Guida "L'IVA nell'Unione Europea" - Liguria - Agenzia delle Entrate
Guida "L'IVA nell'Unione Europea" - Liguria - Agenzia delle Entrate
Guida "L'IVA nell'Unione Europea" - Liguria - Agenzia delle Entrate
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
- i soggetti che esercitano contemporaneamente attività esenti e attivitàimponibili o assimilate (ad esempio, le attività non imponibili oconnesse a regimi speciali di applicazione dell'imposta) esercitano ladetrazione mediante l’applicazione di un calcolo pro-rata;- al contrario, i soggetti che esercitano contemporaneamente attivitànon soggette ad IVA (ovverosia carenti di uno dei presupposti diapplicazione dell'imposta) e attività imponibili o assimilate (adesempio, le attività non imponibili o connesse a regimi speciali diapplicazione dell'imposta) esercitano la detrazione mediante laapplicazione di un calcolo pro-quota.Il titolare del diritto alla detrazione può esercitarlo - alle condizioni e neilimiti sopra descritti - non oltre la dichiarazione relativa al secondoanno successivo a quello in cui il diritto stesso è sorto.Come detto, i soggetti di imposta che svolgono sia attività imponibili cheattività esenti, invece che procedere ad una difficile ripartizione analiticadegli acquisti a seconda della loro destinazione al servizio dell'attivitàimponibile ovvero di quella esente, applicano all'intero ammontare diimposta detraibile un meccanismo di calcolo pro-rata. Il pro-rata didetrazione risulta da una frazione che presenta i seguenti importi:a) al numeratore, l'importo totale del volume d'affari annuo, al nettodell'IVA, relativo alle operazioni che danno diritto a detrazione(operazioni imponibili ed operazioni non imponibili e assimilate);b) al denominatore, l'importo totale del volume d'affari annuo, alnetto dell'IVA, relativo alle operazioni che figurano al numeratore e43a quelle che non danno diritto a detrazione (operazioni esenti) .diritto alla detrazione dell'imposta; cessione di denaro o crediti in denaro (art. 2 comma 3lett. a); cessioni o conferimenti di aziende o rami aziendali (art. 2 comma 3 lett. b);cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati (art. 2 comma3 lett. d); fusione, trasformazione, scissione (art. 2 comma 3 lett. f) ; cessioni di oro (art.10 punto 11), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oroin oro da investimento; operazioni non soggette di cui all'art. 74 comma 1 (commercio disali e tabacchi, fiammiferi; editoria; gestione di telefoni pubblici, vendita biglietti ditrasporto e di parcheggio).43Nel calcolo della detrazione non si tiene, tuttavia, conto di talune operazioni, quali lecessioni di beni ammortizzabili, i passaggi interni nell'ambito della contabilità separata,<strong>delle</strong> cessioni di danaro, dei conferimenti di azienda, <strong>delle</strong> cessioni di campioni gratuiti, deipassaggi di beni in caso di fusioni, scissioni e simili, le cessioni di beni che non hanno datodiritto a detrazione, nonché <strong>delle</strong> operazioni esenti (art. 10, nn. da 1 a 9 del DPR n. 633 del1972), quando non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ovvero qualora sianoaccessorie ad operazioni imponibili.3. Le regole di determinazione dell’imposta. Categorie di operazioni31