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SITUAZIONE NAZIONALE<br />
mento in discarica dei rifiuti con i parametri vigenti anziché secondo la recente normativa<br />
fissata dal Decreto Ministeriale del 3 luglio 2005. Il rinvio non si applica alle discariche<br />
di II categoria, di tipo A, per lo smaltimento di rifiuti di matrice cementizia contenenti<br />
amianto. Alla luce della proroga disposta dalla Finanziaria 2006 è necessario<br />
acquisire tutti gli elementi che possano servire ai produttori di rifiuti a valutare le soluzioni<br />
ottimali per la futura gestione dei rifiuti.<br />
Il Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133, “Attuazione della Direttiva 2000/76/CE<br />
in materia di incenerimento dei rifiuti”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 122<br />
alla Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2005, n. 163, è andato invece a regolare le numerose<br />
norme europee in materia di incenerimento, che vengono così fatte confluire in un quadro<br />
omogeneo. Un aspetto innovativo del provvedimento riguarda il campo di applicazione,<br />
che interessa sia gli impianti di incenerimento che quelli di coincenerimento. Le<br />
due tipologie di impianto sono regolamentate in modo diverso e la distinzione è basata<br />
sul concetto di “funzione principale” che figura nella definizione di impianto di coincenerimento.<br />
Recuperare con procedure<br />
più semplici<br />
Per quanto riguarda la disciplina delle procedure semplificate per le attività di recupero<br />
dei residui del carico delle navi costituiti dalle acque di zavorra, dalle acque di lavaggio,<br />
dai residui del carico da prodotti chimici e dalle acque di sentina, va ricordato il<br />
Decreto del Ministero dell’Ambiente n. 269, “Regolamento attuativo degli articoli 31 e<br />
33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti<br />
pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate”,<br />
pubblicato il 29 dicembre 2005 in attuazione dell’art. 10-bis della Legge 27 febbraio<br />
2004, n. 47.<br />
Il Regolamento stabilisce che, per accedere alle procedure semplificate, gli operatori<br />
devono trasmettere alla Provincia competente per territorio, la comunicazione di cui<br />
all’articolo 33 del Decreto Legislativo n. 22 del 1997, il cosiddetto “Decreto Ronchi”,<br />
specificando le tipologie, le caratteristiche e la quantità annua dei rifiuti che si intendono<br />
recuperare nonché i prodotti e le materie prime ottenuti dalle attività di recupero.<br />
Nel registro dei rifiuti occorre riportare i rifiuti in ingresso, conferiti sia direttamente sia attraverso<br />
bettoline, nonché i rifiuti in uscita prodotti dalle attività di recupero, mentre non è<br />
necessario riportare i prodotti e le materie prime ottenuti dall’attività di recupero stessa.<br />
Gli operatori dell’industria petrolifera non avranno particolari difficoltà ad utilizzare le proprie<br />
strutture per recuperare tali rifiuti conformemente al Decreto in questione.<br />
7.9 La prevenzione dei rischi rilevanti (Seveso III)<br />
Il 21 novembre 2005 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 21 settembre 2005, n.<br />
238, recante “Attuazione della Direttiva 2003/105/CE, che modifica la Direttiva<br />
96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate<br />
sostanze pericolose“.<br />
La tutela<br />
Il nuovo Decreto Legislativo, cosiddetto “Seveso III”, introduce significative modifiche al<br />
Decreto Legislativo n. 334/99, sia per recepire la nuova Direttiva 2003/105/CE che per<br />
Relazione Annuale 2006 83