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Novembre-Dicembre 2006 - Ordine dei Giornalisti

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LA DIRETTIVA 2005/36/CE (O “DIRETTIVA ZAPPALÀ”)<br />

Sulle professioni l’Unione europea ha deciso:<br />

gli Ordini restano come longa manus dello Stato<br />

LE LINEE<br />

GUIDA<br />

I principali<br />

contenuti<br />

della direttiva<br />

qualifiche<br />

I destinatari. Tutti i cittadini Ue che<br />

desiderano praticare una libera professione<br />

in uno Stato diverso da<br />

quello in cui hanno conseguito la<br />

qualifica professionale.<br />

La definizione. Le direttiva definisce<br />

le professioni liberali come quelle<br />

esercitate sulla base di qualifiche<br />

professionali in modo personale, responsabile<br />

e professionalmente indipendente<br />

da coloro che forniscono<br />

servizi intellettuali e di concetto<br />

negli interessi <strong>dei</strong> clienti e del pubblico.<br />

Tessera del professionista. Sarà<br />

creato un certificato professionale<br />

europeo per consentire la riconoscibilità<br />

del professionista e per garantire<br />

i clienti. L’introduzione, a livello<br />

europeo, di tessere professionali da<br />

parte di associazioni o organizzazioni<br />

professionali potrebbe agevolare<br />

la mobilità <strong>dei</strong> professionisti, in<br />

particolare accelerando lo scambio<br />

di informazioni tra lo Stato membro<br />

ospitante e quello di origine.<br />

Formazione. La direttiva fa riferimento<br />

alla necessità della formazione<br />

continua (la cui disciplina è lasciata<br />

agli Stati) per garantire l’aggiornamento<br />

delle conoscenze <strong>dei</strong><br />

professionisti.<br />

Sussidiarietà. La direttiva rispetta<br />

il principio di sussidiarietà: gli Stati<br />

membri non perdono competenze<br />

sull’organizzazione della professione.<br />

Le esclusioni. La direttiva non si<br />

applica, fra gli altri, a notai, revisori<br />

(solo per le norme sulla libera<br />

prestazioni <strong>dei</strong> servizi), intermediari<br />

assicurativi e professionisti<br />

del settore trasporti.<br />

La distribuzione geografica delle<br />

farmacie e il monopolio della distribuzione<br />

<strong>dei</strong> farmaci restano di<br />

competenza degli Stati membri.<br />

Ordini professionali. La direttiva<br />

consente agli Stati membri di delegare<br />

parte della gestione delle professioni<br />

a organismi autonomi, come<br />

gli Ordini professionali.<br />

L’uso del titolo. Il professionista<br />

potrà utilizzare il titolo previsto dal<br />

suo Paese di origine (espresso<br />

nella sua lingua).<br />

Libera prestazione. È l’attività<br />

temporanea e occasionale svolta<br />

in un Paese diverso da quello in<br />

cui il professionista è stabilito.<br />

I casi particolari. Nel settore della<br />

salute e della sicurezza è previsto<br />

un vero e proprio riconoscimento<br />

della qualifica (in alcuni casi,<br />

con test attitudinale). Per le professioni<br />

non regolamentate nel<br />

Paese di stabilimento, il prestatore<br />

