Novembre-Dicembre 2006 - Ordine dei Giornalisti
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Da Tabloid numero 3 del 1997<br />
Gramsci: “No alla praticaccia,<br />
il giornalismo<br />
è da insegnare”<br />
di Emilio Pozzi<br />
“Scuole di giornalismo - Nella ‘Nuova antologia’ del 1° luglio<br />
1928 è pubblicato con questo titolo un articolo di<br />
Ermanno Amicucci che forse in seguito è stato pubblicato<br />
in volume con altri. L’articolo è interessante per le informazioni<br />
e gli spunti che offre. E da rilevare tuttavia che in<br />
Italia la quistione è molto più complessa da risolvere di<br />
quanto non paia leggendo questo articolo ed è da credere<br />
che i risultati delle iniziative scolastiche non possono essere<br />
molto grandi (almeno per ciò che riguarda il giornalismo<br />
tecnicamente inteso; le scuole di giornalismo saranno<br />
scuole di propaganda politica generale)”.<br />
Questa citazione è tratta da Quaderni del carcere di Antonio<br />
Gramsci e non lascia dubbi sul come il «prigioniero del regime<br />
fascista» nel campo della cultura e dell’informazione diffidi pregiudizialmente<br />
di ogni iniziativa di chi, nel 1925, ha ucciso la libertà<br />
di stampa. A questo punto, però, credo sia interessante,<br />
dal punto di vista <strong>dei</strong> giornalisti di oggi, leggere il seguito del<br />
saggio. Prosegue, intatti, Gramsci: “Il principio, però, che il<br />
giornalismo debba essere insegnato e che non sia razionale<br />
lasciare che il giornalista si formi da sé, casualmente,<br />
attraverso la ‘praticaccia’ è vitale e si andrà ‘sempre più<br />
imponendo a mano a mano che il giornalismo anche in<br />
Italia, diventerà un’industria più complessa e un organismo<br />
civile più responsabile’.<br />
Coloro che sostengono, ancora oggi, la populistica teoria <strong>dei</strong><br />
“giornalisti da marciapiede” - intesi come semplici e incolti ricercatori<br />
di notizie - sono consigliati di soffermarsi su queste righe<br />
di Gramsci. Continuiamo a leggere il suo testo che, è opportuno<br />
sottolinearlo, è scritto nel 1930. Dal carcere: “La quistione<br />
in Italia trova i suoi limiti nel fatto che non esistono<br />
grandi concentrazioni giornalistiche, per il decentramento<br />
della vita culturale nazionale. che i giornali sono molto pochi,<br />
e la massa <strong>dei</strong> lettori è scarsa”.<br />
Fermiamoci pure qui anche se le pagine dedicate da Gramsci<br />
ai problemi del giornalismo, toccando tutti i campi specifici, con<br />
acuta analisi da «addetto ai lavori», impossibilitato a esercitare,<br />
sono almeno 45. L’originale contributo gramsciano è inserito<br />
negli studi sul ruolo degli intellettuali e l’attività culturale in<br />
Italia. Quanti hanno ironizzato sul termine di «intellettuale organico»<br />
- e le voci più stizzite, come prevedibile, appartengono<br />
ai voltagabbana - farebbero bene a riguardare quelle pagine.<br />
Quanto ai giornalisti possono limitarsi a quelle 45 pagine<br />
segnalate poco sopra. La serenità di giudizio è la virtù di chi<br />
non ha paura di esprimere le proprie idee, pagando di persona,<br />
pronto però a ragionare sulle opinioni degli avversari, purché<br />
logiche ed efficaci per ottenere un risultato positivo. In questo<br />
caso il modo per migliorare la qualità della professione.<br />
VOCE “GIORNALE” DELLA “TRECCANI”<br />
Il giornalista abruzzese Cesare<br />
Amicucci fu il grande regista della<br />
stampa del regime fascista, segretario<br />
del Sindacato unico fascista <strong>dei</strong> giornalisti<br />
dal 1927 al 1932, poi direttore<br />
della Gazzetta del Popolo e infine del<br />
Corriere della Sera nel periodo<br />
1943/1945. Amicucci fu nel 1926 il promotore<br />
del primo contratto di lavoro<br />
giornalistico riconosciuto giuridicamente,<br />
