Novembre-Dicembre 2006 - Ordine dei Giornalisti
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LA DIRETTIVA 2005/36/CE (O “DIRETTIVA ZAPPALÀ”)<br />
Sulle professioni l’Unione europea ha deciso:<br />
gli Ordini restano come longa manus dello Stato<br />
LE LINEE<br />
GUIDA<br />
I principali<br />
contenuti<br />
della direttiva<br />
qualifiche<br />
I destinatari. Tutti i cittadini Ue che<br />
desiderano praticare una libera professione<br />
in uno Stato diverso da<br />
quello in cui hanno conseguito la<br />
qualifica professionale.<br />
La definizione. Le direttiva definisce<br />
le professioni liberali come quelle<br />
esercitate sulla base di qualifiche<br />
professionali in modo personale, responsabile<br />
e professionalmente indipendente<br />
da coloro che forniscono<br />
servizi intellettuali e di concetto<br />
negli interessi <strong>dei</strong> clienti e del pubblico.<br />
Tessera del professionista. Sarà<br />
creato un certificato professionale<br />
europeo per consentire la riconoscibilità<br />
del professionista e per garantire<br />
i clienti. L’introduzione, a livello<br />
europeo, di tessere professionali da<br />
parte di associazioni o organizzazioni<br />
professionali potrebbe agevolare<br />
la mobilità <strong>dei</strong> professionisti, in<br />
particolare accelerando lo scambio<br />
di informazioni tra lo Stato membro<br />
ospitante e quello di origine.<br />
Formazione. La direttiva fa riferimento<br />
alla necessità della formazione<br />
continua (la cui disciplina è lasciata<br />
agli Stati) per garantire l’aggiornamento<br />
delle conoscenze <strong>dei</strong><br />
professionisti.<br />
Sussidiarietà. La direttiva rispetta<br />
il principio di sussidiarietà: gli Stati<br />
membri non perdono competenze<br />
sull’organizzazione della professione.<br />
Le esclusioni. La direttiva non si<br />
applica, fra gli altri, a notai, revisori<br />
(solo per le norme sulla libera<br />
prestazioni <strong>dei</strong> servizi), intermediari<br />
assicurativi e professionisti<br />
del settore trasporti.<br />
La distribuzione geografica delle<br />
farmacie e il monopolio della distribuzione<br />
<strong>dei</strong> farmaci restano di<br />
competenza degli Stati membri.<br />
Ordini professionali. La direttiva<br />
consente agli Stati membri di delegare<br />
parte della gestione delle professioni<br />
a organismi autonomi, come<br />
gli Ordini professionali.<br />
L’uso del titolo. Il professionista<br />
potrà utilizzare il titolo previsto dal<br />
suo Paese di origine (espresso<br />
nella sua lingua).<br />
Libera prestazione. È l’attività<br />
temporanea e occasionale svolta<br />
in un Paese diverso da quello in<br />
cui il professionista è stabilito.<br />
I casi particolari. Nel settore della<br />
salute e della sicurezza è previsto<br />
un vero e proprio riconoscimento<br />
della qualifica (in alcuni casi,<br />
con test attitudinale). Per le professioni<br />
non regolamentate nel<br />
Paese di stabilimento, il prestatore<br />
di servizi dovrà provare di aver<br />
esercitato la professione.<br />
Libertà di stabilimento. È previsto<br />
un sistema generale di riconoscimento<br />
per le professioni. Sono<br />
fissati cinque livelli di qualifica in<br />
relazione alla durata della formazione<br />
richiesta per l’accesso alla<br />
professione.<br />
Le deroghe. L’esercizio della professione<br />
negli Stati Ue può essere<br />
oggetto, a norma del Trattato, di<br />
specifici limiti legali sulla base della<br />
legislazione nazionale e delle disposizioni<br />
di legge stabilite autonomamente<br />
dagli organismi professionali<br />
rappresentativi.<br />
La direttiva armonizza, accorpa e<br />
modernizza le 15 direttive sinora<br />
esistenti in materia, stabilendo<br />
norme omogenee per chi intende<br />
svolgere all’interno della Ue, in<br />
maniera temporanea o permanente,<br />
autonoma o subordinata, la<br />
professione per la quale si è formato<br />
nel Paese d’origine. Il riconoscimento<br />
<strong>dei</strong> titoli (esclusi i notai)<br />
si applicherà sulla base di parametri<br />
minimi di formazione, articolati<br />
su cinque livelli in relazione alla<br />
