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Guida "L'IVA nell'Unione Europea" - Liguria - Agenzia delle Entrate

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oneroso da un soggetto passivo, il loro ambito applicativo deve essereinterpretato restrittivamente, senza che si possa far ricorso ad una33interpretazione estensiva ovvero per analogia .3.4 Le operazioni non imponibiliA differenza <strong>delle</strong> esenzioni di cui al paragrafo precedente, quelle che illegislatore comunitario ha introdotto ai Capi da 4 a 10 del Titolo IX dellaDirettiva 2006/112 concernono prevalentemente le operazioni conl'Estero, ovverosia con Paesi e/o soggetti intracomunitari, e le cessioni cd.intracomunitarie, ovverosia poste in essere tra soggetti passivi di impostain due diversi Stati membri della UE: esse attuano il principio dellatassazione <strong>delle</strong> operazioni nel Paese di destinazione, con conseguente detassazione<strong>delle</strong> stesse nel Paese di origine. Questa categoria di operazioni,che in Italia sono qualificate come “non imponibili”, pur non scontando l'impostaa valle, consentono la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti.Le cessioni intracomunitarie di beniGli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati, fuori delloro rispettivo territorio ma nella Comunità, dal venditore, dall'acquirenteo per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo, o diun ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Statomembro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o deltrasporto dei beni.Tuttavia per usufruire del non assoggettamento è necessaria la presenzadei seguenti requisiti:35- l'acquirente è soggetto IVA nel proprio Stato membro ;- la prova del trasferimento del bene fuori dallo Stato membro diorigine (e del suo arrivo nello Stato di destinazione in cui l'acquirenteè soggetto IVA).Sono altresì non imponibili le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e lecessioni di prodotti assoggettati ad accisa, indipendentemente dallaqualità dei soggetti tra i quali avviene la trasazione (soggetto passivo oprivato consumatore), in quanto per queste cessioni opera sempre ilprincipio della tassazione a destino.33Questo principio è stato ribadito in numerose pronunce della Corte di Giustizia.34La Direttiva 2006/112 elenca le esenzioni, nell'accezione di operazioni non imponibili, negliartt. 138 e seguenti Cfr. artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. 633/1972; art. 41 del D.L. 331/1993.35Cfr. paragrafo: 2.3. La identificazione fiscale dei soggetti passivi.343. Le regole di determinazione dell’imposta. Categorie di operazioni25

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