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Novembre-Dicembre 2006 - Ordine dei Giornalisti

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IN TEMA DI RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO<br />

Giornalismo, lavoro<br />

e cronaca nella lettura<br />

della Cassazione<br />

Corte di<br />

Strasburgo:<br />

legittimo<br />

il segreto<br />

sulle<br />

indagini<br />

penali<br />

Strasburgo, 29 novembre 2005. La Corte europea <strong>dei</strong> diritti dell’uomo<br />

ha respinto il ricorso presentato dal direttore del quotidiano francese<br />

Liberation, Serge July, condannato a un’ammenda dalla magistratura<br />

francese per aver pubblicato un articolo che conteneva estratti<br />

di atti investigativi coperti dal segreto fino all’apertura dell’udienza. I<br />

due giornalisti si erano rivolti alla Corte di Strasburgo sostenendo la<br />

violazione della Convenzione che garantisce la libertà di espressione.<br />

I giudici, nel loro verdetto, sostengono che i giornalisti erano tenuti a<br />

rispettare la legge e la giurisprudenza in materia, pur riconoscendo<br />

che la loro condanna può rappresentare “un’ingerenza nel loro diritto<br />

alla libertà di espressione”. In proposito, la Corte rileva che “l’ingerenza<br />

litigiosa” può essere considerata “come prevista dalla legge”, in<br />

quanto “necessaria in una società democratica per proteggere la reputazione<br />

