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Novembre-Dicembre 2006 - Ordine dei Giornalisti

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Da Tabloid numero 3 del 1997<br />

Gramsci: “No alla praticaccia,<br />

il giornalismo<br />

è da insegnare”<br />

di Emilio Pozzi<br />

“Scuole di giornalismo - Nella ‘Nuova antologia’ del 1° luglio<br />

1928 è pubblicato con questo titolo un articolo di<br />

Ermanno Amicucci che forse in seguito è stato pubblicato<br />

in volume con altri. L’articolo è interessante per le informazioni<br />

e gli spunti che offre. E da rilevare tuttavia che in<br />

Italia la quistione è molto più complessa da risolvere di<br />

quanto non paia leggendo questo articolo ed è da credere<br />

che i risultati delle iniziative scolastiche non possono essere<br />

molto grandi (almeno per ciò che riguarda il giornalismo<br />

tecnicamente inteso; le scuole di giornalismo saranno<br />

scuole di propaganda politica generale)”.<br />

Questa citazione è tratta da Quaderni del carcere di Antonio<br />

Gramsci e non lascia dubbi sul come il «prigioniero del regime<br />

fascista» nel campo della cultura e dell’informazione diffidi pregiudizialmente<br />

di ogni iniziativa di chi, nel 1925, ha ucciso la libertà<br />

di stampa. A questo punto, però, credo sia interessante,<br />

dal punto di vista <strong>dei</strong> giornalisti di oggi, leggere il seguito del<br />

saggio. Prosegue, intatti, Gramsci: “Il principio, però, che il<br />

giornalismo debba essere insegnato e che non sia razionale<br />

lasciare che il giornalista si formi da sé, casualmente,<br />

attraverso la ‘praticaccia’ è vitale e si andrà ‘sempre più<br />

imponendo a mano a mano che il giornalismo anche in<br />

Italia, diventerà un’industria più complessa e un organismo<br />

civile più responsabile’.<br />

Coloro che sostengono, ancora oggi, la populistica teoria <strong>dei</strong><br />

