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per il Trasporto delle Merci per Ferrovia - Ferrovie dello Stato Italiane

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Articolo 20<br />

Programmazione straordinaria<br />

20.1 Il cliente può richiedere al vettore, nel <strong>per</strong>iodo di validità dell’accordo cliente, uno o più programmi di<br />

trasporto, su base settimanale o giornaliera, su relazioni ferroviarie non previste nell’accordo stesso.<br />

Le modalità di richiesta sono indicate nel documento Istruzioni.<br />

20.2 Il cliente è obbligato all’effettuazione del programma settimanale o giornaliero.<br />

In caso di inadempimento a detto obbligo troveranno applicazione, ricorrendone le condizioni, le penali<br />

di cui al successivo art. 21.<br />

Articolo 21<br />

Disdette e penali<br />

21.1 Fermo restando l’impegno di quantità di cui al precedente art. 17, <strong>il</strong> vettore od <strong>il</strong> cliente possono comunicare<br />

all’altra parte disdetta di un singolo trasporto o di un’intera programmazione ordinaria di trasporti<br />

su una opiù relazioni ferroviarie, nei termini econ le modalità previste nel documento Prodotti.<br />

21.2UIn caso di disdetta comunicata oltre itermini previsti nel documento Prodotti, nonché in caso di mancata<br />

effettuazione di un singolo trasporto aggiuntivo o straordinario, si applicano, salva diversa previsione<br />

contrattuale, a carico della parte inadempiente le penali di cui al predetto documento.<br />

21.3 In caso di mancata ut<strong>il</strong>izzazione della programmazione su una relazione ferroviaria su<strong>per</strong>iore al 20%<br />

(venti <strong>per</strong> cento) misurata su media trimestrale, <strong>per</strong> responsab<strong>il</strong>ità del vettore o del cliente, è data facoltà<br />

alla parte non inadempiente di poter disdire <strong>il</strong> trasporto, del tutto o in parte (una o più circolazioni),<br />

senza incorrere nell’applicazione <strong>delle</strong> penali.<br />

21.4 Non è soggetto all’applicazione di penali <strong>per</strong> disdetta <strong>il</strong> trasporto presentato dal cliente oltre la HLR ovvero<br />

effettuato, <strong>per</strong> causa del vettore, in ritardo rispetto all’orario di partenza previsto dal programma.<br />

In tal caso si applica quanto previsto al documento Prodotti.<br />

21.5 Il cliente ed <strong>il</strong> vettore provvedono al pagamento <strong>delle</strong> penali secondo quanto previsto dal documento<br />

Prodotti.<br />

Articolo 22<br />

Portata <strong>delle</strong> penali<br />

Le penali di cui al precedente art. 21 si intendono omnicomprensive, escluso cioè ogni ulteriore obbligo<br />

a carico della parte inadempiente di corrispondere all’altra ulteriori compensi, rimborsi o indennizzi<br />

di sorta, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 18.2.<br />

1.18 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O

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