Novembre-Dicembre 2006 - Ordine dei Giornalisti
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IN TEMA DI RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO<br />
Giornalismo, lavoro<br />
e cronaca nella lettura<br />
della Cassazione<br />
Corte di<br />
Strasburgo:<br />
legittimo<br />
il segreto<br />
sulle<br />
indagini<br />
penali<br />
Strasburgo, 29 novembre 2005. La Corte europea <strong>dei</strong> diritti dell’uomo<br />
ha respinto il ricorso presentato dal direttore del quotidiano francese<br />
Liberation, Serge July, condannato a un’ammenda dalla magistratura<br />
francese per aver pubblicato un articolo che conteneva estratti<br />
di atti investigativi coperti dal segreto fino all’apertura dell’udienza. I<br />
due giornalisti si erano rivolti alla Corte di Strasburgo sostenendo la<br />
violazione della Convenzione che garantisce la libertà di espressione.<br />
I giudici, nel loro verdetto, sostengono che i giornalisti erano tenuti a<br />
rispettare la legge e la giurisprudenza in materia, pur riconoscendo<br />
che la loro condanna può rappresentare “un’ingerenza nel loro diritto<br />
alla libertà di espressione”. In proposito, la Corte rileva che “l’ingerenza<br />
litigiosa” può essere considerata “come prevista dalla legge”, in<br />
quanto “necessaria in una società democratica per proteggere la reputazione<br />
e i diritti altrui e garantire l’autorità e l’imparzialità del potere<br />
giudiziario”.<br />
(g.c. - www.odg.it)<br />
Al giornalista “di fatto” spetta<br />
anche il “danno pensionistico”<br />
In tema di rapporto di lavoro giornalistico ed in<br />
ipotesi di persona non iscritta all’Albo professionale,<br />
la nullità del contratto (per violazione<br />
di legge), in quanto non deriva da illiceità dell’oggetto<br />
o della causa, “ex” art. 2126 c.c. non<br />
produce effetti per il periodo in cui il rapporto<br />
ha avuto esecuzione. Ne consegue che la prestazione<br />
di fatto di lavoro obiettivamente giornalistico<br />
produce - al pari del rapporto di lavoro<br />
che sia stato costituito validamente - l’insorgenza<br />
non solo del diritto al trattamento<br />
economico e normativo, previsto in relazione<br />
alla qualifica corrispondente alle mansioni in<br />
concreto esercitate, ma anche il diritto al risarcimento<br />
<strong>dei</strong> danni (“ex” art. 2116 c.c., secondo<br />
comma), per la mancata contribuzione<br />
previdenziale, in dipendenza della costituzione<br />
automatica del rapporto contributivo che discende<br />
dalla prestazione di fatto - come dal<br />
rapporto validamente costituito - di lavoro subordinato,<br />
nella specie giornalistico. Ne consegue<br />
altresì che gli effetti delle prestazioni di<br />
fatto di lavoro giornalistico vanno posti a carico<br />
del datore di lavoro per il solo fatto che lo<br />
stesso ha utilizzato quelle prestazioni, a prescindere<br />
dalla imputabilità, a colpa del medesimo<br />
datore, dell’omessa iscrizione <strong>dei</strong> lavoratori<br />
all’Albo.<br />
In tal caso, il danno da mancata contribuzione<br />
previdenziale (cosiddetto “danno pensionistico”)<br />
non può che essere commisurato al trattamento<br />
pensionistico, a carico dell’Istituto nazionale<br />
di previdenza <strong>dei</strong> giornalisti italiani “G.<br />
Amendola” (Inpgi), che sarebbe spettato in dipendenza<br />
della valida costituzione del rapporto<br />
di lavoro, parimenti giornalistico, e della regolare<br />
contribuzione previdenziale, che ne<br />
consegue, al medesimo Istituto. (Cass. civ.,<br />
sez. lavoro, 3/1/2005, n.28 - Fonte Mass. Giur.<br />
It., 2005 - Ced Cassazione, 2005; riferimenti<br />
nornativi Cc Art. 2103; Cc Art. 2116; Cc Art.<br />
2126).<br />
La subordinazione<br />
<strong>dei</strong> giornalisti<br />
Nel lavoro giornalistico la subordinazione si<br />
configura quando il lavoratore si tiene stabilmente<br />
a disposizione dell’editore anche negli<br />
intervalli fra una prestazione e l’altra. I caratteri<br />
distintivi del rapporto di lavoro subordinato<br />
sono costituiti dall’inserimento del lavoratore<br />
nell’organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento<br />
ai poteri direttivi e disciplinari<br />
del datore di lavoro (con conseguente limitazione<br />
della sua autonomia); e tali caratteri sono<br />
i medesimi per qualunque tipo di lavoro,<br />