“giornalisti da marciapiede” - intesi come semplici e incolti ricercatori<br />

di notizie - sono consigliati di soffermarsi su queste righe<br />

di Gramsci. Continuiamo a leggere il suo testo che, è opportuno<br />

sottolinearlo, è scritto nel 1930. Dal carcere: “La quistione<br />

in Italia trova i suoi limiti nel fatto che non esistono<br />

grandi concentrazioni giornalistiche, per il decentramento<br />

della vita culturale nazionale. che i giornali sono molto pochi,<br />

e la massa <strong>dei</strong> lettori è scarsa”.<br />

Fermiamoci pure qui anche se le pagine dedicate da Gramsci<br />

ai problemi del giornalismo, toccando tutti i campi specifici, con<br />

acuta analisi da «addetto ai lavori», impossibilitato a esercitare,<br />

sono almeno 45. L’originale contributo gramsciano è inserito<br />

negli studi sul ruolo degli intellettuali e l’attività culturale in<br />

Italia. Quanti hanno ironizzato sul termine di «intellettuale organico»<br />

- e le voci più stizzite, come prevedibile, appartengono<br />

ai voltagabbana - farebbero bene a riguardare quelle pagine.<br />

Quanto ai giornalisti possono limitarsi a quelle 45 pagine<br />

segnalate poco sopra. La serenità di giudizio è la virtù di chi<br />

non ha paura di esprimere le proprie idee, pagando di persona,<br />

pronto però a ragionare sulle opinioni degli avversari, purché<br />

logiche ed efficaci per ottenere un risultato positivo. In questo<br />

caso il modo per migliorare la qualità della professione.<br />

VOCE “GIORNALE” DELLA “TRECCANI”<br />

Il giornalista abruzzese Cesare<br />

Amicucci fu il grande regista della<br />

stampa del regime fascista, segretario<br />

del Sindacato unico fascista <strong>dei</strong> giornalisti<br />

dal 1927 al 1932, poi direttore<br />

della Gazzetta del Popolo e infine del<br />

Corriere della Sera nel periodo<br />

1943/1945. Amicucci fu nel 1926 il promotore<br />

del primo contratto di lavoro<br />

giornalistico riconosciuto giuridicamente,<br />

dell’Inpgi, di un ufficio di collocamento<br />

per i giornalisti disoccupati, del<br />

Rd 384/1928 sull’Albo <strong>dei</strong> giornalisti e,<br />

nel 1929, anche della Scuola fascista<br />

Achille Starace<br />

(segretario del Pnf) premuto<br />

dagli editori e dai giornalisti<br />

napoletani chiude la<br />

Scuola di giornalismo di Roma.<br />

È il 23 giugno 1933<br />

Dalla scuola di Roma sono usciti giornalisti di prestigio come<br />

Vittorio Gorresio, Mario Pannunzio e Ugo Indrio. L’iniziativa, però,<br />

non era piaciuta agli editori, che dal 1932 erano obbligati dal contratto<br />

(l’ultimo firmato da Amicucci) ad assumere giornalisti professionisti<br />

e, quindi, anche gli allievi della Scuola di Roma e i laureati<br />

in Scienze politiche a indirizzo giornalistico di Perugia. Gli<br />

editori - che volevano riprendersi l’arbitrio di fare i giornalisti a<br />

prescindere dai titoli di studio - trovano ascolto in Achille Starace<br />

neosegretario del Pnf dal 1931. L’occasione per concludere la<br />

partita, come racconta Gallavotti, fu offerta ai primi del 1933 da<br />

Arturo Assante, segretario del sindacato napoletano <strong>dei</strong> giornalisti<br />

e poi direttore del Mattino, che bolla la Scuola come “inadeguata”.<br />

Il segretario del Sindacato unico fascista <strong>dei</strong> giornalisti,<br />

Aldo Valori, decide di chiudere la Scuola “dopo la constatazione<br />

dell’impossibilità di provvedere ai mezzi finanziari occorrenti”.<br />

Starace è d’accordo e fissa la data della chiusura nel 23 giugno<br />

1933. Il duce, giornalista che viene dalla gavetta, tace e acconsente.<br />

Amicucci e Bottai sono i grandi sconfitti. Mussolini ha compiuto<br />

l’ultima capriola, mettendo a tacere la sinistra del partito. Lo<br />

stesso Stato corporativo sopravvive a se stesso. Ugo Spirito,<br />

ideatore della “corporazione proprietaria”, viene tacciato di comunismo.<br />

Mussolini poi riprenderà questo discorso nel<br />

1943/1945 con la Rsi, ma ormai alla “socializzazione <strong>dei</strong> mezzi<br />

