04.01.2015 Views

per il Trasporto delle Merci per Ferrovia - Ferrovie dello Stato Italiane

per il Trasporto delle Merci per Ferrovia - Ferrovie dello Stato Italiane

per il Trasporto delle Merci per Ferrovia - Ferrovie dello Stato Italiane

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Articolo 9<br />

Garanzie<br />

9.1 Salva diversa previsione contrattuale, <strong>il</strong> cliente è obbligato a costituire a favore del vettore, prima della<br />

conclusione del contratto, una garanzia fideiussoria in misura non inferiore a 3/12 (tre dodicesimi) del<br />

valore del contratto.<br />

La cauzione è costituita a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del<br />

risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento <strong>delle</strong> obbligazioni medesime, nonché<br />

a garanzia <strong>delle</strong> somme a qualsiasi titolo dovute dal cliente al vettore.<br />

Rimane salva in ogni caso la facoltà del vettore di agire <strong>per</strong> ottenere <strong>il</strong> risarcimento dell’eventuale<br />

maggior danno subito <strong>per</strong> l’inadempimento del cliente.<br />

9.2 L’importo della garanzia viene determinato con riferimento ai programmi di trasporto già pattuiti e<br />

concordati all’atto della conclusione del contratto.<br />

Resta inteso che, qualora <strong>il</strong> cliente ed <strong>il</strong> vettore concordino <strong>per</strong> ulteriori programmi di trasporto, l’importo<br />

della garanzia dovrà essere adeguato in misura non inferiore a 3/12 (tre dodicesimi) dell’importo<br />

stimato di ciascun ulteriore programma di trasporto pattuito.<br />

In mancanza di estensione della garanzia, Trenitalia avrà la facoltà di rifiutare l’esecuzione dell’ulteriore<br />

programma richiesto.<br />

9.3 La garanzia deve prevedere espressamente:<br />

• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;<br />

• la rinuncia a far valere <strong>il</strong> decorso del termine di cui all’art. 1957 del cod. civ.;<br />

• la sua o<strong>per</strong>atività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del vettore.<br />

9.4 La garanzia di cui al presente articolo sarà restituita dopo 120 gg. dalla data di scadenza dell’accordo<br />

cliente.<br />

In nessun caso la garanzia potrà essere restituita prima che siano state definite le eventuali contestazioni<br />

inerenti l’esecuzione del contratto.<br />

9.5 E’ comunque facoltà del vettore derogare alle prescrizioni di cui al presente articolo.<br />

In particolare <strong>il</strong> vettore è sempre in facoltà di stab<strong>il</strong>ire nell’accordo cliente, ove ritenuto opportuno in<br />

relazione alle caratteristiche, dimensioni e complessità <strong>delle</strong> prestazioni ivi previste, l’obbligo del cliente<br />

a costituire e stipulare ulteriori e maggiori garanzie, nonché di prevedere una maggiore durata <strong>delle</strong><br />

stesse e di richiedere che la garanzia di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia r<strong>il</strong>asciata esclusivamente<br />

da istituto bancario o assicurativo di primaria importanza.<br />

Articolo 10<br />

Prezzi contrattuali<br />

I trasporti, comprese le eventuali variazioni rispetto all’originario oggetto contrattuale, sono remunerati<br />

in base ai prezzi stab<strong>il</strong>iti nell’accordo cliente, nella lettera di vettura, nei contratti di prestazione di<br />

servizi e/o nel documento Listino Prezzi.<br />

A tali prezzi – che devono essere maggiorati dell’IVA – si applicano i criteri di cui al documento Prodotti.<br />

C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I C O N T R A T T O P E R I L T R A S P O R T O D E L L E M E R C I P E R F E R R O V I A 1.13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!