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SITUAZIONE NAZIONALE<br />

L’IMPATTO DEI COMBUSTI-<br />

BILI RISCALDAMENTO<br />

Lo studio, condiviso e promosso dal<br />

Ministero dell’Ambiente e della Tutela<br />

del Territorio in collaborazione con<br />

Regione Lombardia, Regione Piemonte,<br />

Unione Petrolifera, Assocostieri,<br />

Assopetroli, ENEA, Comitato<br />

Termotecnico Italiano, Stazione<br />

Sperimentale per i Combustibili (SSC) e<br />

IPASS (Consorzio Ingegneria per<br />

l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile)<br />

per effettuare una valutazione comparata<br />

dei combustibili utilizzati nel settore<br />

del riscaldamento civile in termini di<br />

impatto sull’ambiente, è stato definitivamente<br />

completato nel 2005.<br />

Dai risultati dello studio è emerso che il<br />

contributo all’inquinamento atmosferico<br />

del settore del riscaldamento si è notevolmente<br />

ridotto nel corso degli anni,<br />

sia per i miglioramenti qualitativi dei<br />

combustibili che per l’evoluzione delle<br />

tecnologie impiantistiche impiegate, e<br />

che tutti i combustibili attualmente sul<br />

mercato rispettano ampiamente i limiti<br />

di legge per le emissioni inquinanti.<br />

Tra gli elementi di maggior interesse<br />

risultanti dalla sperimentazione, occorre<br />

citare l’individuazione dei fattori di<br />

emissione dei combustibili realmente<br />

utilizzati nel settore del riscaldamento<br />

che fornisce un autorevole aggiornamento<br />

di quanto disponibile ad oggi in<br />

letteratura.<br />

Per l’olio combustibile impiegato attualmente<br />

nel riscaldamento civile, il fattore<br />

di emissione per le polveri è risultato<br />

essere pari a circa 6 g/GJoule mentre<br />

quello finora utilizzato nell’ambito dei<br />

Piani Regionali di risanamento della<br />

qualità dell’aria è stato quasi di 10 volte<br />

superiore (40 g/GJoule) con una chiara<br />

distorsione della valutazione dell’impatto<br />

sulla qualità dell’aria dei settori merceologici<br />

interessati. Poiché i Piani Regionali<br />

di risanamento della qualità dell’aria<br />

costituiscono il principale strumento di<br />

pianificazione per la tutela della qualità<br />

dell’aria, il rischio di adottare misure inadeguate,<br />

se l’informazione di base non<br />

è corretta, resta molto elevato.<br />

– modifiche da apportare alla EN 590 (gasolio) per includere il 10% di FAME;<br />

– specifica del bioetanolo per uso in benzina fino al 5% ed eventuali modifiche per<br />

consentirne l’uso fino al 10%;<br />

– modifiche da apportare alla EN 228 (benzina) per includere il bioetanolo fino al 10%<br />

in attesa delle decisioni da parte della Commissione europea sulle modifiche da<br />

apportare alla Direttiva 2003/17 sui carburanti.<br />

6.3 Le nuove normative sui combustibili marina<br />

Nel corso del 2005 è stata pubblicata la Direttiva 2005/33/CE sul tenore di zolfo del<br />

bunker ed è entrato in vigore l’Annesso VI della Convenzione Marpol 73/78.<br />

Sia la Direttiva 2005/33/CE del 6 luglio 2005 - di modifica della Direttiva 1999/32/CE<br />

sul tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo - che l’Annesso VI della Marpol,<br />

impongono nuovi limiti al tenore di zolfo per questo tipo di combustibili a partire dalla<br />

seconda metà del 2006: maggio per la Marpol ed agosto per la Direttiva.<br />

In particolare l’art. 4-bis della Direttiva 2005/33/CE dispone che a partire dall’11 agosto<br />

2006 gli Stati membri debbano prendere tutte le misure necessarie affinché le navi<br />

passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso qualsiasi porto comunitario non utilizzino<br />

combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo maggiore dell’1,5 per cento<br />

in massa.<br />

L’Annesso VI della Marpol stabilisce inoltre che nelle zone di controllo delle emissioni di SO X<br />

non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all’1,5<br />

per cento in massa. Questa disposizione si applica a tutte le navi di qualsiasi bandiera.<br />

Le aziende petrolifere stanno al riguardo programmando la produzione di bunker a<br />

basso tenore di zolfo affinché, almeno nei porti di maggior rilevanza per il mercato<br />

nazionale del bunker, sia assicurata una adeguata disponibilità di prodotto all’1,5% massimo<br />

di zolfo a partire dai prossimi mesi.<br />

Sempre in tema di bunkeraggio marino occorre segnalare l’emanazione della Legge n.<br />

13 del 9 gennaio 2006, con la quale è stato ribadito il divieto d’accesso ai porti e ai terminali<br />

alle navi a scafo singolo che trasportano prodotti petroliferi pesanti di cui al<br />

Regolamento comunitario n. 417/2002, e successive modificazioni, esentando però le<br />

navi aventi portata lorda compresa tra 600 e 5000 tonnellate (bettoline) che effettuano<br />

operazioni di bunkeraggio all’interno delle aree portuali.<br />

Restando in tema di combustibili per uso marino, vanno infine ricordate le nuove norme<br />

ISO sulla classificazione e le specifiche ISO 8216 e ISO 8217 che sono entrate in vigore<br />

nel novembre 2005 annullando e sostituendo la precedente edizione del marzo<br />

1996.<br />

La qualità<br />

Relazione Annuale 2006 67

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