di produzione” non crede nessuno.<br />

È propaganda. Solo Amicucci, come direttore del Corriere della<br />

Sera, crede nella svolta della “Carta di Verona” del 1943. Il giornalista,<br />

nel 1945, è condannato a morte, ma la Cassazione commutò<br />

la condanna in 30 anni di carcere. Uscirà dal carcere nel<br />

1947 a seguito della legge sull’amnistia voluta dal guardasigilli<br />

Palmiro Togliatti (segretario del Pci).<br />

Amicucci illustra la svolta<br />

universitaria della professione<br />

sotto il regime di Mussolini.<br />

“Modello americano”<br />

e ricerca di modernità<br />

di durata breve (1930-1933)<br />

In Italia il primo passo verso<br />

un’istituzione giornalistica fu<br />

compiuto nel 1928, per interessamento<br />

dello stesso<br />

Sindacato nazionale <strong>dei</strong><br />

giornalisti, con l’istituzione di<br />

una cattedra di Storia del<br />

giornalismo e di Legislazione<br />

sulla stampa, interna<br />

e comparata alla facoltà fascista<br />

di Scienze politiche<br />

presso l’ università di Perugia.<br />

Seguì l’istituzione di<br />

corsi speciali all’Università di<br />

Ferrara, all’Università cattolica<br />

di Milano e all’Università<br />

di Trieste. Nel gennaio del<br />

1930 fu inaugurata a Roma<br />

la Scuola di giornalismo, fondata<br />

dal sindacato nazionale<br />

fascista <strong>dei</strong> giornalisti e con<br />

l’interessamento <strong>dei</strong> ministeri<br />

delle Corporazioni e<br />

dell’Educazione nazionale.<br />

La scuola comprende un<br />

corso biennale d’insegnamento,<br />

superato il quale gli<br />

studenti ricevono un diploma<br />

di giornalismo. “Con la scuola - scrive<br />

Eugenio Gallavotti in La Scuola fascista<br />

di Giornalismo, Sugar Edizioni<br />

1982 - il sindacato di Amicucci intendeva<br />

completare l’irregimentazione <strong>dei</strong><br />

giornalisti attraverso uno degli strumenti<br />

più congeniali al regime: l’educazione”.<br />

Amicucci nel 1926 aveva visitato la celebre<br />

scuola di giornalismo della<br />

Columbia University di New York, fondata<br />

nel 1903 da Joseph Pulitzer, e ne<br />

era rimasto affascinato. Amicucci ha<br />

compilato la voce “Giornale” dell’Enciclopedia<br />

Treccani (XVII volume), dove<br />

parla della “Scuola professionale di<br />

giornalismo” (voluta dal Sindacato e figlia<br />

del rd 2291/1929) e inaugurata nel<br />

gennaio 1930 a Roma (Piazza<br />

Colonna 366) da Bruno Bottai (ministro<br />

delle Corporazioni fino al 1932 e poi<br />

dell’Educazione nazionale, inventore<br />

nel 1926 dello Stato corporativo e leader,<br />

con Edmondo Rossoni, del “fascismo<br />

movimento” componente di sinistra<br />

del regime).<br />

Pubblichiamo qui sotto l’ultima parte<br />

del saggio.<br />

che, esistendo anche gli altri<br />

requisiti prescritti dal regolamento<br />

per l’albo professionale<br />

(regio decreto 26 febbraio<br />

1928, n. 384), in virtù<br />

del regio decreto 21 novembre<br />

1929 n. 2291, darà loro il<br />

diritto di essere iscritti nel<br />

ruolo <strong>dei</strong> giornalisti, senza i<br />

18 mesi di pratica redazionale.<br />

Inoltre, gli studenti della<br />

facoltà di Scienze politiche<br />

dell’università di Perugia,<br />

che vogliano conseguire la<br />

laurea “con indirizzo giornalistico”,<br />

devono frequentare<br />

per due anni, nei mesi di<br />

marzo, aprile, e maggio, le<br />

esercitazioni pratiche della<br />

Scuola di giornalismo di<br />

Roma, ottenendone un certificato<br />

di compiuto tirocinio.<br />

Con questo avranno la laurea<br />

che li abilita all’iscrizione<br />

nell’Albo <strong>dei</strong> giornalisti e<br />

quindi all’esercizio della professione.<br />

Ermanno Amicucci<br />

Risvolto paradossale:<br />

il tariffario dell’<strong>Ordine</strong> è in linea con l’Europa<br />

si ai liberi professionisti. Il giudice per legge non può prescindere<br />

dal parere di congruità. Ne tiene conto al 100% quando<br />

decide. Il nostro ufficio legale (avv. Luisella Nicosia) ha ottenuto<br />

decine di vittorie.<br />

Tra le tante sentenze pronunciate in questi anni a favore di<br />

molti colleghi le più significative riguardano l’accoglimento del<br />

principio di legge previsto dall’art. 2225 e seguenti del nostro<br />

Codice Civile, in base al quale, in assenza di accordo diverso,<br />

Il tariffario, varato ogni anno dal Consiglio nazionale, indicativo<br />

e non vincolante, è in linea con quel che vuole l’Europa. Gli<br />

altri Ordini sono in difetto e presto i loro tariffari verranno<br />

smantellati dalla Corte di Giustizia del Lussemburgo e<br />

dall’Antitrust. Il Tariffario ha valore quando il presidente<br />

dell’<strong>Ordine</strong> rilascia il parere di congruità (ex artt. 2233 Cc<br />

