia di bonifica dei siti contaminati<br />

presenta r<strong>il</strong>evanti difficoltà dovute, non soltanto alla natura estremamente vasta<br />

dei campi di intervento investiti da questa complessa operazione, ma anche dal<br />

succedersi nel tempo di varie leggi di ripartizione dei compiti istituzionali e, non<br />

da ultimo, della legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha riformulato l’intero<br />

impianto autonomistico della Repubblica italiana, introducendo significative innovazioni<br />

sulla definizione <strong>delle</strong> competenze statali, regionali e locali 52 .<br />

Prima di addentrarci nella chiarificazione del regime <strong>delle</strong> competenze, è<br />

opportuno sottolineare l’autonomo r<strong>il</strong>ievo che la Costituzione repubblicana assegna<br />

alla bonifica, impegnando a tal fine, <strong>il</strong> legislatore (statale e regionale) al perseguimento<br />

di un obiettivo di pubblico interesse. Dispone, infatti, l’art. 44 della<br />

Costituzione che «al fine di conseguire <strong>il</strong> razionale sfruttamento del suolo e di stab<strong>il</strong>ire<br />

equi rapporti sociali, la legge (…) promuove e impone la bonifica <strong>delle</strong> terre<br />

(…)». La norma contiene, com’è evidente, una “riserva di legge rinforzata”, in<br />

quanto non soltanto assegna al legislatore <strong>il</strong> compito fondamentale di regolare la<br />

bonifica dei suoli, ma lo vincola al perseguimento di determinati scopi (razionale<br />

sfruttamento del suolo, instaurazione di equi rapporti sociali) che certamente non<br />

debbono essere considerati tra loro indipendenti, ma vanno strettamente e teologicamente<br />

collegati 53 .<br />

È sulla base di questa preliminare considerazione – la quale mette in luce <strong>il</strong><br />

r<strong>il</strong>ievo costituzionale della bonifica – che vanno analizzate le disposizioni che più<br />

specificamente regolano <strong>il</strong> riparto <strong>delle</strong> competenze in questo settore. A tal proposito,<br />

è opportuno anche precisare che la bonifica diffic<strong>il</strong>mente può essere inquadrata<br />

in una materia in senso tecnico-giuridico, avente un oggetto definib<strong>il</strong>e a priori<br />

e rapportab<strong>il</strong>e a uno specifico ambito competenziale. La bonifica, infatti, ricomprende<br />

una serie di attività volte alla modifica dell’ambiente (inteso in senso lato)<br />

per <strong>il</strong> ripristino degli equ<strong>il</strong>ibri ecologici e lo sv<strong>il</strong>uppo di varie attività (agricole,<br />

economico-produttive o ricreative) 54 ; pertanto non è possib<strong>il</strong>e ragionare esclusi-<br />

52 Sulla riforma del titolo V della Parte Seconda della Costituzione, vedi, tra i tanti, Berti G., De Martin G. C. (a<br />

cura di), Le autonomie territoriali, dalla riforma amministrativa alla riforma costituzionale, M<strong>il</strong>ano, 2001;<br />

Caravita B., La costituzione dopo la riforma del titolo V: Stato, Regioni e autonomie tra Repubblica e Unione<br />

europea, Torino, 2002; Groppi T., Olivetti M. (a cura di), La Repubblica <strong>delle</strong> autonomie: le Regioni e gli Enti<br />

locali nel nuovo Titolo V, Torino, 2001; Mangiameli S., La riforma del regionalismo italiano, Torino, 2002;<br />

Lucarelli A., Percorsi del regionalismo italiano, M<strong>il</strong>ano, 2004.<br />

53 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 139 del 1984.<br />

54 Cfr. Moschella A., Bonifica, in Enc. Dir., V, M<strong>il</strong>ano, 1959, pag. 531 ss.; Clarizia A., Bonifica, in Enc. Giur.,<br />

Roma, 1988.

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