Guida sulla Sicurezza Alimentare - CISE
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433/01) <strong>sulla</strong> registrazione degli stabilimenti e degli operatori di<br />
settore. Fornisce norme generali in materia di igiene dei mangimi, le<br />
condizioni e le disposizioni atte a garantire la rintracciabilità dei<br />
mangimi e la registrazione e riconoscimento degli stabilimenti. Il<br />
Regolamento si applica alle attività degli operatori del settore<br />
mangimistico in tutte le sue fasi, alla somministrazione agli animali<br />
ed alle attività di importazione ed esportazione da e verso paesi<br />
terzi. Non si applica a:<br />
• produzione domestica privata di mangimi,<br />
• somministrazione di mangimi ad animali destinati a produrre alimenti<br />
per uso domestico privato o destinati alla fornitura diretta di piccoli<br />
quantitativi al consumatore finale o dettaglianti locali,<br />
• somministrazione di mangimi ad animali non allevati per la<br />
produzione di alimenti,<br />
• fornitura diretta di mangimi ad aziende agricole locali per il consumo<br />
in loco,<br />
• vendita al dettaglio per animali da compagnia.<br />
I punti centrali del regolamento in questione sono:<br />
Requisiti Minimi: gli allegati I - IV ricapitolano i requisiti essenziali<br />
ed i comportamenti corretti cui devono attenersi gli stabilimenti di<br />
produzione, gli intermediari e gli utilizzatori finali. Alle norme di<br />
base sull’igiene e la prevenzione si affiancano quelle <strong>sulla</strong> tenuta dei<br />
registri e sui controlli di qualità. Altre norme riguardano il personale,<br />
le strutture, il trasporto, le miscele e gli additivi. In generale viene<br />
fatta una differenziazione negli adempimenti tra chi produce mangimi<br />
a livello primario e i restanti operatori (per es. solo quest’ultimi hanno<br />
l’obbligo di sviluppare il piano HACCP).<br />
la sicurezza alimentare<br />
Definizione di Produzione primaria di mangimi:<br />
la produzione di prodotti agricoli, compresi in particolare la<br />
coltivazione, il raccolto, la mungitura e l’allevamento di animali<br />
(prima della macellazione) o la pesca da cui derivano<br />
esclusivamente prodotti che, dopo la raccolta o la cattura, non<br />
vengono sottoposti ad altre operazioni, ad eccezione di un semplice<br />
trattamento fisico.<br />
Rintracciabilità: è assicurata dal preventivo riconoscimento delle<br />
imprese (viene assegnato un numero di identificazione nazionale) e<br />
da appositi registri in cui sono riportati i dati <strong>sulla</strong> produzione,<br />
l’acquisto e la vendita. I registri sono tenuti anche dagli intermediari<br />
commerciali e comprendono le operazioni di importazione e di<br />
esportazione rispetto ai paesi terzi. Per le aziende che producono<br />
e/o utilizzano i mangimi, la trascrizione dei dati è molto più dettagliata<br />
e prevede in generale l’annotazione di tutte le misure messe in atto<br />
per prevenire gli elementi di pericolo, l’impiego di sostanze<br />
potenzialmente pericolose e l’insorgenza di patologie animali. La<br />
Foto: Luigi Riccioni<br />
Diateca Agricoltura<br />
Regione Emilia-Romagna<br />
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