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Etica della responsabilità - Grande Oriente d'Italia

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• 77 •La commensalità abituale, L.I. Fragaledel 1865, in vigore fino al 1942 e come,anche in questo caso, i motivi fossero equiparatia quelli per l’astensionedi cui all’art. 119. Dunque incaso di abituale commensalitàl’astensione sarebbe rimessaalla coscienza delgiudice. E solo a questa,dato che parrebbe invasivauna presunzione iuris et deiure dell’effettiva partecipazionealle pur numerosissimeriunioni convivialimassoniche, se pure solo aquelle poche obbligatorie,con cadenza annuale (talidovrebbero essere infatti taluneagapi, ma tra la disposizione“latomistica” e ildato di fatto molto può correre),né sarebbe molto piùcoscienziosa, in questo caso, una più debolepresunzione iuris tantum: tutto perciò è lasciatoal caso concreto e alla discrezionalitàdel giudice stesso. Nella prima parte delsecondo comma, inoltre, si legge: “in ognialtro caso in cui esistono gravi ragioni diconvenienza, il giudice può richiedere alcapo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi[...]”, e l’articolo testé esaminatoestende manifestamente il suo effetto allealtre precise ipotesi degli articoli 52 e 73dello stesso codice, che infatti lo richiamanoper disciplinare da una parte la ricusazionedel giudice e dall’altra le stesse duecircostanze riferite in relazione all’ufficiodel pubblico ministero, disponendo rispettivamentein ciascun comma iniziale:“nei casi in cui è fatto obbligo al giudicedi astenersi, ciascuna delle parti può propornela ricusazione mediante ricorso contenentei motivi specifici e imezzi di prova” e ancora“ai magistrati del pubblicoministero che intervengononel processocivile si applicano le disposizionidel presentecodice relative all’astensionedei giudici ma nonquelle relative alla ricusazione”.Le parti possonoperciò ricusare il giudicecivile per il fatto di commensalità,restando fermii motivi specifici e i mezzidi prova da produrre inricorso. Nello stessomodo in cui la ricusazionenon opera nei confronti<strong>della</strong> figura del p.m. è ambigual’ipotesi – invero assai invalsa in certa dottrinae, soprattutto, in ampi settori dell’opinionepubblica – di voler tener conto,a tutti costi ed in ogni occasione, dell’affiliazionemassonica non solo dei giudici ma,indiscriminatamente, di tutti i magistrati.Stabilisce invece l’attuale Codice di procedurapenale, all’art. 37, Ricusazione, che“il giudice può essere ricusato dalle parti:a) nei casi previsti dall’articolo 36 comma 1lettere a), b), c), d), e), f), g)” (casi specificiche in questo contesto non rilevano): èquindi esclusa l’estensione a tale disposizione<strong>della</strong> lettera h) dell’articolo 36, Astensione,secondo il quale “il giudice hal’obbligo di astenersi: [...] h) se esistonoaltre gravi ragioni di convenienza”.2/2010HIRAM

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