Siti industriali dismessi: il governo delle bonifiche - Amra
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34 Maria Pia Iadicicco, Raffaella Miranda<br />
8. Il regime <strong>delle</strong> competenze dello Stato e degli Enti<br />
territoriali tra oggettive difficoltà di inquadramento<br />
ed evoluzione del parametro costituzionale<br />
La determinazione dell’assetto <strong>delle</strong> competenze (legislative, regolamentari e<br />
amministrative) degli enti istituzionali in materia di bonifica dei siti contaminati<br />
presenta r<strong>il</strong>evanti difficoltà dovute, non soltanto alla natura estremamente vasta<br />
dei campi di intervento investiti da questa complessa operazione, ma anche dal<br />
succedersi nel tempo di varie leggi di ripartizione dei compiti istituzionali e, non<br />
da ultimo, della legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha riformulato l’intero<br />
impianto autonomistico della Repubblica italiana, introducendo significative innovazioni<br />
sulla definizione <strong>delle</strong> competenze statali, regionali e locali 52 .<br />
Prima di addentrarci nella chiarificazione del regime <strong>delle</strong> competenze, è<br />
opportuno sottolineare l’autonomo r<strong>il</strong>ievo che la Costituzione repubblicana assegna<br />
alla bonifica, impegnando a tal fine, <strong>il</strong> legislatore (statale e regionale) al perseguimento<br />
di un obiettivo di pubblico interesse. Dispone, infatti, l’art. 44 della<br />
Costituzione che «al fine di conseguire <strong>il</strong> razionale sfruttamento del suolo e di stab<strong>il</strong>ire<br />
equi rapporti sociali, la legge (…) promuove e impone la bonifica <strong>delle</strong> terre<br />
(…)». La norma contiene, com’è evidente, una “riserva di legge rinforzata”, in<br />
quanto non soltanto assegna al legislatore <strong>il</strong> compito fondamentale di regolare la<br />
bonifica dei suoli, ma lo vincola al perseguimento di determinati scopi (razionale<br />
sfruttamento del suolo, instaurazione di equi rapporti sociali) che certamente non<br />
debbono essere considerati tra loro indipendenti, ma vanno strettamente e teologicamente<br />
collegati 53 .<br />
È sulla base di questa preliminare considerazione – la quale mette in luce <strong>il</strong><br />
r<strong>il</strong>ievo costituzionale della bonifica – che vanno analizzate le disposizioni che più<br />
specificamente regolano <strong>il</strong> riparto <strong>delle</strong> competenze in questo settore. A tal proposito,<br />
è opportuno anche precisare che la bonifica diffic<strong>il</strong>mente può essere inquadrata<br />
in una materia in senso tecnico-giuridico, avente un oggetto definib<strong>il</strong>e a priori<br />
e rapportab<strong>il</strong>e a uno specifico ambito competenziale. La bonifica, infatti, ricomprende<br />
una serie di attività volte alla modifica dell’ambiente (inteso in senso lato)<br />
per <strong>il</strong> ripristino degli equ<strong>il</strong>ibri ecologici e lo sv<strong>il</strong>uppo di varie attività (agricole,<br />
economico-produttive o ricreative) 54 ; pertanto non è possib<strong>il</strong>e ragionare esclusi-<br />
52 Sulla riforma del titolo V della Parte Seconda della Costituzione, vedi, tra i tanti, Berti G., De Martin G. C. (a<br />
cura di), Le autonomie territoriali, dalla riforma amministrativa alla riforma costituzionale, M<strong>il</strong>ano, 2001;<br />
Caravita B., La costituzione dopo la riforma del titolo V: Stato, Regioni e autonomie tra Repubblica e Unione<br />
europea, Torino, 2002; Groppi T., Olivetti M. (a cura di), La Repubblica <strong>delle</strong> autonomie: le Regioni e gli Enti<br />
locali nel nuovo Titolo V, Torino, 2001; Mangiameli S., La riforma del regionalismo italiano, Torino, 2002;<br />
Lucarelli A., Percorsi del regionalismo italiano, M<strong>il</strong>ano, 2004.<br />
53 Cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 139 del 1984.<br />
54 Cfr. Moschella A., Bonifica, in Enc. Dir., V, M<strong>il</strong>ano, 1959, pag. 531 ss.; Clarizia A., Bonifica, in Enc. Giur.,<br />
Roma, 1988.