e i diritti altrui e garantire l’autorità e l’imparzialità del potere<br />

giudiziario”.<br />

(g.c. - www.odg.it)<br />

Al giornalista “di fatto” spetta<br />

anche il “danno pensionistico”<br />

In tema di rapporto di lavoro giornalistico ed in<br />

ipotesi di persona non iscritta all’Albo professionale,<br />

la nullità del contratto (per violazione<br />

di legge), in quanto non deriva da illiceità dell’oggetto<br />

o della causa, “ex” art. 2126 c.c. non<br />

produce effetti per il periodo in cui il rapporto<br />

ha avuto esecuzione. Ne consegue che la prestazione<br />

di fatto di lavoro obiettivamente giornalistico<br />

produce - al pari del rapporto di lavoro<br />

che sia stato costituito validamente - l’insorgenza<br />

non solo del diritto al trattamento<br />

economico e normativo, previsto in relazione<br />

alla qualifica corrispondente alle mansioni in<br />

concreto esercitate, ma anche il diritto al risarcimento<br />

<strong>dei</strong> danni (“ex” art. 2116 c.c., secondo<br />

comma), per la mancata contribuzione<br />

previdenziale, in dipendenza della costituzione<br />

automatica del rapporto contributivo che discende<br />

dalla prestazione di fatto - come dal<br />

rapporto validamente costituito - di lavoro subordinato,<br />

nella specie giornalistico. Ne consegue<br />

altresì che gli effetti delle prestazioni di<br />

fatto di lavoro giornalistico vanno posti a carico<br />

del datore di lavoro per il solo fatto che lo<br />

stesso ha utilizzato quelle prestazioni, a prescindere<br />

dalla imputabilità, a colpa del medesimo<br />

datore, dell’omessa iscrizione <strong>dei</strong> lavoratori<br />

all’Albo.<br />

In tal caso, il danno da mancata contribuzione<br />

previdenziale (cosiddetto “danno pensionistico”)<br />

non può che essere commisurato al trattamento<br />

pensionistico, a carico dell’Istituto nazionale<br />

di previdenza <strong>dei</strong> giornalisti italiani “G.<br />

Amendola” (Inpgi), che sarebbe spettato in dipendenza<br />

della valida costituzione del rapporto<br />

di lavoro, parimenti giornalistico, e della regolare<br />

contribuzione previdenziale, che ne<br />

consegue, al medesimo Istituto. (Cass. civ.,<br />

sez. lavoro, 3/1/2005, n.28 - Fonte Mass. Giur.<br />

It., 2005 - Ced Cassazione, 2005; riferimenti<br />

nornativi Cc Art. 2103; Cc Art. 2116; Cc Art.<br />

2126).<br />

La subordinazione<br />

<strong>dei</strong> giornalisti<br />

Nel lavoro giornalistico la subordinazione si<br />

configura quando il lavoratore si tiene stabilmente<br />

a disposizione dell’editore anche negli<br />

intervalli fra una prestazione e l’altra. I caratteri<br />

distintivi del rapporto di lavoro subordinato<br />

sono costituiti dall’inserimento del lavoratore<br />

nell’organizzazione aziendale e dal suo assoggettamento<br />

ai poteri direttivi e disciplinari<br />

del datore di lavoro (con conseguente limitazione<br />

della sua autonomia); e tali caratteri sono<br />

i medesimi per qualunque tipo di lavoro,<br />

pur potendo essi assumere aspetti ed intensità<br />

diversi in relazione alla maggiore o minore<br />

elevatezza delle mansioni esercitata od al<br />

contenuto (più o meno intellettuale e/o creativo)<br />

della prestazione pattuita.<br />

Con riguardo al lavoro giornalistico, l’inserimento<br />

nell’organizzazione aziendale e l’assoggettamento<br />

al potere datoriale si manifestano<br />

nel fatto che il lavoratore si tenga stabilmente<br />

a disposizione dell’editore, per eseguire<br />

le istruzioni, anche negli intervalli tra una<br />

prestazione e l’altra (Cassazione Sezione<br />

Lavoro n. 18660 del 23 settembre 2005, pres.<br />

Mattone, rel. Cuoco).<br />

Ogni ingiusta lesione di<br />

un valore inerente alla persona<br />

può costituire danno non<br />

patrimoniale risarcibile anche<br />

se non si accerti l’esistenza<br />

di un reato<br />

Vi è legittimo esercizio del diritto di cronaca<br />

soltanto quando vengano rispettate le seguenti<br />

condizioni: A) la verità (oggettiva o anche<br />

soltanto putativa, purché frutto di un serio<br />

e diligente lavoro di ricerca) delle notizie; verità<br />

che non sussiste quando, pur essendo veri<br />

i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche<br />

soltanto colposamente, taciuti altri fatti,<br />

tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne<br />

completamente il significato; ovvero<br />

quando i fatti riferiti siano accompagnati da<br />

sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti,<br />

insinuazioni o sofismi obiettivamente<br />

idonei a creare nella mente del lettore<br />

(od ascoltatore) rappresentazioni della realtà<br />

oggettiva false (in tutto od in parte rilevante);<br />

B) la continenza e cioè il rispetto <strong>dei</strong> requisiti<br />

minimi di forma che debbono caratterizzare la<br />

cronaca ed anche la critica (e quindi tra l’altro<br />

l’assenza di termini esclusivamente insultanti);<br />

C) la sussistenza di un interesse pubblico<br />

all’informazione.<br />

Il risarcimento del danno non patrimoniale per<br />

lesione alla reputazione non richiede che la<br />

responsabilità dell’autore del fatto illecito sia<br />

stata accertata in un procedimento penale, in<br />

quanto l’interpretazione conforme a Costituzione<br />

dell’art. 2059 Cc (Corte cost., sentenza<br />

n. 233 del 2003) comporta che il riferimento<br />

