per il Trasporto delle Merci per Ferrovia - Ferrovie dello Stato Italiane
per il Trasporto delle Merci per Ferrovia - Ferrovie dello Stato Italiane
per il Trasporto delle Merci per Ferrovia - Ferrovie dello Stato Italiane
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Articolo 9<br />
Garanzie<br />
9.1 Salva diversa previsione contrattuale, <strong>il</strong> cliente è obbligato a costituire a favore del vettore, prima della<br />
conclusione del contratto, una garanzia fideiussoria in misura non inferiore a 3/12 (tre dodicesimi) del<br />
valore del contratto.<br />
La cauzione è costituita a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del<br />
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento <strong>delle</strong> obbligazioni medesime, nonché<br />
a garanzia <strong>delle</strong> somme a qualsiasi titolo dovute dal cliente al vettore.<br />
Rimane salva in ogni caso la facoltà del vettore di agire <strong>per</strong> ottenere <strong>il</strong> risarcimento dell’eventuale<br />
maggior danno subito <strong>per</strong> l’inadempimento del cliente.<br />
9.2 L’importo della garanzia viene determinato con riferimento ai programmi di trasporto già pattuiti e<br />
concordati all’atto della conclusione del contratto.<br />
Resta inteso che, qualora <strong>il</strong> cliente ed <strong>il</strong> vettore concordino <strong>per</strong> ulteriori programmi di trasporto, l’importo<br />
della garanzia dovrà essere adeguato in misura non inferiore a 3/12 (tre dodicesimi) dell’importo<br />
stimato di ciascun ulteriore programma di trasporto pattuito.<br />
In mancanza di estensione della garanzia, Trenitalia avrà la facoltà di rifiutare l’esecuzione dell’ulteriore<br />
programma richiesto.<br />
9.3 La garanzia deve prevedere espressamente:<br />
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;<br />
• la rinuncia a far valere <strong>il</strong> decorso del termine di cui all’art. 1957 del cod. civ.;<br />
• la sua o<strong>per</strong>atività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del vettore.<br />
9.4 La garanzia di cui al presente articolo sarà restituita dopo 120 gg. dalla data di scadenza dell’accordo<br />
cliente.<br />
In nessun caso la garanzia potrà essere restituita prima che siano state definite le eventuali contestazioni<br />
inerenti l’esecuzione del contratto.<br />
9.5 E’ comunque facoltà del vettore derogare alle prescrizioni di cui al presente articolo.<br />
In particolare <strong>il</strong> vettore è sempre in facoltà di stab<strong>il</strong>ire nell’accordo cliente, ove ritenuto opportuno in<br />
relazione alle caratteristiche, dimensioni e complessità <strong>delle</strong> prestazioni ivi previste, l’obbligo del cliente<br />
a costituire e stipulare ulteriori e maggiori garanzie, nonché di prevedere una maggiore durata <strong>delle</strong><br />
stesse e di richiedere che la garanzia di cui al paragrafo 1 del presente articolo sia r<strong>il</strong>asciata esclusivamente<br />
da istituto bancario o assicurativo di primaria importanza.<br />
Articolo 10<br />
Prezzi contrattuali<br />
I trasporti, comprese le eventuali variazioni rispetto all’originario oggetto contrattuale, sono remunerati<br />
in base ai prezzi stab<strong>il</strong>iti nell’accordo cliente, nella lettera di vettura, nei contratti di prestazione di<br />
servizi e/o nel documento Listino Prezzi.<br />
A tali prezzi – che devono essere maggiorati dell’IVA – si applicano i criteri di cui al documento Prodotti.<br />
C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I C O N T R A T T O P E R I L T R A S P O R T O D E L L E M E R C I P E R F E R R O V I A 1.13