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Guida "L'IVA nell'Unione Europea" - Liguria - Agenzia delle Entrate

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3.2 Le aliquote IVA 27Ciascuno Stato membro stabilisce la misura percentuale dell'aliquota28IVA ordinaria da applicare alla base imponibile <strong>delle</strong> cessioni di beni e<strong>delle</strong> prestazioni di servizi. Ogni Stato ha altresì la facoltà di adottare29una o due aliquote IVA ridotte non inferiori al 5%. Per espressaprevisione dell'art. 110 della Direttiva 2006/112, gli Stati membri che al1° gennaio 1991 applicavano aliquote ridotte inferiori al minimo30prescritto del 5% possono continuare ad applicarle . In Italia,attualmente, esistono due aliquote ridotte: al 4 ed al 10%. Le operazioniassoggettate a tali aliquote sono enumerate rispettivamente nelletabelle A, parte II e parte III allegate al DPR 633/72.Il Consiglio dell'Unione Europea durante la 2940ª sessione tenutasi a31Bruxelles il 5 maggio 2009 ha adottato la Direttiva 2009/47/CE checonsente - a titolo permanente - il ricorso facoltativo ad aliquote ridotteIVA per determinati servizi ad alta intensità di lavoro prestatilocalmente, compresi i servizi di ristorazione, per i quali non vi sonorischi di concorrenza sleale tra fornitori di servizi nei vari Stati membri.L'adozione della Direttiva fa seguito all'accordo politico raggiunto in sededi Consiglio il 10 marzo 2009. Il ricorso facoltativo ad aliquote IVA ridottein taluni settori, è uno degli interventi individuati nel piano di ripresaeconomica approvato dal Consiglio europeo di dicembre.Le attuali norme comunitarie sono il risultato di varie iniziative prese nelcorso degli anni, compresa la decisione del 1992 relativaall'armonizzazione <strong>delle</strong> aliquote IVA nel quadro del mercato unicodell'Unione Europea, la decisione del 2000 che autorizza l'applicazione dialiquote IVA ridotte per i servizi ad alta intensità di lavoro prestatilocalmente allo scopo di stimolare l'occupazione e le deroghe accordatenel 2004 ai nuovi Stati membri.27Cfr. art. 16 del D.P.R. 633/1972 e Tabella A, approvata con D.M. 28 febbraio 1985.28La percentuale dell' IVA ordinaria non può essere inferiore al 15% e superiore al 25%.29Le aliquote ridotte si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni diservizi <strong>delle</strong> categorie elencate nell'allegato III alla Direttiva 2006/112, ossia, inparticolare a: prodotti alimentari, erogazione di acqua, prodotti farmaceutici, apparecchimedici, trasporto di persone, fornitura di libri, diritto di uso di impianti sportivi, alloggiofornito da alberghi e simili.30Per conoscere il dettaglio <strong>delle</strong> aliquote IVA si può consultare il sito della CommissioneEuropea all'indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/ traders/vat_rates31Pubblicata su GUUE Serie L 116 del 9 maggio 2009.3. Le regole di determinazione dell’imposta. Categorie di operazioni23

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