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Guida "L'IVA nell'Unione Europea" - Liguria - Agenzia delle Entrate

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di imponibilità previsto per le operazioni cosiddette intracomunitarie.Esse hanno sostituito in ambito comunitario le tradizionali nozioni diesportazione e di importazione proprio a seguito dell'abbattimento <strong>delle</strong>barriere doganali tra i Paesi membri della attuale Unione europea: laddovein precedenza c'era una cessione all'esportazione dal 1993 vi è unacessione intracomunitaria; laddove vi fosse una importazione vi è unacquisto intracomunitario. Secondo le regole dettate dalla Direttiva112/2006, recepite in Italia dal combinato disposto degli articoli 7 e 67 DPR633/72 e 38 DL 331/93 (per le operazioni intracomunitarie), il luogo <strong>delle</strong>operazioni assoggettate ad imposta, al fine di stabilire in quale Paese andrà23versata l'imposta , è così da individuarsi:2. Le principali regole di applicazione dell’IVAa.1 cessioni di beni senza trasporto - Si considera come luogo dellacessio-ne, se il bene non viene spedito o trasportato, il luogo dove il bene sitrova al momento della cessione.a.2 cessioni di beni con trasporto - Si considera come luogo dellacessione, se il bene è spedito o trasportato dal fornitore, dall'acquirente oda un terzo, il luogo dove il bene si trova al momento iniziale dellaspedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente.b - acquisti intracomunitari di beni - È considerato luogo di acquistointracomunitario di beni il luogo in cui i beni si trovano al momentodell'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente.c - prestazioni di servizi - Il luogo di una prestazione di servizi è il luogo incui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica odispone di una stabile organizzazione a partire dalla quale la prestazione diservizi viene resa o, in mancanza di tale sede o di tale stabileorganizzazione, il luogo del suo domicilio o della sua residenza abituale.Tuttavia, rispetto a questo criterio generale di tassazione vi è una numerosaserie di eccezioni che, ai fini della tassazione, hanno riguardo al luogo dimateriale esecuzione di talune prestazioni, al luogo in cui si troval'immobile, alla tratta di trasporto effettuata sul territorio dello Stato, alluogo in cui è stabilito il cessionario o il committente, infine al23Pertanto, sussistendo il requisito della territorialità, unitamente agli altri, l'operazione èrilevante agli effetti dell'IVA: andrà fatturata, registrata e darà luogo a tutti gliadempimenti previsti dalla disciplina del tributo; se invece il presupposto territorialemanca, l'operazione è da considerarsi non rientrante nell'ambito di applicazione IVA inItalia, anche se occorrerà rilevarla in contabilità generale. Tuttavia la mancanza delrequisito territoriale non elide il diritto alla detrazione e all'eventuale rimborso dell'IVApagata sugli altri acquisti imponibili, qualora le operazioni effettuate fuori dal territoriodello Stato, se effettuate nel territorio stesso, darebbero diritto alla detrazionedell'imposta (articolo 19, comma 3, lettera b) del D.P.R. 633/1972).20

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