per il Trasporto delle Merci per Ferrovia - Ferrovie dello Stato Italiane
per il Trasporto delle Merci per Ferrovia - Ferrovie dello Stato Italiane
per il Trasporto delle Merci per Ferrovia - Ferrovie dello Stato Italiane
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ISTRUZIONES8S(art.S35SCGCTM)Sovraccarico<br />
§1VQualora,IinIesitoIallaIverificaIdelIpeso,I<strong>il</strong>IvettoreIaccertiIunIpesoIsu<strong>per</strong>ioreIalIlimiteIdiIcaricoIstab<strong>il</strong>ito,<br />
occorreIprocedereIaIregolarizzazioneImedianteItrasbordoIdelIcaricoIeccedenteIsuIaltroIcarro.ISeIla<br />
verifica viene eseguita a partenza, alla regolarizzazione deve provvedere direttamente <strong>il</strong> mittente, altrimenti<br />
l’o<strong>per</strong>azione è eseguita dal vettore a spese del mittente, fermo restando che, qualora <strong>per</strong><br />
deficienza di impianti, di carri o altro non si possa provvedere, <strong>il</strong> vettore procederà ai sensi della successiva<br />
IstruzioneI13.<br />
§ 2 Quando sia necessario o sia scelto di trasbordare completamente la merce su altro carro, quest’ultimo<br />
viene iscritto in LDV e sostituisce quello originario a tutti gli effetti. In caso di trasbordo parziale in<br />
un impianto ferroviario intermedio, <strong>il</strong> carro su cui prosegue <strong>il</strong> trasporto ferroviario della merce eccedente<br />
<strong>il</strong> limite di carico viene iscritto nella LDV originale, senza modificarne i contenuti.<br />
§ 3 In caso di accertato sovraccarico, <strong>il</strong> mittente deve corrispondere al vettore un importo pari alla differenza<br />
tra <strong>il</strong> prezzo del trasporto ferroviario originario ed <strong>il</strong> prezzo del nuovo trasporto conseguente al<br />
trasbordoI(carroIoriginarioI+IcarroIdell’eccedenzaIpeso),IcalcolatoIsullaIbaseIdelIdocumentoI“Listino<br />
Prezzi”.<br />
Inoltre <strong>il</strong> mittente è tenuto al pagamento a titolo di penale, di un ulteriore importo pari al 30% (trenta<br />
<strong>per</strong> cento) del corrispettivo del nuovo trasporto.<br />
2.14 T R E N I T A L I A > > > D I V I S I O N E C A R G O