pur potendo essi assumere aspetti ed intensità<br />
diversi in relazione alla maggiore o minore<br />
elevatezza delle mansioni esercitata od al<br />
contenuto (più o meno intellettuale e/o creativo)<br />
della prestazione pattuita.<br />
Con riguardo al lavoro giornalistico, l’inserimento<br />
nell’organizzazione aziendale e l’assoggettamento<br />
al potere datoriale si manifestano<br />
nel fatto che il lavoratore si tenga stabilmente<br />
a disposizione dell’editore, per eseguire<br />
le istruzioni, anche negli intervalli tra una<br />
prestazione e l’altra (Cassazione Sezione<br />
Lavoro n. 18660 del 23 settembre 2005, pres.<br />
Mattone, rel. Cuoco).<br />
Ogni ingiusta lesione di<br />
un valore inerente alla persona<br />
può costituire danno non<br />
patrimoniale risarcibile anche<br />
se non si accerti l’esistenza<br />
di un reato<br />
Vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca<br />
soltanto quando vengano rispettate le seguenti<br />
condizioni: A) la verità (oggettiva o anche<br />
soltanto putativa, purché frutto di un serio<br />
e diligente lavoro di ricerca) delle notizie; verità<br />
che non sussiste quando, pur essendo veri<br />
i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche<br />
soltanto colposamente, taciuti altri fatti,<br />
tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne<br />
completamente il significato; ovvero<br />
quando i fatti riferiti siano accompagnati da<br />
sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti,<br />
insinuazioni o sofismi obiettivamente<br />
idonei a creare nella mente del lettore<br />
(od ascoltatore) rappresentazioni della realtà<br />
oggettiva false (in tutto od in parte rilevante);<br />
B) la continenza e cioè il rispetto <strong>dei</strong> requisiti<br />
minimi di forma che debbono caratterizzare la<br />
cronaca ed anche la critica (e quindi tra l’altro<br />
l’assenza di termini esclusivamente insultanti);<br />
C) la sussistenza di un interesse pubblico<br />
all’informazione.<br />
Il risarcimento del danno non patrimoniale per<br />
lesione alla reputazione non richiede che la<br />
responsabilità dell’autore del fatto illecito sia<br />
stata accertata in un procedimento penale, in<br />
quanto l’interpretazione conforme a Costituzione<br />
dell’art. 2059 Cc (Corte cost., sentenza<br />
n. 233 del 2003) comporta che il riferimento<br />
al reato contenuto nell’art. 185 Cp comprende<br />
tutte le fattispecie corrispondenti nella loro oggettività<br />
all’astratta previsione di una figura di<br />
reato; inoltre il danno non patrimoniale non può<br />
essere identificato soltanto con il danno morale<br />
soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente<br />
e dal turbamento dell’animo transeunte,<br />
determinati dal fatto illecito integrante reato, ma<br />
va inteso come categoria ampia, comprensiva<br />
di ogni ingiusta lesione di un valore inerente alla<br />
persona, costituzionalmente garantito, dalla<br />
quale conseguano pregiudizi non suscettibili di<br />
valutazione economica, senza soggezione al limite<br />
derivante dalla riserva di legge correlata<br />
all’art. 185 Cp. (Cassazione Sezione Terza<br />
Civile n. 20205 del 19 ottobre 2005, pres. Duva,<br />
rel. Talevi).<br />
Prima di pubblicare una notizia,<br />
il giornalista ha l’obbligo<br />
di controllare l’attendibilità<br />
della fonte informativa a meno<br />
che essa provenga dall’autorità<br />
investigativa o giudiziaria<br />
Il potere-dovere di raccontare accadimenti<br />
reali per mezzo della stampa, in considerazione<br />
del loro interesse per la generalità <strong>dei</strong><br />
consociati, essenziale estrinsecazione del diritto<br />
di libertà di manifestazione del pensiero,<br />
per esser legittimo, secondo la consolidata<br />
giurisprudenza, civile e penale, deve osservare<br />
le seguenti condizioni: a) la verità della notizia<br />
pubblicata; b) l’interesse pubblico alla conoscenza<br />
del fatto (c.d. pertinenza); c) la correttezza<br />
formale dell’esposizione (c.d. continenza).<br />
Quanto al primo requisito soltanto la correlazione<br />
rigorosa tra fatto e notizia di esso soddisfa<br />
all’interesse pubblico dell’informazione e<br />
cioè alla ratio dell’art. 21 Cost., e riporta l’azione<br />
nel campo dell’operatività dell’art. 51<br />
c.p., rendendo non punibile, nel concorso <strong>dei</strong><br />
