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SITUAZIONE NAZIONALE<br />

mento in discarica dei rifiuti con i parametri vigenti anziché secondo la recente normativa<br />

fissata dal Decreto Ministeriale del 3 luglio 2005. Il rinvio non si applica alle discariche<br />

di II categoria, di tipo A, per lo smaltimento di rifiuti di matrice cementizia contenenti<br />

amianto. Alla luce della proroga disposta dalla Finanziaria 2006 è necessario<br />

acquisire tutti gli elementi che possano servire ai produttori di rifiuti a valutare le soluzioni<br />

ottimali per la futura gestione dei rifiuti.<br />

Il Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133, “Attuazione della Direttiva 2000/76/CE<br />

in materia di incenerimento dei rifiuti”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 122<br />

alla Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2005, n. 163, è andato invece a regolare le numerose<br />

norme europee in materia di incenerimento, che vengono così fatte confluire in un quadro<br />

omogeneo. Un aspetto innovativo del provvedimento riguarda il campo di applicazione,<br />

che interessa sia gli impianti di incenerimento che quelli di coincenerimento. Le<br />

due tipologie di impianto sono regolamentate in modo diverso e la distinzione è basata<br />

sul concetto di “funzione principale” che figura nella definizione di impianto di coincenerimento.<br />

Recuperare con procedure<br />

più semplici<br />

Per quanto riguarda la disciplina delle procedure semplificate per le attività di recupero<br />

dei residui del carico delle navi costituiti dalle acque di zavorra, dalle acque di lavaggio,<br />

dai residui del carico da prodotti chimici e dalle acque di sentina, va ricordato il<br />

Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 269, “Regolamento attuativo degli articoli 31 e<br />

33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti<br />

pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate”,<br />

pubblicato il 29 dicembre 2005 in attuazione dell’art. 10-bis della Legge 27 febbraio<br />

2004, n. 47.<br />

Il Regolamento stabilisce che, per accedere alle procedure semplificate, gli operatori<br />

devono trasmettere alla Provincia competente per territorio, la comunicazione di cui<br />

all’articolo 33 del Decreto Legislativo n. 22 del 1997, il cosiddetto “Decreto Ronchi”,<br />

specificando le tipologie, le caratteristiche e la quantità annua dei rifiuti che si intendono<br />

recuperare nonché i prodotti e le materie prime ottenuti dalle attività di recupero.<br />

Nel registro dei rifiuti occorre riportare i rifiuti in ingresso, conferiti sia direttamente sia attraverso<br />

bettoline, nonché i rifiuti in uscita prodotti dalle attività di recupero, mentre non è<br />

necessario riportare i prodotti e le materie prime ottenuti dall’attività di recupero stessa.<br />

Gli operatori dell’industria petrolifera non avranno particolari difficoltà ad utilizzare le proprie<br />

strutture per recuperare tali rifiuti conformemente al Decreto in questione.<br />

7.9 La prevenzione dei rischi rilevanti (Seveso III)<br />

Il 21 novembre 2005 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n.<br />

238, recante “Attuazione della Direttiva 2003/105/CE, che modifica la Direttiva<br />

96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate<br />

sostanze pericolose“.<br />

La tutela<br />

Il nuovo Decreto Legislativo, cosiddetto “Seveso III”, introduce significative modifiche al<br />

Decreto Legislativo n. 334/99, sia per recepire la nuova Direttiva 2003/105/CE che per<br />

Relazione Annuale 2006 83

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