per il Trasporto delle Merci per Ferrovia - Ferrovie dello Stato Italiane
per il Trasporto delle Merci per Ferrovia - Ferrovie dello Stato Italiane
per il Trasporto delle Merci per Ferrovia - Ferrovie dello Stato Italiane
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Articolo 46<br />
Restituzione dei carri messi a disposizione dal vettore<br />
La riconsegna dei carri deve avvenire secondo le modalità ed itempi descritti nel documento Istruzioni.<br />
Articolo 47<br />
Custodia e vendita della merce giacente<br />
47.1 Il vettore è tenuto a custodire la merce giacente, a spese e <strong>per</strong> conto dell’avente diritto, fino al momento<br />
in cui le spese di custodia siano co<strong>per</strong>te dal valore della merce e comunque, ad integrazione<br />
dell’art. 22 della CIM, <strong>il</strong> <strong>per</strong>iodo di custodia non potrà essere su<strong>per</strong>iore a30 (trenta) giorni.<br />
Nel caso si tratti di merci radioattive o in genere <strong>per</strong>icolose, si applicano le disposizioni di cui al RID.<br />
47.2 Il vettore vende la merce giacente senza alcuna formalità giudiziale e ne documenta l’esito con processo<br />
verbale.<br />
TITOLO V<br />
RESPONSABILITA’ - ESERCIZIO DEI DIRITTI<br />
Articolo 48<br />
Responsab<strong>il</strong>ità del vettore e del cliente<br />
48.1 Responsab<strong>il</strong>ità del vettore e suoi limiti<br />
48.1.1 Il vettore è responsab<strong>il</strong>e della <strong>per</strong>dita totale o parziale e dell’avaria della merce consegnatagli <strong>per</strong> <strong>il</strong> trasporto<br />
dal momento in cui l’ha presa in carico fino alla riconsegna al destinatario, nonché del danno<br />
alla merce derivante dal su<strong>per</strong>amento del termine di resa, con esclusione di ogni ulteriore danno.<br />
La responsab<strong>il</strong>ità del vettore èdisciplinata dalle norme di cui al titolo III della CIM, fatte salve le integrazioni/deroghe<br />
di cui ai successivi paragrafi del presente articolo, nonché dall’art. 49 <strong>delle</strong> presenti<br />
Condizioni Generali.<br />
48.1.2rAd integrazione <strong>delle</strong> cause di esonero previste dall’art. 23, paragrafo 3, della CIM, <strong>il</strong> vettore èaltresì<br />
sollevato dalla responsab<strong>il</strong>ità di cui al precedente paragrafo 48.1.1 nei seguenti casi:<br />
a. carico difettoso o comunque non conforme a norme e prescrizioni relative alle o<strong>per</strong>azioni di carico<br />
di cui al Capo III -Titolo II <strong>delle</strong> presenti Condizioni Generali;<br />
b. espletamento <strong>delle</strong> o<strong>per</strong>azioni doganali da parte del mittente, del destinatario o di un mandatario<br />
di uno di essi, o adempimento, da parte degli stessi, <strong>delle</strong> formalità prescritte dalla dogana o da<br />
altre autorità amministrative;<br />
c. indicazione incompleta, inesatta o irregolare di merci <strong>per</strong> le quali <strong>il</strong> vettore non accetta di eseguire<br />
<strong>il</strong> trasporto ai sensi del precedente art. 4.<br />
C O N D I Z I O N I G E N E R A L I D I C O N T R A T T O P E R I L T R A S P O R T O D E L L E M E R C I P E R F E R R O V I A 1.29