requisiti della pertinenza e della continenza,<br />
l’eventuale lesione della reputazione altrui.<br />
Perciò, se il presupposto dell’esistenza del diritto<br />
di cronaca è il principio della verità, che<br />
ne legittima l’esercizio - come sancito dall’art.<br />
2, comma 1 dell’art. 2 della legge professionale<br />
3.2.1963 n. 69, che esige il rispetto della<br />
verità sostanziale <strong>dei</strong> fatti, osservati sempre i<br />
doveri di lealtà e di buonafede - ne consegue<br />
che il giornalista ha l’obbligo di controllare l’attendibilità<br />
della fonte informativa, a meno che<br />
essa provenga dall’autorità investigativa o giudiziaria,<br />
e di accertare la verità del fatto pubblicato.<br />
Pertanto, se egli pubblica una vicenda non vera<br />
e lesiva della reputazione altrui - diritto anch’esso<br />
costituzionalmente protetto dagli artt.<br />
2 e 3 della costituzione - è responsabile <strong>dei</strong><br />
danni derivanti dal reato di diffamazione a<br />
mezzo stampa a meno che non provi l’esimente<br />
di cui all’art. 59, ultimo comma, cod.<br />
pen. e cioè la sua buona fede (c.d. verità putativa<br />
del fatto), che non sussiste per la mera<br />
verosimiglianza <strong>dei</strong> fatti narrati, ma necessita<br />
che egli dimostri sia i fatti e le circostanze che<br />
hanno reso involontario l’errore, sia di aver<br />
controllato con ogni cura professionale - da<br />
rapportare alla gravità della notizia e all’urgenza<br />
di informare il pubblico - la fonte della<br />
notizia, assicurandosi della sua attendibilità, al<br />
fine di vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili<br />
in ordine alla verità <strong>dei</strong> fatti narrati.<br />
Viceversa l’affidamento riposto sulla fonte<br />
informativa non ufficiale è a suo rischio, perché<br />
egli ha il dovere di non appagarsi di notizie<br />
rese pubbliche da altre fonti informative<br />
senza esplicare alcun controllo, altrimenti le<br />
diverse fonti propalatrici delle notizie, attribuendosi<br />
reciproca credibilità, finirebbero per<br />
rinvenire l’attendibilità in se stesse.<br />
(Cassazione Sezione Terza Civile n. 2271 del<br />
4 febbraio 2005, pres. Vittoria, Rel. Chiarini).<br />
(da: http://www.legge-e-giustizia.it)<br />
La valutazione del titolo<br />
autonoma rispetto all’articolo<br />
In tema di azione di risarcimento <strong>dei</strong> danni da<br />
diffamazione a mezzo della stampa, presupposto<br />
per l’applicabilità della esimente dell’esercizio<br />
del diritto di cronaca è la continenza<br />
del fatto in esso, intesa in senso sostanziale (i<br />
fatti narrati debbono corrispondere alla verità,<br />
sia pure non assoluta, ma soggettiva) e formale<br />
(l’esposizione <strong>dei</strong> fatti deve avvenire in<br />
modo misurato, nel senso che deve essere<br />
contenuta negli spazi strettamente necessari),<br />
potendosi configurare una violazione del<br />
canone della continenza formale anche sulla<br />
base della considerazione autonoma del titolo<br />
di un articolo giornalistico rispetto al testo<br />
dell’articolo stesso.<br />
(Cass. civ. Sez. III, 05-04-2005, n. 7063; B.R.<br />
c. Editoriale Quotidiani s.r.l.; fonti Danno e resp.,<br />
2005, 792).<br />
Franco Abruzzo: “Legittimo pubblicare le intercettazioni che consentono<br />
di far luce sui retroscena delle scalate<br />
bancarie e societarie, ma va assicurato il diritto<br />
preventivo di difesa ai protagonisti delle intercettazioni”<br />
Roma, 3 gennaio <strong>2006</strong>. La procura di Milano<br />
ha aperto un fascicolo per rivelazione di atti<br />
coperti dal segreto d'ufficio in relazione all'articolo<br />
(a firma Gianluigi Nuzzi) comparso sul<br />
quotidiano Il Giornale in cui si riportavano le<br />
intercettazioni, a quanto si è appreso mai utilizzate<br />
ai fini dell'inchiesta sulla scalata ad<br />
Antonveneta, tra Giovanni Consorte e il segretario<br />
<strong>dei</strong> Ds Piero Fassino in particolare.<br />
In base all' articolo 326 del codice di procedura<br />
penale si deduce, quindi, che sia stato iscritto<br />
nel registro degli indagati l'autore dell' articolo<br />
in concorso con pubblici ufficiali per ora<br />
ignoti.<br />
“Il Parlamento intervenga con urgenza sulla<br />
questione delle intercettazioni telefoniche”: lo<br />
ha affermato il presidente del Senato, Marcello<br />
