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SITUAZIONE NAZIONALE<br />
L’IMPATTO DEI COMBUSTI-<br />
BILI RISCALDAMENTO<br />
Lo studio, condiviso e promosso dal<br />
Ministero dell’Ambiente e della Tutela<br />
del Territorio in collaborazione con<br />
Regione Lombardia, Regione Piemonte,<br />
Unione Petrolifera, Assocostieri,<br />
Assopetroli, ENEA, Comitato<br />
Termotecnico Italiano, Stazione<br />
Sperimentale per i Combustibili (SSC) e<br />
IPASS (Consorzio Ingegneria per<br />
l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile)<br />
per effettuare una valutazione comparata<br />
dei combustibili utilizzati nel settore<br />
del riscaldamento civile in termini di<br />
impatto sull’ambiente, è stato definitivamente<br />
completato nel 2005.<br />
Dai risultati dello studio è emerso che il<br />
contributo all’inquinamento atmosferico<br />
del settore del riscaldamento si è notevolmente<br />
ridotto nel corso degli anni,<br />
sia per i miglioramenti qualitativi dei<br />
combustibili che per l’evoluzione delle<br />
tecnologie impiantistiche impiegate, e<br />
che tutti i combustibili attualmente sul<br />
mercato rispettano ampiamente i limiti<br />
di legge per le emissioni inquinanti.<br />
Tra gli elementi di maggior interesse<br />
risultanti dalla sperimentazione, occorre<br />
citare l’individuazione dei fattori di<br />
emissione dei combustibili realmente<br />
utilizzati nel settore del riscaldamento<br />
che fornisce un autorevole aggiornamento<br />
di quanto disponibile ad oggi in<br />
letteratura.<br />
Per l’olio combustibile impiegato attualmente<br />
nel riscaldamento civile, il fattore<br />
di emissione per le polveri è risultato<br />
essere pari a circa 6 g/GJoule mentre<br />
quello finora utilizzato nell’ambito dei<br />
Piani Regionali di risanamento della<br />
qualità dell’aria è stato quasi di 10 volte<br />
superiore (40 g/GJoule) con una chiara<br />
distorsione della valutazione dell’impatto<br />
sulla qualità dell’aria dei settori merceologici<br />
interessati. Poiché i Piani Regionali<br />
di risanamento della qualità dell’aria<br />
costituiscono il principale strumento di<br />
pianificazione per la tutela della qualità<br />
dell’aria, il rischio di adottare misure inadeguate,<br />
se l’informazione di base non<br />
è corretta, resta molto elevato.<br />
– modifiche da apportare alla EN 590 (gasolio) per includere il 10% di FAME;<br />
– specifica del bioetanolo per uso in benzina fino al 5% ed eventuali modifiche per<br />
consentirne l’uso fino al 10%;<br />
– modifiche da apportare alla EN 228 (benzina) per includere il bioetanolo fino al 10%<br />
in attesa delle decisioni da parte della Commissione europea sulle modifiche da<br />
apportare alla Direttiva 2003/17 sui carburanti.<br />
6.3 Le nuove normative sui combustibili marina<br />
Nel corso del 2005 è stata pubblicata la Direttiva 2005/33/CE sul tenore di zolfo del<br />
bunker ed è entrato in vigore l’Annesso VI della Convenzione Marpol 73/78.<br />
Sia la Direttiva 2005/33/CE del 6 luglio 2005 - di modifica della Direttiva 1999/32/CE<br />
sul tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo - che l’Annesso VI della Marpol,<br />
impongono nuovi limiti al tenore di zolfo per questo tipo di combustibili a partire dalla<br />
seconda metà del 2006: maggio per la Marpol ed agosto per la Direttiva.<br />
In particolare l’art. 4-bis della Direttiva 2005/33/CE dispone che a partire dall’11 agosto<br />
2006 gli Stati membri debbano prendere tutte le misure necessarie affinché le navi<br />
passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso qualsiasi porto comunitario non utilizzino<br />
combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo maggiore dell’1,5 per cento<br />
in massa.<br />
L’Annesso VI della Marpol stabilisce inoltre che nelle zone di controllo delle emissioni di SO X<br />
non siano utilizzati combustibili per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore all’1,5<br />
per cento in massa. Questa disposizione si applica a tutte le navi di qualsiasi bandiera.<br />
Le aziende petrolifere stanno al riguardo programmando la produzione di bunker a<br />
basso tenore di zolfo affinché, almeno nei porti di maggior rilevanza per il mercato<br />
nazionale del bunker, sia assicurata una adeguata disponibilità di prodotto all’1,5% massimo<br />
di zolfo a partire dai prossimi mesi.<br />
Sempre in tema di bunkeraggio marino occorre segnalare l’emanazione della Legge n.<br />
13 del 9 gennaio 2006, con la quale è stato ribadito il divieto d’accesso ai porti e ai terminali<br />
alle navi a scafo singolo che trasportano prodotti petroliferi pesanti di cui al<br />
Regolamento comunitario n. 417/2002, e successive modificazioni, esentando però le<br />
navi aventi portata lorda compresa tra 600 e 5000 tonnellate (bettoline) che effettuano<br />
operazioni di bunkeraggio all’interno delle aree portuali.<br />
Restando in tema di combustibili per uso marino, vanno infine ricordate le nuove norme<br />
ISO sulla classificazione e le specifiche ISO 8216 e ISO 8217 che sono entrate in vigore<br />
nel novembre 2005 annullando e sostituendo la precedente edizione del marzo<br />
1996.<br />
La qualità<br />
Relazione Annuale 2006 67