per il Trasporto delle Merci per Ferrovia - Ferrovie dello Stato Italiane
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Articolo 54<br />
Stazionamento dei carri<br />
54.1 Stazionamento su richiesta del cliente<br />
54.1.1 Quando un carro è restituito vuoto senza essere ut<strong>il</strong>izzato né instradato <strong>per</strong> un nuovo trasporto, <strong>il</strong><br />
cliente può ottenere lo stazionamento del carro.<br />
54.1.2 Per ottenere lo stazionamento di un carro, <strong>il</strong> cliente deve presentare domanda direttamente alla gestione<br />
merci dell’impianto ferroviario destinatario dell’ultimo trasporto, entro <strong>il</strong> terzo giorno seguente<br />
la restituzione del carro stesso.<br />
Il vettore accetta la richiesta previa verifica di disponib<strong>il</strong>ità di spazio di binario. Qualora la domanda sia<br />
accettata, <strong>il</strong> carro sarà considerato in stazionamento dal giorno successivo a quello della restituzione.<br />
54.1.3 Decorsi tre giorni dalla restituzione del carro ed in mancanza di notizie da parte del cliente, si applicherà<br />
quanto previsto al successivo paragrafo 54.2.<br />
54.1.4 Il diritto di chiedere la rimessa a disposizione del carro posto in stazionamento spetta solo al cliente.<br />
La rimessa a disposizione del carro avverrà al più tardi 72 (settantadue) ore dopo la presentazione<br />
della richiesta scritta nella stessa gestione merci presso cui era stata presentata la domanda di messa<br />
in stazionamento del carro.<br />
54.1.5 Salva diversa previsione contrattuale, ai carri che hanno ottenuto lo stazionamento viene applicato <strong>il</strong><br />
relativo corrispettivo previsto nel documento Listino Prezzi, comprensivo degli oneri di sorveglianza<br />
e custodia e di occupazione dei binari.<br />
54.2 Stazionamento d’iniziativa del vettore o d’ufficio<br />
54.2.1 Lo stazionamento “d’ufficio” si ha quando <strong>il</strong> cliente non abbia dato disposizioni in merito alla sua ut<strong>il</strong>izzazione<br />
o quando <strong>il</strong> carro avariato non sia trattato dal cliente entro i termini di tempo previsti.<br />
Nel caso di giacenza di un carro vuoto conseguente ad un’avaria, <strong>il</strong> vettore si riserva di effettuarne lo<br />
stazionamento su un qualsiasi impianto, con l’applicazione dei corrispettivi anzidetti e con la seguente<br />
decorrenza:<br />
a. qualora la riparazione debba essere eseguita a cura del vettore, a decorrere dal 3° (terzo) giorno<br />
successivo alla data di rimessa a disposizione del carro, fino al giorno della sua riut<strong>il</strong>izzazione;<br />
b. qualora la riparazione da effettuare a cura del vettore richieda l’invio di pezzi di ricambio da parte<br />
del cliente, a partire dal 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data della richiesta formulata dal<br />
vettore, fino alla consegna di tutti i pezzi di ricambio;<br />
c. qualora la riparazione non debba essere eseguita dal vettore, a decorrere dal 3° (terzo) giorno<br />
successivo alla data di avviso di giacenza del carro, fino al giorno della sua rimessa in circolazione.<br />
Agli effetti dell’applicazione del presente paragrafo non si considerano i <strong>per</strong>iodi di immob<strong>il</strong>izzo del<br />
carro dipendenti da fatto imputab<strong>il</strong>e al vettore.<br />
54.2.2 Nel caso di giacenza di un carro, in mancanza di notizie da parte del cliente, <strong>il</strong> vettore si riserva di effettuarne<br />
lo stazionamento d’ufficio su un qualsiasi impianto, con l’applicazione dei suddetti corrispettivi.<br />
Il cliente deve essere immediatamente avvisato della messa in stazionamento del carro, con l’indicazione<br />
dei relativi corrispettivi e di eventuali costi intervenuti.<br />
54.2.3 Il cliente resta comunque responsab<strong>il</strong>e di ogni danno che la giacenza del carro possa arrecare alla sicurezza<br />
ed alla regolarità dell’esercizio, nonché di ogni spesa che <strong>il</strong> vettore dovesse sostenere <strong>per</strong> l’eventuale<br />
rimozione d’ufficio del carro.<br />
C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I C O N T R A T T O P E R I L T R A S P O R T O D E L L E M E R C I P E R F E R R O V I A 1.33