Pera, che ha aggiunto: ''Il problema delle intercettazioni<br />
telefoniche è sempre più grave e<br />
allarmante. Inutile accusare i giornali: tutti i<br />
giornalisti, in tutto il mondo, se hanno notizie,<br />
le pubblicano, come e quando ritengono di loro<br />
convenienza”.<br />
D’accordo con il presidente Pera si è dichiarato<br />
Franco Abruzzo, presidente dell’<strong>Ordine</strong><br />
<strong>dei</strong> giornalisti della Lombardia: “È legittimo<br />
pubblicare le intercettazioni che consentono<br />
di far luce sui retroscena delle scalate bancarie<br />
e societarie, ma va assicurato il diritto<br />
ORDINE 1 <strong>2006</strong><br />
preventivo di difesa ai protagonisti delle intercettazioni.<br />
Il rispetto del diritto di difesa significa<br />
soprattutto rispetto della dignità delle persone,<br />
che sono estranee alle inchieste penali,<br />
ma anche di chi vi è coinvolto sul presupposto<br />
che un’informazione di garanzia non è<br />
una condanna e che la presunzione di innocenza<br />
è un valore costituzionale. Il problema<br />
è davvero la normativa, che oggi consente intercettazioni<br />
a grappolo”.<br />
“Dietro le scalate bancarie e societarie – ha<br />
INTERCETTAZIONI/ ABRUZZO:<br />
“VIA I SEGRETI ISTRUTTORI”<br />
Milano, 5 gennaio 2005. "Serve una legge di un solo articolo che abolisca i segreti istruttori<br />
in vigore, i quali sono inutili perché vengono sistematicamente violati da una pluralità<br />
di soggetti pubblici". E questa la proposta del presidente dell'<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong><br />
della Lombardia, Franco Abruzzo. "La nuova legge - sostiene Abruzzo - dovrebbe dire<br />
che è vietato pubblicare soltanto quegli atti processuali sui quali il giudice abbia deciso<br />
di apporre il vincolo temporaneo di segretezza. La nuova legge - secondo il presidente<br />
dell'<strong>Ordine</strong> lombardo - dovrebbe dire anche che i cronisti giudiziari, come mediatori<br />
intellettuali fra i fatti e la pubblica opinione, hanno il diritto di estrarre copia degli atti<br />
processuali depositati in cancelleria al termine della varie fasi istruttorie". Per Abruzzo,<br />
"l'abolizione del segreto istruttorio cancellerebbe le corsie preferenziali alle informazione<br />
nella fase delle indagini istruttorie".<br />
(ANSA)<br />
precisato Abruzzo - si nascondono lotte di<br />
potere che possono sconvolgere gli equilibri<br />
politici del Paese. È giusto che i cittadini sappiano.<br />
I giornalisti hanno il dovere e l’obbligo<br />
di accertare i fatti e di non pubblicare notizie<br />
del diavolo, ma soprattutto di non combattere<br />
guerre per conto terzi. I cronisti, comunque,<br />
non sono custodi del segreto istruttorio: questo<br />
compito spetta ad altri soggetti (pubblici)”.<br />
Abruzzo ha aggiunto: “Mi auguro che il<br />
Parlamento intervenga soltanto sulla normativa<br />
delle intercettazioni e che non riprenda<br />
l’esame <strong>dei</strong> 14 articoli del disegno di legge<br />
(varato dal Governo il 9 settembre 2005 ed<br />
all’esame del Senato) sulle “Disposizioni in<br />
materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali<br />
e di pubblicità negli atti del fascicolo<br />
del pubblico ministero e del difensore”. Quei<br />
14 articoli, una volta diventati legge, decreterebbero<br />
la fine della cronaca giudiziaria. Si<br />
tornerebbe alla legislazione del 1930: verrebbe,<br />
infatti introdotto il divieto di pubblicazione<br />
‘anche parziale o per riassunto o nel<br />
contenuto, di atti di indagine preliminare,<br />
nonché di quanto acquisito al fascicolo del<br />
pubblico ministero o del difensore, anche se<br />
non sussiste più il segreto, fino a che non<br />
siano concluse le indagini preliminari ovvero<br />
fino al termine dell'udienza preliminare... È in<br />
ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale<br />
o per riassunto della documentazione,<br />
degli atti e <strong>dei</strong> contenuti relativi a conversazioni<br />
o a flussi di comunicazioni informatiche<br />
o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione’.<br />
Con queste clausole in vigore, i quotidiani<br />
non avrebbero potuto pubblicare le conversazioni<br />
telefoniche (intercettate dalla polizia<br />
giudiziaria) tra il governatore di Bankitalia<br />
Fazio e il banchiere Fiorani”.<br />
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