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per il Trasporto delle Merci per Ferrovia - Ferrovie dello Stato Italiane

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Articolo 18<br />

Modifiche alla programmazione ordinaria<br />

18.1 Fermo restando l’impegno di quantità complessivo di cui al precedente art. 17, <strong>il</strong> cliente, con modalità,<br />

scadenze econdizioni stab<strong>il</strong>ite nel documento Prodotti, può richiedere le seguenti modifiche alla<br />

programmazione ordinaria:<br />

a. inserimento di nuove relazioni ferroviarie e/o modifica <strong>delle</strong> relazioni ferroviarie già concordate;<br />

b. variazione (aumento, riduzione o sostituzione) della quantità di trasporti da effettuare sulle relazioni<br />

ferroviarie;<br />

c. modifica dei giorni di effettuazione dei trasporti programmati;<br />

d. modifica <strong>delle</strong> caratteristiche tecniche dei trasporti programmati.<br />

18.2 In caso di successiva rinuncia all’effettuazione dei trasporti sulle relazioni ferroviarie oggetto <strong>delle</strong> modifiche<br />

di cui al precedente paragrafo 18.1, <strong>il</strong> cliente deve corrispondere al vettore <strong>il</strong> rimborso <strong>delle</strong><br />

spese di verifica di fattib<strong>il</strong>ità, su dimostrazione dei costi sostenuti, oltre a corrispondere al vettore medesimo<br />

le penali di cui al successivo art. 21.<br />

In caso di difformità del programma proposto dal vettore rispetto alla richiesta avanzata, <strong>il</strong> cliente non<br />

è tenuto ad alcun rimborso.<br />

Resta inteso che qualsiasi richiesta di riduzione della quantità di trasporti programmati verrà considerata<br />

come una disdetta ai sensi e <strong>per</strong> gli effetti di cui al successivo art. 21 e comporterà una revisione<br />

dei prezzi pattuiti nell’accordo cliente.<br />

18.3 Nell’ipotesi in cui <strong>il</strong> gestore dell’infrastruttura ferroviaria apporti modifiche tecniche alla circolazione<br />

dei treni ovvero <strong>per</strong> qualsiasi altra ragione modifichi le regole o gli orari di accesso, <strong>il</strong> vettore e <strong>il</strong> cliente<br />

saranno obbligati secondo buona fede a modificare <strong>il</strong> programma in modo da renderlo compatib<strong>il</strong>e<br />

con le nuove condizioni, salva la facoltà <strong>per</strong> <strong>il</strong> cliente di escludere dal programma quelle relazioni ferroviarie<br />

<strong>per</strong> le quali sia venuto meno <strong>il</strong> suo interesse.<br />

Detta esclusione comporterà una corrispondente riduzione dell’impegno di quantità eventualmente<br />

assunto dal cliente verso <strong>il</strong> vettore.<br />

Articolo 19<br />

Opzione di flessib<strong>il</strong>ità della programmazione ordinaria<br />

19.1 Il cliente può richiedere al vettore l’esecuzione di trasporti a treno completo aggiuntivi settimanali e/o<br />

giornalieri rispetto a quelli a programmazione ordinaria previsti nell’accordo cliente, sulle relazioni ferroviarie<br />

ivi considerate, con le modalità previste nel documento Istruzioni.<br />

19.2 I trasporti effettuati a mezzo di treni aggiuntivi settimanali e/o giornalieri, eseguiti dal vettore ai sensi<br />

del presente articolo, sono computati ai fini del raggiungimento dell’impegno di quantità di cui al precedente<br />

art. 17, nella misura concordata nell’accordo cliente.<br />

19.3 Il vettore ed <strong>il</strong> cliente sono obbligati all’effettuazione dei trasporti settimanali e/o giornalieri aggiuntivi confermati.<br />

In caso di inadempimento a detto obbligo si applica, ricorrendone le condizioni, quanto previsto dall’art. 21.<br />

C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I C O N T R A T T O P E R I L T R A S P O R T O D E L L E M E R C I P E R F E R R O V I A 1.17

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