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Guida "L'IVA nell'Unione Europea" - Liguria - Agenzia delle Entrate

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soggetti che esercitano un'attività economica in uno Stato membro dellaComunità ovvero in uno Stato in cui siano in vigore strumenti giuridici chedisciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta. Laprincipale innovazione di tale sistema rispetto al passato consiste nellapossibilità di adempiere gli obblighi od esercitare i diritti previsti in materiadi IVA registrandosi direttamente presso l'Amministrazionefinanziaria del Paese in cui gli obblighi e/o i diritti devono essere adempiutiovvero esercitati. Tale registrazione avviene presentando all'Ufficiofinanziario competente una dichiarazione di inizio attività, a seguito dellaquale l'operatore economico otterrà l'attribuzione di un numero di partita18Iva, che lo identificherà appunto come soggetto non residente .2. Le principali regole di applicazione dell’IVAIn alternativa alla identificazione diretta resta possibile ricorrere altradizionale istituto del rappresentante fiscale (per l'Italia si veda l'art.17, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972). La nomina del rappresentante, chepuò essere sia una persona fisica che una persona giuridica, secondo ladisciplina italiana deve essere comunicata all'altro contraente anteriormenteall'effettuazione <strong>delle</strong> operazioni rilevanti; inoltre, deve risultare daatto pubblico o da scrittura privata autenticata ovvero da lettera annotata inun apposito registro tenuto dagli Uffici locali dell'<strong>Agenzia</strong> <strong>delle</strong> <strong>Entrate</strong>.Diversa valenza rispetto agli istituti della identificazione diretta e dellarappresentanza fiscale ha nel sistema dell'IVA europea la nozione di stabileorganizzazione. L’istituzione di una stabile organizzazione in un Paese, daparte di un soggetto residente in un Paese diverso, viene presa in considerazioneprevalentemente per le prestazioni di servizi, in quanto, come sivedrà nei paragrafi seguenti, per le cessioni di beni le regole di imposizioneprescindono dalla residenza degli operatori economici.Secondo l'interpretazione data dalla Corte di Giustizia <strong>delle</strong> Comunitàeuropee, nel sistema IVA per stabile organizzazione deve intendersi uncentro di attività stabile diverso dalla sede economica del soggetto: unsoggetto con sede economica in un Paese dispone di una stabileorganizzazione in un Paese diverso allorché in questo secondo Paesecostituisca un centro di attività stabile che presenti un grado sufficientedi permanenza e una struttura idonea - sul piano <strong>delle</strong> risorse umane emateriali - a rendere possibili in modo autonomo le prestazioni di servizi cheda esso centro irradiano. Allorché il soggetto già stabilito ed identificato in18In Italia, l'identificazione diretta del soggetto non residente va effettuata presentandoun'apposita dichiarazione al Centro Operativo di Pescara. A tal fine va utilizzato il modelloANR/2 che può essere presentato direttamente o inviato a mezzo di raccomandata.18

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