di servizi dovrà provare di aver<br />

esercitato la professione.<br />

Libertà di stabilimento. È previsto<br />

un sistema generale di riconoscimento<br />

per le professioni. Sono<br />

fissati cinque livelli di qualifica in<br />

relazione alla durata della formazione<br />

richiesta per l’accesso alla<br />

professione.<br />

Le deroghe. L’esercizio della professione<br />

negli Stati Ue può essere<br />

oggetto, a norma del Trattato, di<br />

specifici limiti legali sulla base della<br />

legislazione nazionale e delle disposizioni<br />

di legge stabilite autonomamente<br />

dagli organismi professionali<br />

rappresentativi.<br />

La direttiva armonizza, accorpa e<br />

modernizza le 15 direttive sinora<br />

esistenti in materia, stabilendo<br />

norme omogenee per chi intende<br />

svolgere all’interno della Ue, in<br />

maniera temporanea o permanente,<br />

autonoma o subordinata, la<br />

professione per la quale si è formato<br />

nel Paese d’origine. Il riconoscimento<br />

<strong>dei</strong> titoli (esclusi i notai)<br />

si applicherà sulla base di parametri<br />

minimi di formazione, articolati<br />

su cinque livelli in relazione alla<br />

durata della formazione per l’accesso<br />

e avverrà al "grado" equivalente<br />

nel Paese di stabilimento. In<br />

ogni caso, il professionista potrà<br />

ottenere il riconoscimento al livello<br />

di qualifica che gli consenta di<br />

svolgere le stesse attività esercitate<br />

nello Stato di origine.<br />

Sono fatti salvi, inoltre, i diritti acquisiti<br />

del professionista che ha seguito<br />

una formazione "precedente",<br />

che non risponde più al livello<br />

di formazione prevista nello Stato<br />

d’origine.<br />

Per quanto riguarda la prestazione<br />

di servizi "temporanea" si prevede<br />

che il professionista sia soggetto<br />

in molti casi alle disposizioni in vigore<br />

nello Stato di destinazione<br />

del servizio.<br />

Con questa direttiva, comunque,<br />

l’Unione europea ha deciso: gli<br />

Ordini restano in vita come longa<br />

manus dello Stato.<br />

(Fonte: Enrico Brivio, Il Sole 24 Ore<br />

dell’11 maggio 2005; Antonio Preto,<br />

Il Sole 24 Ore del 14 giugno 2005)<br />

Abbiamo rivolto qualche domanda a Stefano Zappalà,<br />

europarlamentare e relatore della direttiva<br />

On. Zappalà, finalmente una buona notizia: la Direttiva<br />

che da lei prende il nome renderà concretamente più<br />

semplice la mobilità professionale. Un bel passo avanti<br />

nella costruzione di una effettiva unità europea, in un<br />

momento in cui l’Europa ha ricevuto d’altro canto qualche<br />

sonoro ceffone: un suo commento a caldo.<br />

Sì, infatti il principio generale che ispira la direttiva è proprio<br />

quello del reciproco riconoscimento delle qualifiche<br />

professionali da parte degli Stati membri con l’obiettivo di<br />

sviluppare la libera circolazione <strong>dei</strong> professionisti<br />

nell’Unione Europea attraverso un meccanismo più semplice<br />

ed immediato rispetto al passato.<br />

Esistevano varie normative per la circolazione <strong>dei</strong> professionisti,<br />