dell’Inpgi, di un ufficio di collocamento<br />
per i giornalisti disoccupati, del<br />
Rd 384/1928 sull’Albo <strong>dei</strong> giornalisti e,<br />
nel 1929, anche della Scuola fascista<br />
Achille Starace<br />
(segretario del Pnf) premuto<br />
dagli editori e dai giornalisti<br />
napoletani chiude la<br />
Scuola di giornalismo di Roma.<br />
È il 23 giugno 1933<br />
Dalla scuola di Roma sono usciti giornalisti di prestigio come<br />
Vittorio Gorresio, Mario Pannunzio e Ugo Indrio. L’iniziativa, però,<br />
non era piaciuta agli editori, che dal 1932 erano obbligati dal contratto<br />
(l’ultimo firmato da Amicucci) ad assumere giornalisti professionisti<br />
e, quindi, anche gli allievi della Scuola di Roma e i laureati<br />
in Scienze politiche a indirizzo giornalistico di Perugia. Gli<br />
editori - che volevano riprendersi l’arbitrio di fare i giornalisti a<br />
prescindere dai titoli di studio - trovano ascolto in Achille Starace<br />
neosegretario del Pnf dal 1931. L’occasione per concludere la<br />
partita, come racconta Gallavotti, fu offerta ai primi del 1933 da<br />
Arturo Assante, segretario del sindacato napoletano <strong>dei</strong> giornalisti<br />
e poi direttore del Mattino, che bolla la Scuola come “inadeguata”.<br />
Il segretario del Sindacato unico fascista <strong>dei</strong> giornalisti,<br />
Aldo Valori, decide di chiudere la Scuola “dopo la constatazione<br />
dell’impossibilità di provvedere ai mezzi finanziari occorrenti”.<br />
Starace è d’accordo e fissa la data della chiusura nel 23 giugno<br />
1933. Il duce, giornalista che viene dalla gavetta, tace e acconsente.<br />
Amicucci e Bottai sono i grandi sconfitti. Mussolini ha compiuto<br />
l’ultima capriola, mettendo a tacere la sinistra del partito. Lo<br />
stesso Stato corporativo sopravvive a se stesso. Ugo Spirito,<br />
ideatore della “corporazione proprietaria”, viene tacciato di comunismo.<br />
Mussolini poi riprenderà questo discorso nel<br />
1943/1945 con la Rsi, ma ormai alla “socializzazione <strong>dei</strong> mezzi<br />
di produzione” non crede nessuno.<br />
È propaganda. Solo Amicucci, come direttore del Corriere della<br />
Sera, crede nella svolta della “Carta di Verona” del 1943. Il giornalista,<br />
nel 1945, è condannato a morte, ma la Cassazione commutò<br />
la condanna in 30 anni di carcere. Uscirà dal carcere nel<br />
1947 a seguito della legge sull’amnistia voluta dal guardasigilli<br />
Palmiro Togliatti (segretario del Pci).<br />
Amicucci illustra la svolta<br />
universitaria della professione<br />
sotto il regime di Mussolini.<br />
“Modello americano”<br />
e ricerca di modernità<br />
di durata breve (1930-1933)<br />
In Italia il primo passo verso<br />
un’istituzione giornalistica fu<br />
compiuto nel 1928, per interessamento<br />
dello stesso<br />
Sindacato nazionale <strong>dei</strong><br />
giornalisti, con l’istituzione di<br />
una cattedra di Storia del<br />
giornalismo e di Legislazione<br />
sulla stampa, interna<br />
e comparata alla facoltà fascista<br />
di Scienze politiche<br />
presso l’ università di Perugia.<br />
Seguì l’istituzione di<br />
corsi speciali all’Università di<br />
Ferrara, all’Università cattolica<br />
di Milano e all’Università<br />
di Trieste. Nel gennaio del<br />
1930 fu inaugurata a Roma<br />
la Scuola di giornalismo, fondata<br />
dal sindacato nazionale<br />
fascista <strong>dei</strong> giornalisti e con<br />
l’interessamento <strong>dei</strong> ministeri<br />
delle Corporazioni e<br />
dell’Educazione nazionale.<br />
La scuola comprende un<br />
corso biennale d’insegnamento,<br />
superato il quale gli<br />
studenti ricevono un diploma<br />
di giornalismo. “Con la scuola - scrive<br />
Eugenio Gallavotti in La Scuola fascista<br />
di Giornalismo, Sugar Edizioni<br />
1982 - il sindacato di Amicucci intendeva<br />
