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Siti industriali dismessi: il governo delle bonifiche - Amra

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30 Maria Pia Iadicicco, Raffaella Miranda<br />

che nel caso avrebbe comportato fac<strong>il</strong>i escamotage. L’obbligo di attivarsi scatta<br />

immediatamente 34 .<br />

Per bonifica bisogna intendere ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. e) del D.M.<br />

471/99 «l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le<br />

sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni <strong>delle</strong> sostanze inquinanti presenti<br />

nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un<br />

livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite accettab<strong>il</strong>i stab<strong>il</strong>iti dal<br />

presente regolamento». La nozione accolta, evidentemente, non si basa su una cultura<br />

agricola che identificava la bonifica come un intervento atto a rendere salubri<br />

e produttivi i terreni paludosi al fine di permettere l’insediamento umano e lo sv<strong>il</strong>uppo<br />

socio-economico; ma si riferisce a quei siti dove, proprio le attività antropiche<br />

hanno comportato una contaminazione del suolo che necessita attualmente di<br />

ritornare a livelli di inquinamento tollerab<strong>il</strong>i per la salute umana, per l’ambiente<br />

naturale o costruito.<br />

L’obiettivo <strong>delle</strong> azioni di recupero e bonifica <strong>delle</strong> aree inquinate è, quindi, <strong>il</strong><br />

mero raggiungimento di valori limite. Ciò che invece andrebbe maggiormente<br />

valorizzato nella legislazione è <strong>il</strong> riferimento alla bonifica quale strumento ordinario<br />

a un tempo di gestione del territorio e di salvaguardia dell’ambiente. Non<br />

viene potenziata l’interdipendenza esistente fra lo strumento della bonifica e la<br />

destinazione d’uso del territorio una volta bonificato 35 .<br />

La disposizione in esame, diversamente dall’art. 18 della L. n. 349/86 che per<br />

prima ha introdotto la responsab<strong>il</strong>ità per danno ambientale nell’ordinamento italiano,<br />

prevede un’ipotesi di responsab<strong>il</strong>ità che sembra prescindere da qualsiasi<br />

34 Quanto detto e quanto successivamente sarà esaminato riguarda, ovviamente, la responsab<strong>il</strong>ità civ<strong>il</strong>e del soggetto.<br />

Nel caso in cui <strong>il</strong> soggetto non ottemperi all’obbligo di bonifica l’art. 51 bis del decreto Ronchi prevede<br />

una responsab<strong>il</strong>ità penale. Si tratta, dunque, di un reato omissivo proprio (amplius v. Cassazione sez. III penale,<br />

28 apr<strong>il</strong>e 2000) in quanto integrato dalla mera inottemperanza all’obbligo previsto dall’art. 17. Indubbiamente<br />

tale obbligo sussiste in capo all’autore dell’inquinamento o del pericolo concreto e attuale dell’inquinamento; <strong>il</strong><br />

problema si pone, invece, in riferimento all’avente causa dell’inquinatore o a chi, in linea generale, abbia ottenuto<br />

la disponib<strong>il</strong>ità del sito (si pensi al curatore fallimentare di una società o di una fabbrica che, precedentemente<br />

occupava <strong>il</strong> suolo, al successore nell’impresa, al successore di diritti reali, ecc.). Oltre alla questione della<br />

sussistenza dell’obbligo di autodenuncia in capo a tale soggetto, ci si chiede se commetta reato chi resti inerte pur<br />

conoscendo la situazione di fatto. La risposta al quesito sulla configurab<strong>il</strong>ità del reato omissivo ex art. 51 bis in<br />

capo a tale soggetto dipende dalla preventiva individuazione di un obbligo giuridico di agire per rimuovere la<br />

contaminazione. Poiché, invece, l’art. 51 bis afferma che commette <strong>il</strong> reato chi in quanto abbia cagionato <strong>il</strong> danno<br />

omette di ottemperare all’obbligo di bonifica sembra doversi concludere per l’opinione negativa. Così come comporta<br />

la stessa soluzione l’assenza nell’ordinamento italiano di una generale posizione di garanzia in capo a chi<br />

sia succeduto nel possesso o nella proprietà di un sito contaminato. Inoltre, sulla configurab<strong>il</strong>ità del requisito dell’inquinamento<br />

o del pericolo concreto e attuale dello stesso quale mero presupposto di fatto v. Prati L., La<br />

responsab<strong>il</strong>ità per l’inquinamento pregresso e la posizione di garanzia nella normativa sulla bonifica dei siti contaminati<br />

Rivista giuridica dell’ambiente, 2003, fasc. 1 pag. 160; nel senso invece della configurab<strong>il</strong>ità quali condizione<br />

obiettive di punib<strong>il</strong>ità ovvero quale elemento costitutivo del reato, v. Butti L. e Mazzoleni M., Bonifica<br />

dei siti contaminati: disciplina penalistica e normativa integrativa della Regione Veneto, in Il diritto della<br />

Regione, 2000, pag. 571 ss.<br />

35 Ciò che in particolare dovrebbero fare le Regioni; in questo senso sembra muoversi, ad esempio, la Regione<br />

Lombardia. Al riguardo v. Aa.Vv., Il significato di bonifica, in www.agricoltura.regione.lombardia.it.

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