durata della formazione per l’accesso<br />
e avverrà al "grado" equivalente<br />
nel Paese di stabilimento. In<br />
ogni caso, il professionista potrà<br />
ottenere il riconoscimento al livello<br />
di qualifica che gli consenta di<br />
svolgere le stesse attività esercitate<br />
nello Stato di origine.<br />
Sono fatti salvi, inoltre, i diritti acquisiti<br />
del professionista che ha seguito<br />
una formazione "precedente",<br />
che non risponde più al livello<br />
di formazione prevista nello Stato<br />
d’origine.<br />
Per quanto riguarda la prestazione<br />
di servizi "temporanea" si prevede<br />
che il professionista sia soggetto<br />
in molti casi alle disposizioni in vigore<br />
nello Stato di destinazione<br />
del servizio.<br />
Con questa direttiva, comunque,<br />
l’Unione europea ha deciso: gli<br />
Ordini restano in vita come longa<br />
manus dello Stato.<br />
(Fonte: Enrico Brivio, Il Sole 24 Ore<br />
dell’11 maggio 2005; Antonio Preto,<br />
Il Sole 24 Ore del 14 giugno 2005)<br />
Abbiamo rivolto qualche domanda a Stefano Zappalà,<br />
europarlamentare e relatore della direttiva<br />
On. Zappalà, finalmente una buona notizia: la Direttiva<br />
che da lei prende il nome renderà concretamente più<br />
semplice la mobilità professionale. Un bel passo avanti<br />
nella costruzione di una effettiva unità europea, in un<br />
momento in cui l’Europa ha ricevuto d’altro canto qualche<br />
sonoro ceffone: un suo commento a caldo.<br />
Sì, infatti il principio generale che ispira la direttiva è proprio<br />
quello del reciproco riconoscimento delle qualifiche<br />
professionali da parte degli Stati membri con l’obiettivo di<br />
sviluppare la libera circolazione <strong>dei</strong> professionisti<br />
nell’Unione Europea attraverso un meccanismo più semplice<br />
ed immediato rispetto al passato.<br />
Esistevano varie normative per la circolazione <strong>dei</strong> professionisti,<br />
sia per quelle rientranti nel sistema generale sia<br />
per quelle aventi competenza sulla salute, sulla libertà e<br />
sulla sicurezza. Tutte comunque complesse, molto burocratizzate,<br />
di difficile attuazione e comunque non adeguate<br />
ad un sistema moderno di libera circolazione delle persone.<br />
Libera circolazione che fa parte <strong>dei</strong> principali doveri<br />
dell’Unione.<br />
Del resto lo suggerisce proprio Lei con la Sua domanda:<br />
l’Europa e la sua integrazione non si costruiscono solo con<br />
il Trattato Costituzionale, che per altro ha subito uno stop<br />
che è solo momentaneo, ma anche e innanzi tutto semplificando<br />
ed armonizzando normative attraverso le quali i cittadini<br />
sono coinvolti nel loro quotidiano.<br />
E sul ruolo degli Ordini<br />
A questo proposito sono stato accusato da qualcuno di essere<br />
lo strumento della lobby degli Ordini professionali. La<br />
realtà è diversa.<br />
Per la prima volta viene definita nel testo della direttiva<br />
“l’autorità competente”, intesa come autorità od organismo<br />
investito di autorità dagli Stati membri, abilitato in particolare<br />
a rilasciare o ricevere titoli di formazione e altri documenti<br />
o informazioni e domande, ed autorizzato ad adottare<br />
decisioni.<br />
Tale definizione non comprende solo gli ordini e collegi, o<br />
solo le associazioni, ma entrambe le organizzazioni, secondo<br />
normative proprie degli Stati membri.<br />
Questo consente di eliminare una volta per tutte i conflitti<br />
ideologici.<br />
Consente inoltre di fare chiarezza definitiva tra punti di vista<br />
che, ad oggi, hanno creato non pochi problemi, compresa<br />
l’ipotesi di eliminazione degli ordini.<br />
Il risultato è che non solo gli Ordini non vanno eliminati, ma<br />
vanno regolate per legge anche le associazioni, senza necessariamente<br />
farne degli ulteriori Ordini.<br />
Entrambe le strutture devono garantire gli utenti, per delega<br />
governativa, assicurando certezza sulle capacità del<br />
professionista e senza burocrazia per l’accesso alla professione.<br />
Quindi non lobby ma strutture di servizio trasparenti.<br />
Due battute su una delle novità più rilevanti della nuova<br />
normativa: la tessera professionale.<br />
