per il Trasporto delle Merci per Ferrovia - Ferrovie dello Stato Italiane
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Il cliente che accetti un carro di altra tipologia rispetto a quello richiesto assume ogni responsab<strong>il</strong>ità <strong>per</strong><br />
danni che in conseguenza di tale scelta possano derivare alle merci trasportate.<br />
26.3 Nessun risarcimento è dovuto dal vettore <strong>per</strong> i danni che derivino al mittente dalla mancata o ritardata<br />
messa a disposizione dei carri <strong>per</strong> l’esecuzione del trasporto, salvi i casi di dolo o colpa grave.<br />
26.4 Il vettore risponde <strong>dello</strong> stato generale del carro messo a disposizione, <strong>delle</strong> sue condizioni di pulizia,<br />
nonché <strong>delle</strong> avarie al pavimento, alla cassa ed agli organi di chiusura del carro stesso.<br />
Il cliente deve verificare che <strong>il</strong> materiale rotab<strong>il</strong>e messo a disposizione non presenti difetti apparenti.<br />
L’accettazione di un carro con avarie evidenti o non pulito deve essere dichiarata in lettera di vettura.<br />
Qualora <strong>il</strong> cliente accetti un carro con avarie evidenti o non pulito accetta di esonerare dalla responsab<strong>il</strong>ità<br />
<strong>il</strong> vettore <strong>per</strong> danni che in conseguenza di ciò possano derivare sia alla merce caricata che al<br />
materiale messo a disposizione. A tal fine r<strong>il</strong>ascia apposita dichiarazione liberatoria.<br />
26.5 Annullamenti e modifiche alle richieste dei carri da parte del cliente devono essere presentati secondo<br />
le modalità previste al documento Istruzioni e danno luogo, nei casi stab<strong>il</strong>iti dallo stesso documento<br />
Istruzioni, all’applicazione <strong>delle</strong> penali ivi previste.<br />
TITOLO II<br />
OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO<br />
Articolo 27<br />
Competenza al carico/scarico<br />
27.1 Il vettore colloca i carri/autoveicoli vuoti o carichi nel punto di presa e consegna al fine di consentire<br />
le o<strong>per</strong>azioni di carico/scarico, da effettuarsi – salva diversa previsione contrattuale – a cura e spese<br />
del mittente/destinatario, che deve valutare <strong>il</strong> tempo occorrente al carico/scarico di ogni singolo<br />
carro/autoveicolo in modo da completare tali o<strong>per</strong>azioni (compresa la piombatura del carro/UTI) entro<br />
itermini di cui al documento Istruzioni.<br />
27.2 Qualora <strong>il</strong> mittente/destinatario, <strong>per</strong> cause a lui imputab<strong>il</strong>i, non sia in grado di effettuare le o<strong>per</strong>azioni<br />
di carico/scarico nel luogo convenuto, può richiedere la messa a disposizione del carro/autoveicolo<br />
in un altro piazzale o località, sostenendone le relative spese.<br />
27.3 Qualora, <strong>per</strong> cause imputab<strong>il</strong>i al mittente/destinatario o <strong>per</strong> ragioni di sicurezza o su richiesta della<br />
Pubblica Autorità, le o<strong>per</strong>azioni di carico/scarico siano svolte dal vettore, questi ha diritto di richiedere<br />
<strong>il</strong> rimborso <strong>delle</strong> spese sostenute.<br />
27.4 Qualora le o<strong>per</strong>azioni suddette siano svolte dal vettore su espressa richiesta del mittente/destinatario,<br />
<strong>il</strong> vettore ha diritto a <strong>per</strong>cepire <strong>per</strong> la prestazione eseguita <strong>il</strong> corrispettivo definito nell’accordo cliente.<br />
C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I C O N T R A T T O P E R I L T R A S P O R T O D E L L E M E R C I P E R F E R R O V I A 1.21