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Guida sulla Sicurezza Alimentare - CISE

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433/01) <strong>sulla</strong> registrazione degli stabilimenti e degli operatori di<br />

settore. Fornisce norme generali in materia di igiene dei mangimi, le<br />

condizioni e le disposizioni atte a garantire la rintracciabilità dei<br />

mangimi e la registrazione e riconoscimento degli stabilimenti. Il<br />

Regolamento si applica alle attività degli operatori del settore<br />

mangimistico in tutte le sue fasi, alla somministrazione agli animali<br />

ed alle attività di importazione ed esportazione da e verso paesi<br />

terzi. Non si applica a:<br />

• produzione domestica privata di mangimi,<br />

• somministrazione di mangimi ad animali destinati a produrre alimenti<br />

per uso domestico privato o destinati alla fornitura diretta di piccoli<br />

quantitativi al consumatore finale o dettaglianti locali,<br />

• somministrazione di mangimi ad animali non allevati per la<br />

produzione di alimenti,<br />

• fornitura diretta di mangimi ad aziende agricole locali per il consumo<br />

in loco,<br />

• vendita al dettaglio per animali da compagnia.<br />

I punti centrali del regolamento in questione sono:<br />

Requisiti Minimi: gli allegati I - IV ricapitolano i requisiti essenziali<br />

ed i comportamenti corretti cui devono attenersi gli stabilimenti di<br />

produzione, gli intermediari e gli utilizzatori finali. Alle norme di<br />

base sull’igiene e la prevenzione si affiancano quelle <strong>sulla</strong> tenuta dei<br />

registri e sui controlli di qualità. Altre norme riguardano il personale,<br />

le strutture, il trasporto, le miscele e gli additivi. In generale viene<br />

fatta una differenziazione negli adempimenti tra chi produce mangimi<br />

a livello primario e i restanti operatori (per es. solo quest’ultimi hanno<br />

l’obbligo di sviluppare il piano HACCP).<br />

la sicurezza alimentare<br />

Definizione di Produzione primaria di mangimi:<br />

la produzione di prodotti agricoli, compresi in particolare la<br />

coltivazione, il raccolto, la mungitura e l’allevamento di animali<br />

(prima della macellazione) o la pesca da cui derivano<br />

esclusivamente prodotti che, dopo la raccolta o la cattura, non<br />

vengono sottoposti ad altre operazioni, ad eccezione di un semplice<br />

trattamento fisico.<br />

Rintracciabilità: è assicurata dal preventivo riconoscimento delle<br />

imprese (viene assegnato un numero di identificazione nazionale) e<br />

da appositi registri in cui sono riportati i dati <strong>sulla</strong> produzione,<br />

l’acquisto e la vendita. I registri sono tenuti anche dagli intermediari<br />

commerciali e comprendono le operazioni di importazione e di<br />

esportazione rispetto ai paesi terzi. Per le aziende che producono<br />

e/o utilizzano i mangimi, la trascrizione dei dati è molto più dettagliata<br />

e prevede in generale l’annotazione di tutte le misure messe in atto<br />

per prevenire gli elementi di pericolo, l’impiego di sostanze<br />

potenzialmente pericolose e l’insorgenza di patologie animali. La<br />

Foto: Luigi Riccioni<br />

Diateca Agricoltura<br />

Regione Emilia-Romagna<br />

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