Anche questo è un aspetto innovativo della direttiva con un<br />
duplice obiettivo: l’uniformità e la trasparenza. Uno strumento<br />
che fungerà come una sorta di “carta d’identità del<br />
professionista” e che agevolerà i suoi spostamenti rendendo<br />
più immediato il suo riconoscimento da parte dello Stato<br />
ospitante attraverso un codice comune.<br />
a cura di Simona Dainotto (in http://portale.fnomceo.it)<br />
Il Governo ha il potere di disciplinare l’esame di Stato”<br />
perative, all'ordine pubblico e al buon costume. Le regioni non possono adottare provvedimenti<br />
che ostacolino l'esercizio della professione.<br />
2. Nell'esercizio dell'attività professionale è vietata qualsiasi discriminazione, che sia motivata<br />
da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o<br />
sociale, secondo quanto stabilito dalla disciplina statale e comunitaria in materia di occupazione<br />
e condizioni di lavoro.<br />
3. L'esercizio dell'attività professionale in forma di lavoro dipendente si svolge secondo specifiche<br />
disposizioni normative che assicurino l'autonomia del professionista.<br />
4. Le associazioni rappresentative di professionisti, che non esercitano attività regolamentate<br />
o tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile, se in possesso<br />
<strong>dei</strong> requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge per il conseguimento<br />
della personalità giuridica, possono essere riconosciute dalla regione nel cui ambito territoriale<br />
si esauriscono le relative finalità statutarie.<br />
Art. 3. Tutela della concorrenza e del mercato<br />
1. L'esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della<br />
concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela<br />
di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale,<br />
della riserva di attività professionale, delle tariffe e <strong>dei</strong> corrispettivi professionali,<br />
nonché della pubblicità professionale.<br />
2. L'attività professionale esercitata in forma di lavoro autonomo è equiparata all'attività di impresa<br />
ai fini della concorrenza di cui agli articoli 81, 82 e 86 (ex artt. 85, 86 e 90) del<br />
Trattato Ce, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali.<br />
3. Gli interventi pubblici a sostegno dello sviluppo delle attività professionali sono ammessi,<br />
secondo le rispettive competenze di stato e regioni, nel rispetto della normativa comunitaria.<br />
ORDINE 1 <strong>2006</strong><br />
Art. 4. Accesso alle professioni<br />
1. L'accesso all'esercizio delle professioni è libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni<br />
di legge.<br />
2. La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari<br />
per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia<br />
di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato.<br />
3. I titoli professionali rilasciati dalla regione nel rispetto <strong>dei</strong> livelli minimi uniformi di preparazione<br />
stabiliti dalle leggi statali consentono l'esercizio dell'attività professionale anche fuori<br />
<strong>dei</strong> limiti territoriali regionali.<br />
Art. 5. Regolazione delle attività professionali<br />
1. L'esercizio delle attività professionali si svolge nel rispetto <strong>dei</strong> principi di buona fede, dell'affidamento<br />
del pubblico e della clientela, della correttezza, della tutela degli interessi<br />
pubblici, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta <strong>dei</strong> servizi, dell'autonomia e<br />
responsabilità del professionista.<br />
Capo III. Disposizioni finali<br />
Art. 6. Regioni a statuto speciale<br />
1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano resta fermo<br />
quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 giugno 2003, n. 131.<br />
Art. 7. Norma di rinvio<br />
1. I principi fondamentali di cui al presente decreto legislativo si applicano a tutte le professioni.<br />
Restano fermi quelli riguardanti specificamente le singole professioni. Il presente decreto,<br />
munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi<br />
della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.<br />
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