Guida sulla Sicurezza Alimentare - CISE
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la sicurezza alimentare<br />
periodo di sospensione), registro sanitario con annotazione delle malattie,<br />
risultati delle analisi effettuate a scopo diagnostico o terapeutico e<br />
qualsiasi altro rapporto sui controlli effettuati sugli animali o sui prodotti<br />
da loro derivati;<br />
per le aziende agricole dove si producono prodotti vegetali: registro<br />
relativo ai trattamenti con prodotti fotosanitari e sostanze biocide, registro<br />
delle patologie e infestazioni delle piante che possono avere un effetto<br />
<strong>sulla</strong> sicurezza dei prodotti, risultati delle analisi e delle indagini effettuate<br />
sulle piante e dei loro prodotti che abbiano rilevanza per la salute umana;<br />
tali registri/documenti devono essere conservati in modo adeguato e<br />
per un periodo appropriato in relazione alla natura e alla dimensione<br />
delle aziende interessate e resi disponibili alle autorità competenti, nonchè<br />
alle aziende clienti che ricevono i prodotti, dietro loro richiesta;<br />
l’assistenza necessaria per la corretta tenuta dei registri può essere<br />
fornita, secondo i casi, da veterinari, agronomi, ed altri esperti nel settore<br />
di competenza.<br />
Benché il sistema di sicurezza proposto a livello della produzione primaria<br />
sia basato, come per gli altri settori, su una valutazione e controllo dei<br />
rischi, non è prevista un’applicazione formale del sistema HACCP. Il<br />
nuovo regolamento si limita a precisare che, in questa fase, gli agricoltori<br />
dovrebbero essere incoraggiati a utilizzare il sistema HACCP e che,<br />
nell’ambito del riesame che la Commissione effettuerà in seguito<br />
all’attuazione del regolamento, si studierà la fattibilità dell’estensione<br />
alla produzione primaria.<br />
4.4 CODICI DI CORRETTA PRASSI AGRICOLA<br />
Foto: Luigi Riccioni<br />
Diateca Agricoltura<br />
Regione Emilia-Romagna<br />
Inoltre, per conseguire i livelli d’igiene richiesti a livello<br />
di produzione primaria e di controllo dei possibili rischi<br />
si fa riferimento ad appositi codici di corretta prassi<br />
agricola. Essi trovano già una larga applicazione a<br />
livello di aziende agricole e rappresentano lo strumento<br />
più adeguato e pratico per conformarsi alle norme<br />
igieniche. Si tratta di strumenti di natura volontaria,<br />
che possono essere sviluppati dai settori interessati, seguendo le<br />
procedure definite nel regolamento, avendo cura che siano adattati<br />
alle esigenze specifiche dei prodotti e dei processi produttivi impiegati<br />
e che includano tutte le informazioni necessarie sui possibili rischi e<br />
le azioni da svolgere per tenerli sotto controllo. E’ chiaramente<br />
possibile, nonché auspicabile, integrare le buone prassi agricole nei<br />
sistemi di Gestione per la Qualità.<br />
4.5 IL SETTORE MANGIMISTICO E IL REG. 183/05<br />
Il Regolamento 183/05, in materia di igiene dei mangimi in vigore<br />
dal 1° gennaio 2006 è la continuazione virtuale del Regolamento<br />
178/2002 <strong>sulla</strong> sicurezza alimentare dei mangimi e abroga le direttive<br />
95/69/CE e 98/51/CE (recepite con il D.Lgs. 123/99 e il DPR<br />
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