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Sinergie fra la Direttiva Quadro sulle Acque e le Direttive ... - Ispra

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anche sul<strong>la</strong> base degli indirizzi espressi nel D.M. 3 settembre 2002 «Linee guida per <strong>la</strong> gestione deiSiti Natura 2000»; al<strong>le</strong> Regioni spetta l’artico<strong>la</strong>zione in criteri minimi uniformi per <strong>la</strong> definizione del<strong>le</strong>misure di conservazione a) validi per tutte <strong>le</strong> tipologie di ZPS e b) validi per specifiche tipologie diZPS. In partico<strong>la</strong>re, il D.M. sui criteri minimi di conservazione riporta specifiche misure riferite al<strong>le</strong>tipologie ambientali “zone umide” e “ambienti fluviali”; tali indicazioni risultano partico<strong>la</strong>rmente utilie appropriati per <strong>la</strong> definizione degli obiettivi di conservazione a sca<strong>la</strong> di distretto idrografico.3.4 I procedimenti di valutazione dei Piani: Valutazione di Incidenza eValutazione Ambienta<strong>le</strong> StrategicaLa Valutazione di Incidenza è un procedimento valutativo introdotto dall’art. 6 del<strong>la</strong> Dir. “Habitat”e recepito nell’art 5 del D.P.R. 357/97 e smi. il cui scopo è quello di garantire che qualsiasipiano/progetto che possa avere influenza sugli obiettivi di conservazione del<strong>la</strong> Rete Natura2000 sia valutato tenendo in considerazione gli obiettivi del<strong>la</strong> direttiva “Habitat”, <strong>la</strong> coerenzadel<strong>la</strong> Rete Natura 2000 e lo stato di conservazione dei siti: qualsiasi piano o progetto nondirettamente connesso e necessario al<strong>la</strong> gestione del sito ma che possa avere incidenze significativesu ta<strong>le</strong> sito, singo<strong>la</strong>rmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto diuna opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazionedel medesimo. Il proponente redige uno Studio di Incidenza volto ad individuare evalutare i principali effetti che il piano/programma può avere sui Siti Natura 2000, tenuto contodegli obiettivi di conservazione dei medesimi. I contenuti dello Studio sono riportati in All. Ib.La Valutazione Ambienta<strong>le</strong> Strategica (VAS), introdotta dal<strong>la</strong> Dir. 2001/42/CE “Concernente<strong>la</strong> valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente ha come obiettivo(art. 1) quello “di garantire un e<strong>le</strong>vato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazionedi considerazioni ambientali all’atto dell’e<strong>la</strong>borazione e dell’adozione di pianie programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibi<strong>le</strong>, assicurando che, ai sensi del<strong>la</strong> presentedirettiva, venga effettuata <strong>la</strong> valutazione ambienta<strong>le</strong> di determinati piani e programmi chepossono avere effetti significativi sull’ambiente”.Il recepimento naziona<strong>le</strong> è avvenuto con il D.Lgs 152/2006 (parte II), modificato con il D.Lgs.4/2008. In partico<strong>la</strong>re l’art.6 “Oggetto del<strong>la</strong> disciplina” specifica che “1. La valutazione ambienta<strong>le</strong>strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambientee sul patrimonio cultura<strong>le</strong>. 2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuatauna valutazione per tutti i piani e i programmi: a)(….);b) per i quali, in considerazionedei possibili impatti <strong>sul<strong>le</strong></strong> finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezionespecia<strong>le</strong> per <strong>la</strong> conservazione degli uccelli selvatici e quelli c<strong>la</strong>ssificati come siti di importanzacomunitaria per <strong>la</strong> protezione degli habitat naturali e del<strong>la</strong> flora e del<strong>la</strong> fauna selvatica, si ritienenecessaria una valutazione d’incidenza ai sensi dell’articolo 5 del decreto del Presidentedel<strong>la</strong> Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni”.Il c. 1 dell’art. 66 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che “I piani di bacino, prima del<strong>la</strong> loro approvazione,sono sottoposti a valutazione ambienta<strong>le</strong> strategica (VAS) in sede stata<strong>le</strong>”; l’art.117. “Pianidi gestione e registro del<strong>le</strong> aree protette” stabilisce al c. 1 che “Per ciascun distretto idrografico èadottato un Piano di gestione, che rappresenta artico<strong>la</strong>zione interna del Piano di bacino distrettua<strong>le</strong>di cui all’articolo 65. Il Piano di gestione costituisce pertanto piano stralcio del Piano di bacinoe viene adottato e approvato secondo <strong>le</strong> procedure stabilite per quest’ultimo dall’articolo 66”.L’e<strong>la</strong>borato tecnico fondamenta<strong>le</strong> del<strong>la</strong> VAS è costituito dal Rapporto Ambienta<strong>le</strong> (art. 13 e Al<strong>le</strong>-20

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