nonché 633-636 Cpc) ai colleghi, che hanno deciso di citare<br />

in giudizio gli editori, i quali riconoscono compensi vergognovanno<br />

applicate alle prestazioni giornalistiche le tariffe professionali,<br />

senza possibilità per il giudice di negarle, se non con<br />

adeguata motivazione.<br />

Circostanza importante, destinata, nel lungo periodo, a scoraggiare<br />

comportamenti di arbitrio e di unilateralità nella determinazione<br />

ex post <strong>dei</strong> compensi, così diffusa tra editori e<br />

committenti a danno e a scapito della professionalità <strong>dei</strong> giornalisti<br />

che operano come liberi professionisti.<br />

Codice Civile<br />

Articolo 2225. Corrispettivo.<br />

Il corrispettivo [c.c. 2222], se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo<br />

le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice [c.c. 1657] in relazione al risultato<br />

ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo [c.c. 1709, 1755, 2233].<br />

Articolo 2233. Compenso.<br />

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o<br />

gli usi, è determinato dal giudice, [sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista<br />

appartiene] [c.c. 1657, 1709, 1755, 2225] (1).<br />

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro<br />

della professione.<br />

Gli avvocati, i procuratori (2) e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare<br />

con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate<br />

al loro patrocinio, sotto pena di nullità [c.c. 1418] e <strong>dei</strong> danni.<br />

-----------------------<br />

(1) L’inciso deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo,<br />

disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali<br />

fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Le relative funzioni sono<br />

ora devolute ai Consigli degli ordini in virtù dell’art. 1, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382,<br />

recante norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni interne professionali. La<br />

Corte costituzionale, con sentenza 5-13 febbraio 1974, n. 32 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1974, n.<br />

48), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma in riferimento all’articolo<br />

24, comma secondo, Cost., all’articolo 3, comma primo, Cost. e all’articolo 101, comma<br />

secondo, Cost.<br />

(2) La L. 24 febbraio 1997, n. 27, ha soppresso l’albo <strong>dei</strong> procuratori legali ed ha disposto la<br />

sostituzione del termine “procuratore legale” con il termine “avvocato”.<br />

Codice di procedura civile<br />

Articolo 633. Condizioni di ammissibilità.<br />

Su domanda [c.p.c. 638] di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata<br />

quantità di cose fungibili [c.p.c. 639], o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile<br />

determinata, il giudice competente [c.p.c. 637] pronuncia ingiunzione di pagamento [c.p.c. 658]<br />

o di consegna:<br />

1. se del diritto fatto valere si dà prova scritta [c.c. 2699; c.p.c. 635];<br />

2. se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte<br />

da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari [c.p.c. 91] o da chiunque altro ha prestato<br />

la sua opera in occasione di un processo;<br />

3. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale,<br />

oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa<br />

legalmente approvata.<br />

L’ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da<br />

una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione<br />

o l’avveramento della condizione [c.c. 1359].<br />

Articolo 636. Parcella delle spese e prestazioni.<br />

Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell’articolo 633, la domanda [c.p.c. 638] deve essere accompagnata<br />

dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata<br />

dal parere della competente associazione professionale (1). Il parere non occorre se<br />

l’ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.<br />

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell’articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti<br />

della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.<br />

(1) Le associazioni professionali sono state soppresse dal D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n.<br />

369. Le relative funzioni sono ora devolute ai consigli degli ordini in virtù dell’art. 1, D.Lgs.Lgt.<br />

23 novembre 1944, n. 382.<br />

(leggi https://www.odg.mi.it/docview.aspDID=414 oppure https://www.odg.mi.it/docview.aspDID=504 oppure https://www.odg.mi.it/docview.aspDID=1858).<br />

ORDINE 1 <strong>2006</strong><br />

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