al reato contenuto nell’art. 185 Cp comprende<br />

tutte le fattispecie corrispondenti nella loro oggettività<br />

all’astratta previsione di una figura di<br />

reato; inoltre il danno non patrimoniale non può<br />

essere identificato soltanto con il danno morale<br />

soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente<br />

e dal turbamento dell’animo transeunte,<br />

determinati dal fatto illecito integrante reato, ma<br />

va inteso come categoria ampia, comprensiva<br />

di ogni ingiusta lesione di un valore inerente alla<br />

persona, costituzionalmente garantito, dalla<br />

quale conseguano pregiudizi non suscettibili di<br />

valutazione economica, senza soggezione al limite<br />

derivante dalla riserva di legge correlata<br />

all’art. 185 Cp. (Cassazione Sezione Terza<br />

Civile n. 20205 del 19 ottobre 2005, pres. Duva,<br />

rel. Talevi).<br />

Prima di pubblicare una notizia,<br />

il giornalista ha l’obbligo<br />

di controllare l’attendibilità<br />

della fonte informativa a meno<br />

che essa provenga dall’autorità<br />

investigativa o giudiziaria<br />

Il potere-dovere di raccontare accadimenti<br />

reali per mezzo della stampa, in considerazione<br />

del loro interesse per la generalità <strong>dei</strong><br />

consociati, essenziale estrinsecazione del diritto<br />

di libertà di manifestazione del pensiero,<br />

per esser legittimo, secondo la consolidata<br />

giurisprudenza, civile e penale, deve osservare<br />

le seguenti condizioni: a) la verità della notizia<br />

pubblicata; b) l’interesse pubblico alla conoscenza<br />

del fatto (c.d. pertinenza); c) la correttezza<br />

formale dell’esposizione (c.d. continenza).<br />

Quanto al primo requisito soltanto la correlazione<br />

rigorosa tra fatto e notizia di esso soddisfa<br />

all’interesse pubblico dell’informazione e<br />

cioè alla ratio dell’art. 21 Cost., e riporta l’azione<br />

nel campo dell’operatività dell’art. 51<br />

c.p., rendendo non punibile, nel concorso <strong>dei</strong><br />

requisiti della pertinenza e della continenza,<br />

l’eventuale lesione della reputazione altrui.<br />

Perciò, se il presupposto dell’esistenza del diritto<br />

di cronaca è il principio della verità, che<br />

ne legittima l’esercizio - come sancito dall’art.<br />

2, comma 1 dell’art. 2 della legge professionale<br />

3.2.1963 n. 69, che esige il rispetto della<br />

verità sostanziale <strong>dei</strong> fatti, osservati sempre i<br />

doveri di lealtà e di buonafede - ne consegue<br />

che il giornalista ha l’obbligo di controllare l’attendibilità<br />

della fonte informativa, a meno che<br />

essa provenga dall’autorità investigativa o giudiziaria,<br />

e di accertare la verità del fatto pubblicato.<br />

Pertanto, se egli pubblica una vicenda non vera<br />

e lesiva della reputazione altrui - diritto anch’esso<br />

costituzionalmente protetto dagli artt.<br />

2 e 3 della costituzione - è responsabile <strong>dei</strong><br />

danni derivanti dal reato di diffamazione a<br />

mezzo stampa a meno che non provi l’esimente<br />

di cui all’art. 59, ultimo comma, cod.<br />

pen. e cioè la sua buona fede (c.d. verità putativa<br />

del fatto), che non sussiste per la mera<br />

verosimiglianza <strong>dei</strong> fatti narrati, ma necessita<br />

che egli dimostri sia i fatti e le circostanze che<br />

hanno reso involontario l’errore, sia di aver<br />

controllato con ogni cura professionale - da<br />

rapportare alla gravità della notizia e all’urgenza<br />

di informare il pubblico - la fonte della<br />

notizia, assicurandosi della sua attendibilità, al<br />

fine di vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili<br />

in ordine alla verità <strong>dei</strong> fatti narrati.<br />

Viceversa l’affidamento riposto sulla fonte<br />

informativa non ufficiale è a suo rischio, perché<br />

egli ha il dovere di non appagarsi di notizie<br />

rese pubbliche da altre fonti informative<br />

senza esplicare alcun controllo, altrimenti le<br />

diverse fonti propalatrici delle notizie, attribuendosi<br />

reciproca credibilità, finirebbero per<br />

rinvenire l’attendibilità in se stesse.<br />

(Cassazione Sezione Terza Civile n. 2271 del<br />

4 febbraio 2005, pres. Vittoria, Rel. Chiarini).<br />

(da: http://www.legge-e-giustizia.it)<br />

La valutazione del titolo<br />

autonoma rispetto all’articolo<br />

In tema di azione di risarcimento <strong>dei</strong> danni da<br />

diffamazione a mezzo della stampa, presupposto<br />

per l’applicabilità della esimente dell’esercizio<br />

del diritto di cronaca è la continenza<br />

del fatto in esso, intesa in senso sostanziale (i<br />

fatti narrati debbono corrispondere alla verità,<br />

sia pure non assoluta, ma soggettiva) e formale<br />

(l’esposizione <strong>dei</strong> fatti deve avvenire in<br />

modo misurato, nel senso che deve essere<br />

contenuta negli spazi strettamente necessari),<br />

potendosi configurare una violazione del<br />

canone della continenza formale anche sulla<br />

base della considerazione autonoma del titolo<br />

di un articolo giornalistico rispetto al testo<br />

dell’articolo stesso.<br />

(Cass. civ. Sez. III, 05-04-2005, n. 7063; B.R.<br />

c. Editoriale Quotidiani s.r.l.; fonti Danno e resp.,<br />

2005, 792).<br />

Franco Abruzzo: “Legittimo pubblicare le intercettazioni che consentono<br />

di far luce sui retroscena delle scalate<br />

