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Guida "L'IVA nell'Unione Europea" - Liguria - Agenzia delle Entrate

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Europea ed in vigore dal 1° gennaio 2007. Tale testo normativo hasostanzialmente riscritto per ragioni di chiarezza e razionalizzazione laVI Direttiva, al fine di tenere conto <strong>delle</strong> diverse modifiche intervenutenel corso degli anni, con l'intenzione di porre un punto fermo da cuipartire per la successiva evoluzione. Non sono state viceversa introdottemodifiche o innovazioni al meccanismo di funzionamento dell'impostacome delineato dalla VI Direttiva: ecco perché il nuovo testo èdenominato in gergo tecnico anche con il termine recast, ovverosiarefusione.1.2 Il meccanismo di funzionamento dell’imposta.Secondo i principi generali, l'IVA è un'imposta plurifase noncumulativa diretta a tassare i consumi, quali manifestazioneindiretta di capacità economica: colpisce i beni ed i servizi destinati alconsumo attraverso l'imposizione nelle varie fasi degli scambi con ilmetodo del “valore aggiunto”. I meccanismi applicativi dell'impostafanno sì che ad ogni passaggio non sia infatti colpito il valore pieno delloscambio, ma solo il valore aggiunto del bene o servizio scambiato:l'imposta si applica con un'aliquota proporzionale al prezzo di vendita deibeni e dei servizi ed è esigibile per “massa di operazioni”, ma previadetrazione dell'am-montare dell'imposta stessa che ha gravatodirettamente sul costo dei diversi elementi costitutivi del prezzo.Così, attraverso un sistema basato sull'istituto della rivalsa e su quellodella detrazione, l'imposta colpisce l'incremento del valore che unbene subisce nelle singole fasi della produzione e del commercio,fino ad incidere nei confronti del consumatore finale, su cui indefinitiva pesa l'onere del tributo. E' infatti il consumatore finale che,acquistando con IVA, non recupera l'imposta pagata al venditore e restal'unico soggetto inciso effettivamente dal tributo, che nei suoi confronti ècommisurato all'intero valore aggiunto creato nei diversi passaggi diproduzione e di commercializzazione del bene. Il consumatore finale è il“contribuente di fatto” dell'imposta.Tra i diversi metodi adottabili per tassare il valore aggiunto, il legislatorecomunitario ha sin da subito scelto come meccanismo generale quellodella detrazione “imposta da imposta”, riservando il metodo “baseda base” solo a particolari tipologie di operazioni. Ciò significa che labase imponibile del tributo è il corrispettivo “pieno” del bene ceduto o delservizio reso, ma per effetto del riconoscimento agli operatori economicidel diritto alla detrazione dell'IVA gravante sugli acquisti effettuati, il1. Cosa è l'IVA11

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