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Guida "L'IVA nell'Unione Europea" - Liguria - Agenzia delle Entrate

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3. Le regole di determinazione dell’imposta.Categorie di operazioni3. Le regole di determinazione dell’imposta. Categorie di operazioni3.1 La base imponibileIn linea generale l'IVA deve essere applicata sull'ammontare complessivodi tutto ciò che è dovuto al cedente o al prestatore qualecontroprestazione della cessione di beni o della prestazione di servizi. Labase imponibile è costituita, pertanto, dall'ammontare complessivo deicorrispettivi previsti contrattualmente, compresi gli oneri accessori.L'espresso riferimento ai corrispettivi pattuiti (“corrispettivi dovutisecondo le condizioni contrattuali”) fa chiaramente intendere che ladeterminazione della base imponibile è lasciata alla libera volontà <strong>delle</strong>parti.Il principio del corrispettivo pattuito patisce eccezioni solo per quelle26particolari ipotesi nelle quali non esiste un pattuito negoziale eriguardano:- le cessioni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblicaAutorità, in cui la base imponibile è costituita dall'indennizzodeterminato dall'autorità competente o dal prezzo di aggiudicazione;- la cessione gratuita di beni, l'autoconsumo, l'assegnazione dei beniai soci, le dazioni in pagamento e le permute, per le quali la baseimponibile è data dal valore normale <strong>delle</strong> singole operazioni;- altre fattispecie, in un’ottica antievasiva, in cui le cessioni e leprestazioni di servizi sono effettuate nei confronti di destinataricon cui sussistono legami familiari o altri stretti vincoli personali,gestionali, di associazione, di proprietà, finanziari o giuridici, in cuila base imponibile è pari al valore normale.Ai fini della Direttiva 2006/112, per «valore normale» s'intende l'interoimporto che l'acquirente o il destinatario, al medesimo stadio dicommercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o laprestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza,ad un cedente o prestatore indipendente nel territorio delloStato membro in cui l'operazione è imponibile per ottenere i beni oservizi in questione al momento di tale cessione o prestazione.26Cfr. art. 13 D.P.R. 633/1972.22

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