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Guida "L'IVA nell'Unione Europea" - Liguria - Agenzia delle Entrate

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un Paese membro istituisca in un diverso Paese una stabile organizzazione,esso (ovviamente per le sole operazioni che irradiano dalla stabileorganizzazione) diviene a tutti gli effetti soggetto residente anche in questosecondo Paese, in qualche modo duplicando la propria identificazione19fiscale . Valgono per le stabili organizzazioni tutte le considerazioni svoltesopra con riferimento agli operatori residenti, ad iniziare dalla necessità diidentificazione fiscale.2.5 Il luogo <strong>delle</strong> operazioni imponibili:il presupposto territorialeCome detto, una operazione è rilevante agli effetti dell'IVA solo se possiede,insieme agli altri requisiti, quello della territorialità: non basta infatti che isoggetti passivi d'imposta (imprenditori e professionisti) pongano in essereoperazioni rilevanti (cessioni di beni o prestazioni di servizi); è ancheindispensabile che le cessioni o le prestazioni siano effettuate nel territoriodi uno Stato membro. Stabilire il luogo <strong>delle</strong> operazioni imponibilisignifica pertanto individuare quale tra gli Stati membri sarà chiamato apercepire l'imposta gravante sulla operazione economica effettuata.20A far data dal 1° gennaio 1993 , nelle legislazioni di ciascun Paese, accanto21al concetto di “territorio dello Stato” è stato introdotto quello di “territorio22della Comunità” , per collocare nel suo ambito il nuovo presupposto19La stabile organizzazione è l’entità che attrae (o sottrae) parte <strong>delle</strong> operazioni (rilevanti aifini del tributo) alla sfera impositiva della “casa madre”, in quanto effettuate in un territoriodiverso da quello di identificazione primaria della stessa.20In Italia ciò è avvenuto con il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioninella Legge 29 ottobre 1993, n. 42721Agli effetti del decreto IVA per “Stato” o “territorio dello Stato” si intende il territoriosoggetto alla sovranità della Repubblica Italiana come definito dall'articolo 227 del trattatoistitutivo della Comunità europea. Sono pertanto esclusi dal territorio dello Stato il Comunedi Livigno, il Comune di Campione d'Italia, nonché le acque italiane del Lago di Lugano.Restano ovviamente esclusi dalla disciplina IVA anche i territori appartenenti alla Repubblicadi San Marino, alla Città del Vaticano, in quanto, pur facendo parte del territorio fisico, nonsono soggetti alla sovranità della Repubblica Italiana22Agli effetti del decreto IVA per “Comunità” o “territorio della Comunità” si intende l'insiemedei territori degli Stati membri della Unione Europea, composta dal 1 gennaio 2007 da 27Paesi, con la esclusione di taluni territori e la inclusione di altri (così, ad esempio, il Principatodi Monaco, è considerato compreso nel territorio della Francia, mentre le Antille olandesisono considerate territorio extracomunitario). I 27 Paesi membri sono (in ordine di ingressonella Comunità): Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Danimarca,Irlanda, Regno Unito, Grecia, Portogallo. Spagna, Austria, Finlandia, Svezia, Cipro, Estonia,Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia,Ungheria, Bulgaria e Romania.2. Le principali regole di applicazione dell’IVA19

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