la parola ai colleghiL’art. 3 di tale legge prevede innanz<strong>it</strong>utto una certalibertà nell’attiv<strong>it</strong>à prescr<strong>it</strong>tiva del medico, stabilendoche questi possa impiegare un medicinale che nonabbia ricevuto l’autorizzazione all’ammissione incommercio per il trattamento di una data patologia.Tale prescrizione però deve avvenire sempre sottola diretta e non delegabile responsabil<strong>it</strong>à del prescr<strong>it</strong>toree deve essere preceduta da una completa edaccurata informazione del paziente su quali possonoessere i rischi correlati all’impiego di un tale trattamentoe sulle possibili alternative terapeutiche adisposizione, nonché dall’acquisizione del consensoinformato alla terapia.Altro elemento imprescindibile ai fini di una lec<strong>it</strong>aprescrizione farmacologica off label ex lege n.94/1998è l’esistenza di una letteratura scientifica accred<strong>it</strong>atain campo internazionale che supporti la valid<strong>it</strong>à diimpiego e di via di somministrazione per il farmaco inuna determinata patologia.Innanz<strong>it</strong>utto, andando ad analizzare l’atteggiamentoterapeutico dell’imputato nel <strong>caso</strong> specifico, risultaevidente come questi abbia ag<strong>it</strong>o al di fuori del rispettodi tutte le norme indicate dalla legge n.94/1998, nonsolo perché la prescrizione off label può essere consideratalec<strong>it</strong>a solo nel <strong>caso</strong> in cui on siano disponibilisul mercato altri farmaci utilmente impiegabili per iltrattamento della patologia, ma anche perché, comeosservato dal Tribunale, lo psichiatra non è giunto allaprescrizione del topiramato dopo numerosi e van<strong>it</strong>entativi terapeutici rivelatisi inefficaci, ma al contrarioha deciso di incentrare fin da sub<strong>it</strong>ola terapia su talefarmaco.In secondo luogo, in <strong>caso</strong> di dibattimento è chiaramenteemerso come il medico non si fosse premuratodi informare accuratamente e con completezza igen<strong>it</strong>ori della paziente sulla terapia che aveva intenzionedi intraprendere e sugli effetti dannosi che ne sarebberopotuti derivare.Infine, durante il processo è stato appurato comeall’epoca del trattamento fossero inesistenti“pubblicazioni scientifiche che suffragassero tale usooff label” di topiramato per il trattamento dell’obes<strong>it</strong>àin età pediatrica.<strong>Il</strong> secondo punto sul quale si incentrava la valutazionedell’atteggiamento doloso del medico riguardavail perseguimento dell’effetto collaterale anoressizzante.Se il razionale della prescrizione era quello di indurreuno dei noti effetti collaterali del farmaco, il mediconon poteva ignorare che altri effetti, ugualmente notie di discreta grav<strong>it</strong>à, ma non desiderati, si sarebberopresentati nel corso del trattamento, imponendo quindiun attento mon<strong>it</strong>oraggio dell’andamento clinico dellapaziente.<strong>Il</strong> Tribunale di Pistoia richiamava quindi la sentenzadella Cassazione n.28132 del 2001 (sentenza Barese),nella quale la Corte stabilì la sussistenza del del<strong>it</strong>to dilesioni volontarie in tutti i casi in cui “il medico, puranimato da intenzioni terapeutiche, agisca essendoconscio che il suo intervento produrrà una non necessariamenomazione” al proprio paziente. Alcuni casi,riportati a t<strong>it</strong>olo di esempio, sono la menomazione delcorpo o della mente provocata intenzionalmente, perscopi scientifici o di ricerca, per scopi esclusivamenteestetici o per interventi demol<strong>it</strong>ivi coscientementeinutili.Sulla base di tali rilievi, il Tribunale di Pistoia r<strong>it</strong>enevaplausibile che l’imputato, nel <strong>caso</strong> in esame, avesse“inteso valutare l’efficacia del farmaco in viasperimentale”, in considerazione dell’inadeguatezzadella prescrizione in rapporto alla patologia e neldosaggio esageratamente elevato della sostanza.Tuttavia, dall’analisi degli elementi emersi in corsodi dibattimento, nell’atteggiamento del medico possonoravvisarsi, a parere degli interventi, gli elementi cost<strong>it</strong>utividella colpa: negligenza, in quanto non sono stateosservate le comuni norme di diligenza che avrebberoimposto perlomeno il controllo dell’andamento clinicoin corso di trattamento, e imprudenza, potendosir<strong>it</strong>enere che il medico non abbia adottato le necessariecautele richieste dal <strong>caso</strong> particolare (trattamento inetà pediatrica con un farmaco off label).Sebbene infatti si possa escludere che il farmaco38
