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Etica della responsabilità - Grande Oriente d'Italia

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• 70 •pressa o cancellata da nessuna disposizioneeteronoma, che non elimini al contempoanche la libertà dell’essereumano o la sua stessa esistenza.Lo Stato laico e democratico,proprio per il suocarattere rispettoso ditutte le soggettività individualiumane, deve consentireuna permanentericerca di verità in perennecrescita cumulativaed essere disponibile allacontinua revisione, allaluce del dubbio, di ogniverità, provvisoriamenteraggiunta. Sulla base delledefinizioni di laicità sopraindividuate lo Stato laiconon può essere che quelloStato che riconosce in tema di scelte morali,soggettive, opinabili la piena sovranitàdel singolo individuo umano e, conseguentemente,non impone proprie visioni moralie del mondo, ma si limita acircoscrivere e tutelare spazi di autonomia,entro i quali il singolo essere umano possaliberamente compiere le proprie discrezionaliscelte, secondo le proprie personalipreferenze. Nessuna etica o religione diStato, dunque, si addice allo Stato laico eneppure lo Stato etico, di triste memoria,può essere considerato compatibile con lalaicità dello Stato.La laicità dello Stato comporta spazi liberidi autonomia per i singoli esseri umaniin ogni materia di riflessione ed in ogni attivitàcomportamentale, ma, in particolare,tali spazi debbono trovare rilevante tutelaquando riguardano ambiti esistenziali eccezionalmentesensibili,quali sono, appunto,quelli riguardanti la vitae la morte dell’essereumano. Un ambito deveessere considerato tantopiù sensibile, quantomaggiore è il misteroche lo avvolge ed opinabili,incerte, soggettive,relative le risposte chefornisce alle domandeesistenziali. Non casualmentein questi ambiti ildiritto consente ai singoliindividui delle modalitàeccezionali di fugadalla disciplina normativavigente, quale deveessere considerato l’istituto dell’obiezionedi coscienza. Ma se l’obiezione di coscienzaconsente al singolo individuo di sottrarsiad un diritto generalmente vigente, in materieevidentemente incerte, ragioni dieconomia del diritto oltre che di opportunitàetica, consigliano di invertire il rapportoe di prevedere l’autodisciplina, ladelega normativa all’individuo stesso giàdirettamente nella regolamentazione generaledi tali materie. Non ha senso in materieeccezionali prevedere eccezioni, benpiù sensato è prevedere l’eccezione comenorma generale, come normalità.Un diritto in funzione <strong>della</strong> tutela di liberispazi di scelta soggettiva non configurai comportamenti come leciti odilleciti, ma si limita a circoscrivere i confini2/2010HIRAM

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