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Guida "L'IVA nell'Unione Europea" - Liguria - Agenzia delle Entrate

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24luogo di materiale utilizzo della prestazione .d - importazioni di beni - L'importazione di beni è effettuata nello Statomembro nel cui territorio si trova il bene nel momento in cui entra nellaComunità.Ai fini di una piena comprensione dei concetti qui riepilogati, concernenti illuogo di tassazione, in particolare <strong>delle</strong> cessioni di beni, va detto chel'articolo 10 del Trattato di Roma, istitutivo della CEE (Legge 14 ottobre1957, n. 1203), al concetto tradizionale di importazione ha affiancato ilnuovo concetto di “immissione in libera pratica”, che concerne l’introduzioneall'interno dell'Unione Europea di beni non destinati ad essereconsumati nel Paese di ingresso, bensì in un diverso Paese membro.La norma del Trattato, ribadita nell'art. 79 del Codice doganale comunitarioapprovato con Regolamento CEE 2913/1992, stabilisce infatti che sonoconsiderati “in libera pratica” in uno Stato membro i prodotti provenienti daPaesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalità diimportazione e riscossi i dazi doganali e le tasse equivalenti.Nella sostanza, l'immissione in libera pratica attribuisce la posizionedoganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria. Sidistingue dall'importazione definitiva, tuttavia, perché i beni introdotti allecondizioni sopra citate godono nel territorio nazionale di immissione dellasospensione del pagamento dell'IVA, nella misura in cui gli stessi siano25destinati a proseguire “tal quali” verso altri Stati membri dell'UnioneEuropea nell'ambito appunto di una transazione intracomunitaria.Più in particolare, le transazioni intracomunitarie (cessioni, acquisti,servizi) sono solo quelle compiute tra operatori economici residenti indiversi Stati membri dell'Unione Europea e che prevedono il trasferimentofisico di merce da un Paese membro all'altro. Esse, come accennato nelparagrafo iniziale, sono regolate dal principio di tassazione a destino: nelleoperazioni transfrontaliere lo Stato percettore dell'imposta non è, infatti,quello del cedente o prestatore, bensì quello dell'acquirente o committente.Questi avrà così facilità ad esercitare il proprio diritto alla detrazione, attesoche potrà scomputare dall'imposta dovuta all'Erario del Paese in cui risiedel'imposta della stessa “nazionalità”, benché assolta su acquisti effettuatipresso operatori di Stati membri differenti.24Si ricorda, in particolare che a decorrere dal 1° gennaio 2010, ci sarà un ribaltamentodella regola generale per cui le prestazioni di servizi saranno tassate, nei rapporti B2B, nelluogo in cui è stabilito il cessionario/committente.25Il significato del termine “tal quali” si trova all'art. 84, comma 3 del Codice doganalecomunitario 2913/1992, il quale afferma che sono tali le merci che non hanno subitoalcuna operazione di perfezionamento o di trasformazione.2. Le principali regole di applicazione dell’IVA21

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