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SITUAZIONE NAZIONALE<br />

La nuova disciplina delle tariffe<br />

4.5 L’autotrasporto merci<br />

Il 2005 ha finalmente visto la liberalizzazione del settore dell’autotrasporto. In attuazione<br />

della Legge n. 32/2005, di riordino del settore dell’autotrasporto, il Decreto Legislativo n.<br />

286/2005, corredato dai decreti dirigenziali attuativi emanati agli inizi del 2006, ha introdotto<br />

la “liberalizzazione regolata” dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.<br />

In particolare, venendo abrogato dal 1° marzo 2006 il sistema delle “tariffe obbligatorie<br />

a forcella” previsto dalla Legge n. 298/1974, i corrispettivi per i servizi di trasporto di<br />

merci su strada possono essere determinati dalla libera contrattazione delle parti.<br />

E’ comunque consentita, alle Organizzazioni associative di vettori e utenti, la possibilità di<br />

stipulare accordi di settore di diritto privato, al fine di regolare i rapporti dei propri associati<br />

sulla base della normativa in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale.<br />

Il Decreto Legislativo contiene anche un’elencazione delle violazioni rilevanti ai fini della<br />

corresponsabilità dei diversi soggetti partecipanti alla filiera dell’autotrasporto, basata sul<br />

principio dell’accertamento da parte degli organi preposti ai servizi di polizia stradale.<br />

Il 2005, inoltre, è stato caratterizzato, per quanto riguarda le tariffe a forcella, da un<br />

aumento del 5 per cento disposto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con<br />

Decreto del 9 giugno 2005. Tale aumento non interessa i contratti derivanti da accordi<br />

economici collettivi, quale quello relativo al trasporto di prodotti petroliferi, salvo che per<br />

il trasporto di prodotti imballati (“in cassonato”). Il 17 novembre 2005 è stato altresì<br />

siglato un nuovo Protocollo d’intesa tra il Governo e le Associazioni dei vettori volto a<br />

prevedere alcune misure compensative della riduzione delle accise sul gasolio, contenuta<br />

nel precedente Accordo del novembre 2004, ma rimasta inattuata in quanto ritenuta<br />

incompatibile con la disciplina comunitaria.<br />

Parallelamente, per quanto attiene al settore petrolifero, l’Unione Petrolifera e le<br />

Associazioni dei vettori hanno siglato il 21 luglio 2005 un Accordo che, nel prorogare la<br />

validità della precedente intesa fino al 31 dicembre 2005, successivamente posticipata<br />

al 28 febbraio 2006, ha previsto, a favore degli autotrasportatori, un aumento tariffario<br />

del 3%, a partire dal 1° luglio 2005, e un riconoscimento una tantum del 2%, calcolato<br />

sul fatturato del secondo semestre del 2005. Inoltre, il settore ha avviato un confronto<br />

per verificare la possibilità di stipulare un accordo-quadro tra le parti, non di tipo economico,<br />

sulla base del nuovo regime di liberalizzazione del mercato dell’autotrasporto.<br />

Le tematiche<br />

Rischio di contenziosi<br />

4.6 Royalties sul rifornimento dei carburanti avio<br />

Con la Legge n. 248 del 2 dicembre 2005, riferita ad una serie di misure tributarie e finanziarie,<br />

sono state previste specifiche disposizioni in materia aeroportuale. In particolare, l’art.<br />

11 terdecies ha previsto che i gestori aeroportuali e i fornitori di servizi non possano applicare<br />

sovrapprezzi, in particolare royalties sulla fornitura dei carburanti, non effettivamente e<br />

direttamente connessi ai costi sostenuti per l’offerta del medesimo servizio.<br />

Tale disposizione è risultata, fino ad oggi, di fatto inapplicata, avendo i gestori aeroportuali<br />

continuato a chiedere alle aziende petrolifere fornitrici royalties per l’attività di rifornimento<br />

di carburanti, senza l’indicazione dei costi associati.<br />

Relazione Annuale 2006 53

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