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Guida "L'IVA nell'Unione Europea" - Liguria - Agenzia delle Entrate

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dentemente da dove il bene o il servizio sono utilizzati. L'originariaimpostazione era tendenzialmente rivolta ad un superamento, in unafase successiva (di cui si dirà appena sotto), del criterio di tassazione nelpaese di consumo, ma la realizzazione del principio di tassazione nelPaese di origine ha incontrato e continua ad incontrare numerosi ostacolidi natura applicativa, tanto è che la tassazione a destino continua adimprontare la disciplina <strong>delle</strong> transazioni cd. intracomunitarie, ovverosiagli scambi tra operatori economici stabiliti in Stati membri diversi dellaComunità. Il regime dell'IVA intracomunitaria (ad oggi, come si vedrà,transitorio, benché ormai quasi “maggiorenne”) si regge esattamente sulprincipio di destinazione: l'imposta pertiene allo Stato in cui risiede(fiscalmente) l'acquirente del bene ovvero il committente del servizio.Questo principio è destinato ad essere superato allorché si entreràfinalmente nella fase definitiva del Mercato Unico Europeo, al cuiinterno - costituendo l'Unione Europea ai fini IVA davvero un unico Paese- la tassazione avverrà all'origine: sarà lo Stato del cedente o delprestatore ad incamerare l'imposta, ma il diritto alla detrazione dell'IVApagata sarà riconosciuto anche ai soggetti (cessionari o committenti)3stabiliti in Stati membri diversi (cd. detrazione transfrontaliera) .Un processo effettivo di “omogeneizzazione” della normativa IVA tra gliStati membri della Comunità fu avviato con la Direttiva comunitaria77/388/CEE del 17 maggio 1977 (cd. VI Direttiva) che ha ridottodrasticamente il margine di discrezionalità precedentementericonosciuto agli Stati membri in sede di recepimento della normativacomunitaria ed ha dettato, altresì, regole di applicazione del tributouniformi per tutto il territorio comunitario, individuando i principifondamentali ed immutabili dell'imposta anche in materia di esenzioni.Oggi la VI Direttiva è stata superata dalla nuova Direttiva 2006/112/CE,pubblicata l'11 dicembre 2006 nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione1. Cosa è l'IVA3 Quindi, se un operatore soggetto passivo d'imposta in Italia cede beni ad un operatoreinglese, addebiterà IVA italiana sulla fattura di vendita e si renderà debitore dell'impostanei confronti dell'Erario italiano. Per contro l'operatore inglese che ha pagato l'imposta alcedente italiano potrà nel suo stesso Paese contabilizzare in detrazione dalla impostadovuta all'Erario inglese l'IVA esposta nella fattura italiana. Successivamente lo Statoitaliano restituirà a quello inglese l'imposta corrisposta dal cedente nazionale e detrattadall'acquirente inglese. Anche le modalità di realizzazione della deduzione transfrontalieracostituiscono un grosso ostacolo al processo di realizzazione del Mercato Unico, a causa<strong>delle</strong> attuali differenti regole applicative del diritto a detrazione nei singoli Stati membri edella presenza di limitazioni differenziate; senza parlare, poi, del problema concreto dicome far pervenire allo Stato in cui viene operata la detrazione l'importo esattodell'imposta pagata nello Stato membro in cui l'IVA è stata assolta.10

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