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SITUAZIONE NAZIONALE<br />
In particolare, per assicurare la continuità e l’efficienza produttiva, è necessario prevedere<br />
strumenti che garantiscano l’intervento tempestivo da parte dei soggetti tecnici preposti<br />
alle verifiche periodiche, che consentano flessibilità e rapidità nell’ottenimento<br />
delle eventuali deroghe ispettive e di periodicità previste dal Decreto.<br />
7.11 La salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro<br />
In materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, la Gazzetta<br />
Ufficiale del 14 febbraio 2006, n. 37, ha pubblicato il Provvedimento 26 gennaio 2006<br />
della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome<br />
di Trento e Bolzano, che integra il Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626.<br />
Tale accordo dà attuazione ai commi 2, 3 e 5 dell’art. 8-bis del Decreto Legislativo n.<br />
626/94, introdotto dal Decreto Legislativo n. 195/2003, che ha individuato le capacità<br />
e requisiti professionali richiesti agli addetti e ai responsabili del servizio di prevenzione<br />
e protezione.<br />
I percorsi di formazione delle due figure professionali di RSPP (Responsabile dei servizi<br />
di prevenzione e protezione) e ASPP (Addetto dei servizi di prevenzione e protezione)<br />
sono divisi su due linee di formazione: una per coloro che non hanno mai esercitato<br />
la professione di RSPP e ASPP e una per coloro che già hanno svolto o svolgono<br />
tali funzioni.<br />
Il ruolo della formazione<br />
Il termine per l’attivazione dei percorsi formativi è il 13 febbraio 2007. Fino a tale data<br />
vale la disciplina transitoria prevista dall’art. 3 del Decreto Legislativo n. 195/2003.<br />
La Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 9 febbraio 2006 ha poi pubblicato la<br />
Direttiva 2006/15/CE del 7 febbraio 2006 “che definisce un secondo elenco dei valori<br />
indicativi di esposizione professionale in attuazione della Direttiva 98/24/CE del<br />
Consiglio e che modifica le Direttive 91/322 e 2000/39/CE”.<br />
Tale Direttiva dovrà essere recepita nel nostro ordinamento entro il 1° settembre 2007<br />
e andrà ad integrare l’elenco dei “Valori Limite di Esposizione” (VLE) previsti dal Decreto<br />
Legislativo n. 626/94, così come modificato dal Decreto Ministeriale 26 febbraio 2004.<br />
Tra le sostanze di cui sono previsti i valori limite indicativi si segnala: il metanolo (VLE<br />
sulle 8 ore: 260 mg/m 3 ), il toluene (VLE sulle 8 ore: 192 mg/m 3 ) e il n-esano (VLE<br />
sulle 8 ore: 72 mg/m 3 ).<br />
La tutela<br />
Infine, la Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2005, n. 220, ha pubblicato il Decreto 2<br />
agosto 2005 recante “Recepimento della Direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime<br />
di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da<br />
vibrazioni meccaniche”.<br />
Gli obblighi di misurazione e di valutazione dei rischi previste dal suddetto Decreto si<br />
applicano a partire dal 1° gennaio 2006. Il settore petrolifero sta approfondendo la<br />
materia per conformarsi nei tempi previsti a tutte le disposizioni della nuova normativa.<br />
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Relazione Annuale 2006