sia stato oggetto di una prescrizione secondo le normedettate dalla legge 23 dicembre 1996 n.648 (conversionein legge del decreto-legge 21 ottobre 1996,n.536, recante misure per il contenimento della spesafarmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesaper l’anno 1996) e successivamente dal ProvvedimentoCuf 20 luglio 2000 (Ist<strong>it</strong>uzione dell’elenco delle special<strong>it</strong>àmedicinali erogabili a totale carico del Servizio san<strong>it</strong>arionazionale ai sensi della legge 648/96) e dal DM 8maggio 2003 (Uso terapeutico di medicinale sottopostoa sperimentazione clinica), non sussistendo nel <strong>caso</strong>in esame gli estremi per identificare una condizioneclinica tale da richiedere una somministrazione farmacologica“compassionevole”, ma non si possa nemmenoparlare di lec<strong>it</strong>a prescrizione off label, nonessendo state rispettate, come appurato in corso didibattimento, le norme enunciate dalla legge n.94/1998.Tribunale, che ha riconosciuto nella prescrizionefarmacologica, più che un tentato intervento terapeutico,una arb<strong>it</strong>raria sperimentazione clinica effettuataal di fuori di un regolare protocollo di sperimentazione,giudicando quindi l’imputato responsabile di lesionipersonali volontarie aggravate.ConclusioniCertamente le motivazioni che hanno portato ilTribunale a pronunciarsi a favore della sussistenza deldolo, per quanto possano sollevare un vivace dissenso,mettono in luce l’esistenza di un indirizzo giurisprudenzialeche, in casi particolarmente eclatanti e significativi,tende a valutare con scarsa benevolenza l’operatomedico il quale, nei casi in cui “il normale rapporto tracosti (certi) dell’intervento e benefici (eventuali) di essoè ampiamente e preventivamente conosciuto e rappresentatodall’agente come assolutamente squilibratoverso i primi” (sentenza Barese), non adotti la necessariae dovuta cautela.Nelle more della pubblicazione del presente contributo,la sentenza qui in commento è stata parzialmenteriformata.Con la sentenza n.28132 del 2001(sentenza Barese), la Cortedi Cassazione stabilì la sussistenzadel del<strong>it</strong>to di lesioni volontariein tutti i casi in cui “il medico, puranimato da intenzioni terapeutiche,agisca essendo conscio che il suointervento produrrà una nonnecessaria menomazione”al proprio pazienteLa Corte d’Appello di Firenze, non r<strong>it</strong>enendo provatoun comportamento doloso, caratterizzato cioè dalladeliberata volontà di cagionare lesioni, ha riconosciutoil medico responsabile del reato di lesioni volontariecolpose per inosservanza del protocollo al quale l’usooff label del topiramato doveva essere subordinato:adeguato consenso informato, con esatta indicazionedei possibili effetti negativi del farmaco ed attiv<strong>it</strong>à dimon<strong>it</strong>oraggio delle condizioni della minore durante iltrattamento.Con la recente sentenza n.37077 del 24 giugno2008, la Corte di Cassazione, pur annullando la decisioneper intervenuta prescrizione di reato, ha condivisole argomentazioni della Corte fiorentina in mer<strong>it</strong>oall’imputazione, con eccezione di quelle basate sullamancata acquisizione del consenso, affermando comenel <strong>caso</strong> di prescrizioni off label un rapporto rischiobeneficioeccessivamente sfavorevole è il “lim<strong>it</strong>e alquale il medico deve attenersi […] il cui superamentocost<strong>it</strong>uisce fondamento per la responsabil<strong>it</strong>à a t<strong>it</strong>olodi colpa”, non potendosi invece ipotizzare, qualeelemento della colpa, la sola mancanza del consensoinformato.* dipartimento di medicina e San<strong>it</strong>à pubblicaSezione di Medicina legale, Univers<strong>it</strong>à di Bologna39