completare l’irregimentazione <strong>dei</strong><br />
giornalisti attraverso uno degli strumenti<br />
più congeniali al regime: l’educazione”.<br />
Amicucci nel 1926 aveva visitato la celebre<br />
scuola di giornalismo della<br />
Columbia University di New York, fondata<br />
nel 1903 da Joseph Pulitzer, e ne<br />
era rimasto affascinato. Amicucci ha<br />
compilato la voce “Giornale” dell’Enciclopedia<br />
Treccani (XVII volume), dove<br />
parla della “Scuola professionale di<br />
giornalismo” (voluta dal Sindacato e figlia<br />
del rd 2291/1929) e inaugurata nel<br />
gennaio 1930 a Roma (Piazza<br />
Colonna 366) da Bruno Bottai (ministro<br />
delle Corporazioni fino al 1932 e poi<br />
dell’Educazione nazionale, inventore<br />
nel 1926 dello Stato corporativo e leader,<br />
con Edmondo Rossoni, del “fascismo<br />
movimento” componente di sinistra<br />
del regime).<br />
Pubblichiamo qui sotto l’ultima parte<br />
del saggio.<br />
che, esistendo anche gli altri<br />
requisiti prescritti dal regolamento<br />
per l’albo professionale<br />
(regio decreto 26 febbraio<br />
1928, n. 384), in virtù<br />
del regio decreto 21 novembre<br />
1929 n. 2291, darà loro il<br />
diritto di essere iscritti nel<br />
ruolo <strong>dei</strong> giornalisti, senza i<br />
18 mesi di pratica redazionale.<br />
Inoltre, gli studenti della<br />
facoltà di Scienze politiche<br />
dell’università di Perugia,<br />
che vogliano conseguire la<br />
laurea “con indirizzo giornalistico”,<br />
devono frequentare<br />
per due anni, nei mesi di<br />
marzo, aprile, e maggio, le<br />
esercitazioni pratiche della<br />
Scuola di giornalismo di<br />
Roma, ottenendone un certificato<br />
di compiuto tirocinio.<br />
Con questo avranno la laurea<br />
che li abilita all’iscrizione<br />
nell’Albo <strong>dei</strong> giornalisti e<br />
quindi all’esercizio della professione.<br />
Ermanno Amicucci<br />
Risvolto paradossale:<br />
il tariffario dell’<strong>Ordine</strong> è in linea con l’Europa<br />
si ai liberi professionisti. Il giudice per legge non può prescindere<br />
dal parere di congruità. Ne tiene conto al 100% quando<br />
decide. Il nostro ufficio legale (avv. Luisella Nicosia) ha ottenuto<br />
decine di vittorie.<br />
Tra le tante sentenze pronunciate in questi anni a favore di<br />
molti colleghi le più significative riguardano l’accoglimento del<br />
principio di legge previsto dall’art. 2225 e seguenti del nostro<br />
Codice Civile, in base al quale, in assenza di accordo diverso,<br />
Il tariffario, varato ogni anno dal Consiglio nazionale, indicativo<br />
e non vincolante, è in linea con quel che vuole l’Europa. Gli<br />
altri Ordini sono in difetto e presto i loro tariffari verranno<br />
smantellati dalla Corte di Giustizia del Lussemburgo e<br />
dall’Antitrust. Il Tariffario ha valore quando il presidente<br />
dell’<strong>Ordine</strong> rilascia il parere di congruità (ex artt. 2233 Cc<br />
nonché 633-636 Cpc) ai colleghi, che hanno deciso di citare<br />
in giudizio gli editori, i quali riconoscono compensi vergognovanno<br />
applicate alle prestazioni giornalistiche le tariffe professionali,<br />
senza possibilità per il giudice di negarle, se non con<br />
adeguata motivazione.<br />
Circostanza importante, destinata, nel lungo periodo, a scoraggiare<br />
comportamenti di arbitrio e di unilateralità nella determinazione<br />
ex post <strong>dei</strong> compensi, così diffusa tra editori e<br />
committenti a danno e a scapito della professionalità <strong>dei</strong> giornalisti<br />
che operano come liberi professionisti.<br />
Codice Civile<br />
Articolo 2225. Corrispettivo.<br />
Il corrispettivo [c.c. 2222], se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo<br />
le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice [c.c. 1657] in relazione al risultato<br />
ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo [c.c. 1709, 1755, 2233].<br />
Articolo 2233. Compenso.<br />
Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o<br />
gli usi, è determinato dal giudice, [sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista<br />
appartiene] [c.c. 1657, 1709, 1755, 2225] (1).<br />
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro<br />
della professione.<br />
Gli avvocati, i procuratori (2) e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare<br />
con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate<br />
al loro patrocinio, sotto pena di nullità [c.c. 1418] e <strong>dei</strong> danni.<br />
-----------------------<br />
(1) L’inciso deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell’ordinamento corporativo,<br />
disposta con R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali<br />
fasciste, disposta con D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369. Le relative funzioni sono<br />
ora devolute ai Consigli degli ordini in virtù dell’art. 1, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382,<br />
recante norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni interne professionali. La<br />
Corte costituzionale, con sentenza 5-13 febbraio 1974, n. 32 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1974, n.<br />
48), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma in riferimento all’articolo<br />
24, comma secondo, Cost., all’articolo 3, comma primo, Cost. e all’articolo 101, comma<br />
secondo, Cost.<br />
(2) La L. 24 febbraio 1997, n. 27, ha soppresso l’albo <strong>dei</strong> procuratori legali ed ha disposto la<br />
sostituzione del termine “procuratore legale” con il termine “avvocato”.<br />
Codice di procedura civile<br />
Articolo 633. Condizioni di ammissibilità.<br />
Su domanda [c.p.c. 638] di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata<br />
quantità di cose fungibili [c.p.c. 639], o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile<br />
determinata, il giudice competente [c.p.c. 637] pronuncia ingiunzione di pagamento [c.p.c. 658]<br />
o di consegna:<br />
1. se del diritto fatto valere si dà prova scritta [c.c. 2699; c.p.c. 635];<br />
2. se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte<br />
da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari [c.p.c. 91] o da chiunque altro ha prestato<br />
la sua opera in occasione di un processo;<br />
3. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale,<br />
oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa<br />
legalmente approvata.<br />
L’ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da<br />
una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione<br />
o l’avveramento della condizione [c.c. 1359].<br />
Articolo 636. Parcella delle spese e prestazioni.<br />
Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell’articolo 633, la domanda [c.p.c. 638] deve essere accompagnata<br />
dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata<br />
dal parere della competente associazione professionale (1). Il parere non occorre se<br />
l’ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.<br />
Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell’articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti<br />
della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.<br />
(1) Le associazioni professionali sono state soppresse dal D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n.<br />
369. Le relative funzioni sono ora devolute ai consigli degli ordini in virtù dell’art. 1, D.Lgs.Lgt.<br />
23 novembre 1944, n. 382.<br />
(leggi https://www.odg.mi.it/docview.aspDID=414 oppure https://www.odg.mi.it/docview.aspDID=504 oppure https://www.odg.mi.it/docview.aspDID=1858).<br />
ORDINE 1 <strong>2006</strong><br />
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