per il Trasporto delle Merci per Ferrovia - Ferrovie dello Stato Italiane
per il Trasporto delle Merci per Ferrovia - Ferrovie dello Stato Italiane
per il Trasporto delle Merci per Ferrovia - Ferrovie dello Stato Italiane
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Articolo 20<br />
Programmazione straordinaria<br />
20.1 Il cliente può richiedere al vettore, nel <strong>per</strong>iodo di validità dell’accordo cliente, uno o più programmi di<br />
trasporto, su base settimanale o giornaliera, su relazioni ferroviarie non previste nell’accordo stesso.<br />
Le modalità di richiesta sono indicate nel documento Istruzioni.<br />
20.2 Il cliente è obbligato all’effettuazione del programma settimanale o giornaliero.<br />
In caso di inadempimento a detto obbligo troveranno applicazione, ricorrendone le condizioni, le penali<br />
di cui al successivo art. 21.<br />
Articolo 21<br />
Disdette e penali<br />
21.1 Fermo restando l’impegno di quantità di cui al precedente art. 17, <strong>il</strong> vettore od <strong>il</strong> cliente possono comunicare<br />
all’altra parte disdetta di un singolo trasporto o di un’intera programmazione ordinaria di trasporti<br />
su una opiù relazioni ferroviarie, nei termini econ le modalità previste nel documento Prodotti.<br />
21.2UIn caso di disdetta comunicata oltre itermini previsti nel documento Prodotti, nonché in caso di mancata<br />
effettuazione di un singolo trasporto aggiuntivo o straordinario, si applicano, salva diversa previsione<br />
contrattuale, a carico della parte inadempiente le penali di cui al predetto documento.<br />
21.3 In caso di mancata ut<strong>il</strong>izzazione della programmazione su una relazione ferroviaria su<strong>per</strong>iore al 20%<br />
(venti <strong>per</strong> cento) misurata su media trimestrale, <strong>per</strong> responsab<strong>il</strong>ità del vettore o del cliente, è data facoltà<br />
alla parte non inadempiente di poter disdire <strong>il</strong> trasporto, del tutto o in parte (una o più circolazioni),<br />
senza incorrere nell’applicazione <strong>delle</strong> penali.<br />
21.4 Non è soggetto all’applicazione di penali <strong>per</strong> disdetta <strong>il</strong> trasporto presentato dal cliente oltre la HLR ovvero<br />
effettuato, <strong>per</strong> causa del vettore, in ritardo rispetto all’orario di partenza previsto dal programma.<br />
In tal caso si applica quanto previsto al documento Prodotti.<br />
21.5 Il cliente ed <strong>il</strong> vettore provvedono al pagamento <strong>delle</strong> penali secondo quanto previsto dal documento<br />
Prodotti.<br />
Articolo 22<br />
Portata <strong>delle</strong> penali<br />
Le penali di cui al precedente art. 21 si intendono omnicomprensive, escluso cioè ogni ulteriore obbligo<br />
a carico della parte inadempiente di corrispondere all’altra ulteriori compensi, rimborsi o indennizzi<br />
di sorta, fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 18.2.<br />
1.18 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O