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Sinergie fra la Direttiva Quadro sulle Acque e le Direttive ... - Ispra

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– fiumi di dimensioni minori a 10 km 2 riconosciuti come siti di riferimento o come ambienti dipartico<strong>la</strong>re ri<strong>le</strong>vanza paesaggistica (D.M. 131/2008 All. I, A.1.2);– <strong>la</strong>ghi di superficie minore a 0,2 km 2 (A.2.2), se riconoscibili come ambienti di partico<strong>la</strong>re ri<strong>le</strong>vanzapaesaggistica;– ecosistemi di transizione di dimensioni inferiori a 0,5 km 2 “…qualora sussistano motivazioni ri<strong>le</strong>vantiai fini del<strong>la</strong> conservazione di habitat prioritari, eventualmente già tradotte in idonei strumentidi tute<strong>la</strong>, in applicazione di direttive Europee o disposizioni nazionali o regionali, o qualora sussistanoaltri motivi ri<strong>le</strong>vanti che giustifichino questa scelta”. Fra <strong>le</strong> motivazioni su cui basare ta<strong>le</strong>scelta vi è “l’appartenenza parzia<strong>le</strong> o tota<strong>le</strong> ad aree protette” (D.M. n. 131/2008 All. I, A.4.1).Al processo di tipizzazione deve seguire l’identificazione dei corpi idrici.I “corpi idrici” sono <strong>le</strong> unità a cui fare riferimento per definire <strong>la</strong> loro “..conformità con gliobiettivi ambientali” contenuti nel Dgls. 152/2006. Un corpo idrico è un e<strong>le</strong>mento distinto diacque superficiali a cui può essere attribuita una specifica c<strong>la</strong>sse di stato ecologico. I criteri perl’identificazione dei corpi idrici devono tenere conto principalmente del<strong>le</strong> differenze dello statodi qualità, del<strong>le</strong> pressioni esistenti sul territorio e dell’estensione del<strong>le</strong> aree protette. Gli obiettiviambientali e <strong>le</strong> misure di conservazione si applicano in base al<strong>le</strong> “caratteristiche” e al<strong>le</strong>“criticità” dei singoli corpi idrici e al<strong>la</strong> decrizione dello “stato” degli ecosistemi acquatici inessi presenti (sul<strong>la</strong> base dei risultati dei monitoraggi effettuati).Dato che l’identificazione di tutti gli e<strong>le</strong>menti come “corpi idrici” separati comporterebbenotevoli difficoltà tecniche, questo processo si applica a:– fiumi che hanno un bacino idrografico ≥ 10 km 2– <strong>la</strong>ghi/invasi di superficie ≥ 0,5 km 2– acque di transizione > 0,5 km 2Nel<strong>la</strong> delimitazione dei corpi idrici deve essere inoltre considerata <strong>la</strong> presenza di aree protette38 al fine di una individuazione raziona<strong>le</strong> del<strong>le</strong> misure da attuare per <strong>la</strong> realizzazione del<strong>la</strong>gestione integrata (D.M. n. 131/2008 All. I - B.3.4.2).Un e<strong>le</strong>mento di dimensioni minori a quel<strong>le</strong> su riportate deve essere identificato come un singolocorpo idrico nel caso in cui vi siano <strong>le</strong> condizioni 39 che interessano specificatamente <strong>le</strong> areeprotette o di pregio naturalistico e<strong>le</strong>ncate qui di seguito:– se il raggiungimento degli obiettivi di conservazione di un SIC/ZSC-ZPS dipende dal mantenimentoo dal miglioramento dello stato del<strong>le</strong> acque superficiali di ta<strong>le</strong> e<strong>le</strong>mento;38Vedi All. 9 del Dlgs. 152/2006, c.1: “Il registro del<strong>le</strong> aree protette comprende i seguenti tipi di aree protette:i) aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umanoii) aree designate per <strong>la</strong> protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico;iii) corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese <strong>le</strong> aree designate come acque di balneazione a norma del<strong>la</strong> direttiva76/160/CEE;iv) aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quel<strong>le</strong> designate come zone vulnerabili a norma del<strong>la</strong> direttiva91/676/CEE e <strong>le</strong> zone designate come aree sensibili a norma del<strong>la</strong> direttiva 91/271/CEE;v) aree designate per <strong>la</strong> protezione degli habitat e del<strong>le</strong> specie, nel<strong>le</strong> quali mantenere o migliorare lo stato del<strong>le</strong> acque èimportante per <strong>la</strong> loro protezione, compresi i siti pertinenti del<strong>la</strong> rete Natura 2000 istituiti a norma del<strong>la</strong> direttiva 79/409/CEEe 92/43/CEE, recepite rispettivamente con <strong>la</strong> Legge dell’11 febbraio 1992, n. 157 e con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357come modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120”.39Punto B.3.5.1, sez. B, All. 1 del D.M. 131/2008.57

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