sia per quelle rientranti nel sistema generale sia<br />

per quelle aventi competenza sulla salute, sulla libertà e<br />

sulla sicurezza. Tutte comunque complesse, molto burocratizzate,<br />

di difficile attuazione e comunque non adeguate<br />

ad un sistema moderno di libera circolazione delle persone.<br />

Libera circolazione che fa parte <strong>dei</strong> principali doveri<br />

dell’Unione.<br />

Del resto lo suggerisce proprio Lei con la Sua domanda:<br />

l’Europa e la sua integrazione non si costruiscono solo con<br />

il Trattato Costituzionale, che per altro ha subito uno stop<br />

che è solo momentaneo, ma anche e innanzi tutto semplificando<br />

ed armonizzando normative attraverso le quali i cittadini<br />

sono coinvolti nel loro quotidiano.<br />

E sul ruolo degli Ordini<br />

A questo proposito sono stato accusato da qualcuno di essere<br />

lo strumento della lobby degli Ordini professionali. La<br />

realtà è diversa.<br />

Per la prima volta viene definita nel testo della direttiva<br />

“l’autorità competente”, intesa come autorità od organismo<br />

investito di autorità dagli Stati membri, abilitato in particolare<br />

a rilasciare o ricevere titoli di formazione e altri documenti<br />

o informazioni e domande, ed autorizzato ad adottare<br />

decisioni.<br />

Tale definizione non comprende solo gli ordini e collegi, o<br />

solo le associazioni, ma entrambe le organizzazioni, secondo<br />

normative proprie degli Stati membri.<br />

Questo consente di eliminare una volta per tutte i conflitti<br />

ideologici.<br />

Consente inoltre di fare chiarezza definitiva tra punti di vista<br />

che, ad oggi, hanno creato non pochi problemi, compresa<br />

l’ipotesi di eliminazione degli ordini.<br />

Il risultato è che non solo gli Ordini non vanno eliminati, ma<br />

vanno regolate per legge anche le associazioni, senza necessariamente<br />

farne degli ulteriori Ordini.<br />

Entrambe le strutture devono garantire gli utenti, per delega<br />

governativa, assicurando certezza sulle capacità del<br />

professionista e senza burocrazia per l’accesso alla professione.<br />

Quindi non lobby ma strutture di servizio trasparenti.<br />

Due battute su una delle novità più rilevanti della nuova<br />

normativa: la tessera professionale.<br />

Anche questo è un aspetto innovativo della direttiva con un<br />

duplice obiettivo: l’uniformità e la trasparenza. Uno strumento<br />

che fungerà come una sorta di “carta d’identità del<br />

professionista” e che agevolerà i suoi spostamenti rendendo<br />

più immediato il suo riconoscimento da parte dello Stato<br />

ospitante attraverso un codice comune.<br />

a cura di Simona Dainotto (in http://portale.fnomceo.it)<br />

Il Governo ha il potere di disciplinare l’esame di Stato”<br />

perative, all'ordine pubblico e al buon costume. Le regioni non possono adottare provvedimenti<br />

che ostacolino l'esercizio della professione.<br />

2. Nell'esercizio dell'attività professionale è vietata qualsiasi discriminazione, che sia motivata<br />

da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o<br />

sociale, secondo quanto stabilito dalla disciplina statale e comunitaria in materia di occupazione<br />

e condizioni di lavoro.<br />

3. L'esercizio dell'attività professionale in forma di lavoro dipendente si svolge secondo specifiche<br />

disposizioni normative che assicurino l'autonomia del professionista.<br />

4. Le associazioni rappresentative di professionisti, che non esercitano attività regolamentate<br />

o tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, se in possesso<br />

<strong>dei</strong> requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge per il conseguimento<br />

della personalità giuridica, possono essere riconosciute dalla regione nel cui ambito territoriale<br />

si esauriscono le relative finalità statutarie.<br />

Art. 3. Tutela della concorrenza e del mercato<br />

1. L'esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della<br />

concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela<br />

di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale,<br />

della riserva di attività professionale, delle tariffe e <strong>dei</strong> corrispettivi professionali,<br />

nonché della pubblicità professionale.<br />

2. L'attività professionale esercitata in forma di lavoro autonomo è equiparata all'attività di impresa<br />

ai fini della concorrenza di cui agli articoli 81, 82 e 86 (ex artt. 85, 86 e 90) del<br />

Trattato Ce, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali.<br />

3. Gli interventi pubblici a sostegno dello sviluppo delle attività professionali sono ammessi,<br />

secondo le rispettive competenze di stato e regioni, nel rispetto della normativa comunitaria.<br />

ORDINE 1 <strong>2006</strong><br />

Art. 4. Accesso alle professioni<br />

1. L'accesso all'esercizio delle professioni è libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni<br />

di legge.<br />

2. La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari<br />

per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia<br />

di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato.<br />

3. I titoli professionali rilasciati dalla regione nel rispetto <strong>dei</strong> livelli minimi uniformi di preparazione<br />

stabiliti dalle leggi statali consentono l'esercizio dell'attività professionale anche fuori<br />

<strong>dei</strong> limiti territoriali regionali.<br />

Art. 5. Regolazione delle attività professionali<br />

1. L'esercizio delle attività professionali si svolge nel rispetto <strong>dei</strong> principi di buona fede, dell'affidamento<br />

del pubblico e della clientela, della correttezza, della tutela degli interessi<br />

pubblici, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta <strong>dei</strong> servizi, dell'autonomia e<br />

responsabilità del professionista.<br />

Capo III. Disposizioni finali<br />

Art. 6. Regioni a statuto speciale<br />

1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano resta fermo<br />

quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131.<br />

Art. 7. Norma di rinvio<br />

1. I principi fondamentali di cui al presente decreto legislativo si applicano a tutte le professioni.<br />

Restano fermi quelli riguardanti specificamente le singole professioni. Il presente decreto,<br />

munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi<br />

della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.<br />

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