Siti industriali dismessi: il governo delle bonifiche - Amra
Siti industriali dismessi: il governo delle bonifiche - Amra
Siti industriali dismessi: il governo delle bonifiche - Amra
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
38 Maria Pia Iadicicco, Raffaella Miranda<br />
SEZIONE III: IL REGIME DELLE COMPETENZE<br />
9. Aspetti procedimentali e ripartizione <strong>delle</strong> funzioni<br />
Il D.M. n. 471 del 1999, costituendo strumento di attuazione dell’art 17 del<br />
decreto Ronchi, riporta non soltanto le indicazione tecniche relative all’effettuazione<br />
della bonifica e degli altri adempimenti di ripristino, ma specifica altresì le<br />
procedure autorizzatorie che debbono essere attivate dai soggetti tenuti a realizzare<br />
l’intervento di bonifica 61 .<br />
All’interno del regime complessivo disegnato dal d. lgs. n. 22/97, <strong>il</strong> regolamento<br />
di attuazione distingue vari procedimenti, tutti ugualmente finalizzati a consentire<br />
<strong>il</strong> risanamento del sito contaminato, ma distinguib<strong>il</strong>i sulla base di diversi<br />
prof<strong>il</strong>i, attinenti ora al soggetto che attiva <strong>il</strong> procedimento (procedimento su notifica<br />
del responsab<strong>il</strong>e; su iniziativa degli interessati; procedimento d’ufficio), ora in<br />
relazione alle caratteristiche del sito da bonificare (bonifica dei siti di interesse<br />
nazionale). In relazione ai diversi iter procedimentali, muta anche <strong>il</strong> ruolo dei vari<br />
soggetti istituzionali.<br />
9.1. Procedimento su notifica del responsab<strong>il</strong>e dell’evento<br />
Come si è avuto modo di osservare, l’avvio <strong>delle</strong> attività di bonifica presuppone<br />
<strong>il</strong> verificarsi di un episodio di contaminazione determinato dall’attività colpevole<br />
o accidentale di un soggetto che cagioni <strong>il</strong> superamento o <strong>il</strong> pericolo concreto<br />
e attuale di superamento dei valori di concentrazione limite accettab<strong>il</strong>i. È innanzitutto<br />
in capo al responsab<strong>il</strong>e dell’evento che grava l’obbligo di darne comunicazione<br />
al Comune, alla Provincia e alla Regione nonché agli organi di controllo<br />
ambientale e sanitario entro le 48 ore successive all’evento. Lo scopo della comunicazione<br />
è quello di fornire alla pubblica amministrazione un primo quadro completo<br />
della situazione. Nelle successive quarantotto ore, <strong>il</strong> responsab<strong>il</strong>e dell’evento<br />
deve altresì comunicare al Comune, alla Provincia e alla Regione territorialmente<br />
competenti gli interventi di messa in sicurezza d’emergenza adottati e in<br />
corso di esecuzione. La comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione<br />
tecnica dalla quale devono risultare le caratteristiche dei suddetti interventi.<br />
Entro 30 giorni dal ricevimento della seconda comunicazione, <strong>il</strong> Comune o,<br />
se l’inquinamento interessa <strong>il</strong> territorio di più comuni, la Regione verifica l’efficacia<br />
degli interventi adottati e può prescrivere ulteriori adempimenti per la protezione<br />
della salute pubblica e dell’ambiente circostante.<br />
61 In tema, Fonderico F., Il procedimento autorizzatorio di bonifica dei siti inquinati, in F. Giampietro (a cura di),<br />
La bonifica dei siti contaminati, cit., pag. 123 ss.