bancarie e societarie, ma va assicurato il diritto<br />

preventivo di difesa ai protagonisti delle intercettazioni”<br />

Roma, 3 gennaio <strong>2006</strong>. La procura di Milano<br />

ha aperto un fascicolo per rivelazione di atti<br />

coperti dal segreto d'ufficio in relazione all'articolo<br />

(a firma Gianluigi Nuzzi) comparso sul<br />

quotidiano Il Giornale in cui si riportavano le<br />

intercettazioni, a quanto si è appreso mai utilizzate<br />

ai fini dell'inchiesta sulla scalata ad<br />

Antonveneta, tra Giovanni Consorte e il segretario<br />

<strong>dei</strong> Ds Piero Fassino in particolare.<br />

In base all' articolo 326 del codice di procedura<br />

penale si deduce, quindi, che sia stato iscritto<br />

nel registro degli indagati l'autore dell' articolo<br />

in concorso con pubblici ufficiali per ora<br />

ignoti.<br />

“Il Parlamento intervenga con urgenza sulla<br />

questione delle intercettazioni telefoniche”: lo<br />

ha affermato il presidente del Senato, Marcello<br />

Pera, che ha aggiunto: ''Il problema delle intercettazioni<br />

telefoniche è sempre più grave e<br />

allarmante. Inutile accusare i giornali: tutti i<br />

giornalisti, in tutto il mondo, se hanno notizie,<br />

le pubblicano, come e quando ritengono di loro<br />

convenienza”.<br />

D’accordo con il presidente Pera si è dichiarato<br />

Franco Abruzzo, presidente dell’<strong>Ordine</strong><br />

<strong>dei</strong> giornalisti della Lombardia: “È legittimo<br />

pubblicare le intercettazioni che consentono<br />

di far luce sui retroscena delle scalate bancarie<br />

e societarie, ma va assicurato il diritto<br />

ORDINE 1 <strong>2006</strong><br />

preventivo di difesa ai protagonisti delle intercettazioni.<br />

Il rispetto del diritto di difesa significa<br />

soprattutto rispetto della dignità delle persone,<br />

che sono estranee alle inchieste penali,<br />

ma anche di chi vi è coinvolto sul presupposto<br />

che un’informazione di garanzia non è<br />

una condanna e che la presunzione di innocenza<br />

è un valore costituzionale. Il problema<br />

è davvero la normativa, che oggi consente intercettazioni<br />

a grappolo”.<br />

“Dietro le scalate bancarie e societarie – ha<br />

INTERCETTAZIONI/ ABRUZZO:<br />

“VIA I SEGRETI ISTRUTTORI”<br />

Milano, 5 gennaio 2005. "Serve una legge di un solo articolo che abolisca i segreti istruttori<br />

in vigore, i quali sono inutili perché vengono sistematicamente violati da una pluralità<br />

di soggetti pubblici". E questa la proposta del presidente dell'<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong><br />

della Lombardia, Franco Abruzzo. "La nuova legge - sostiene Abruzzo - dovrebbe dire<br />

che è vietato pubblicare soltanto quegli atti processuali sui quali il giudice abbia deciso<br />

di apporre il vincolo temporaneo di segretezza. La nuova legge - secondo il presidente<br />

dell'<strong>Ordine</strong> lombardo - dovrebbe dire anche che i cronisti giudiziari, come mediatori<br />

intellettuali fra i fatti e la pubblica opinione, hanno il diritto di estrarre copia degli atti<br />

processuali depositati in cancelleria al termine della varie fasi istruttorie". Per Abruzzo,<br />

"l'abolizione del segreto istruttorio cancellerebbe le corsie preferenziali alle informazione<br />

nella fase delle indagini istruttorie".<br />

(ANSA)<br />

precisato Abruzzo - si nascondono lotte di<br />

potere che possono sconvolgere gli equilibri<br />

politici del Paese. È giusto che i cittadini sappiano.<br />

I giornalisti hanno il dovere e l’obbligo<br />

di accertare i fatti e di non pubblicare notizie<br />

del diavolo, ma soprattutto di non combattere<br />

guerre per conto terzi. I cronisti, comunque,<br />

non sono custodi del segreto istruttorio: questo<br />

compito spetta ad altri soggetti (pubblici)”.<br />

Abruzzo ha aggiunto: “Mi auguro che il<br />

Parlamento intervenga soltanto sulla normativa<br />

delle intercettazioni e che non riprenda<br />

l’esame <strong>dei</strong> 14 articoli del disegno di legge<br />

(varato dal Governo il 9 settembre 2005 ed<br />

all’esame del Senato) sulle “Disposizioni in<br />

materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali<br />

e di pubblicità negli atti del fascicolo<br />

del pubblico ministero e del difensore”. Quei<br />

14 articoli, una volta diventati legge, decreterebbero<br />

la fine della cronaca giudiziaria. Si<br />

tornerebbe alla legislazione del 1930: verrebbe,<br />

infatti introdotto il divieto di pubblicazione<br />

‘anche parziale o per riassunto o nel<br />

contenuto, di atti di indagine preliminare,<br />

nonché di quanto acquisito al fascicolo del<br />

pubblico ministero o del difensore, anche se<br />

non sussiste più il segreto, fino a che non<br />

siano concluse le indagini preliminari ovvero<br />

fino al termine dell'udienza preliminare... È in<br />

ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale<br />

o per riassunto della documentazione,<br />

degli atti e <strong>dei</strong> contenuti relativi a conversazioni<br />

o a flussi di comunicazioni informatiche<br />

o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione’.<br />

Con queste clausole in vigore, i quotidiani<br />

non avrebbero potuto pubblicare le conversazioni<br />

telefoniche (intercettate dalla polizia<br />

giudiziaria) tra il governatore di Bankitalia<br />

Fazio e il banchiere Fiorani”.<br />

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