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A cura di
Alessandra Cirri
L’avvocato
risponde
Le unioni civili, una conquista di civiltà
di Alessandra Cirri
La legge sulle Unioni Civili, varata il 20/05/2016, che
porta il nome della senatrice relatrice Monica Cirinnà,
ha rappresentato una svolta epocale nel nostro
ordinamento giuridico, che ormai da anni si sarebbe dovuto
adeguare alle discipline europee volte a sanare quelle situazioni
di diseguaglianza basate sugli orientamenti sessuali
degli individui, più volte sanzionate dalla Corte di Strasburgo.
È stata così istituita l’Unione Civile tra persone maggiorenni
dello stesso sesso, riconoscendola quale “specifica formazione
sociale” ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.
L’unione civile si costituisce mediante dichiarazione di fronte
all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.
L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione nell’archivio
di stato civile. Si differenzia dal matrimonio per diversi
aspetti. Le parti acquistano gli stessi diritti ed assumono gli
stessi doveri; deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale
e materiale e alla coabitazione. Non è stato però previsto l’obbligo
alla fedeltà, come nel matrimonio. Le parti devono contribuire
ai bisogni comuni, a seconda delle proprie sostanze
e capacità lavorative, devono concordare tra di loro l’indirizzo
della vita familiare e fissano la residenza comune. Il regime
patrimoniale ordinario è quello della comunione dei beni, a
meno che le parti pattuiscano diversamente. A differenza del
matrimonio, con l’unione civile non si crea alcun vincolo giuridico
tra una parte e i parenti dell’altra, per cui risulta vano il ri-
chiamo agli artt. 433 e 434 del cod. civ.
che disciplinano gli obblighi alimentari
tra parenti ed affini, mancando il fondamento
giuridico alla loro base. La legge
non prevede la possibilità per una delle
parti di adottare il figlio dell’altro partner,
essendo stata stralciata dal testo la
stepchild adoption. Tuttavia, l’art. 3 stabilisce
che “resta fermo quanto previsto
e consentito in materia di adozioni dalle
norme vigenti”, il che consente alla
magistratura ordinaria di decidere caso
per caso. Difatti, dal 2016 molteplici sono
state le pronunce che hanno attribuito
una veste giuridica al rapporto fra il
componente dell’unione civile e il figlio
biologico dell’altro. Altra differenza dal
matrimonio consiste nello scioglimento
dell’unione per le quali si applicano le
norme sulla legge del divorzio L. 898/1970 per quanto compatibili,
ma non è obbligatoria la separazione e può essere richiesto
anche soltanto da uno dei partner, con dichiarazione
davanti all’ufficiale di stato civile, anche disgiuntamente. Tanto
è vero che si parla di “divorzio lampo”, non previsto per i
matrimoni anche a seguito della recente normativa del 2015.
Il partner dell’unione ha diritto alla pensione di reversibilità e
al TFR maturato. Riguardo alla successione alle parti si applicano
le disposizioni previste in materia di successione relative
all’indegnità (art. 463 e ss. C.c.), dei diritti riservati ai
legittimari (art. 536 e ss. C.c.), di successione legittima (art.
565 e ss. C.c.), di collazione (art. 737 e ss. C.c.), di patti di famiglia
(art. 768 bis, c.c.). Durante la durata dell’unione civile
le parti possono stabilire di assumere un cognome comune,
scegliendo tra i loro cognomi. Si può anteporre o posporre al
cognome comune il proprio. La maggioranza delle dichiarazioni
di unioni civili sono state registrate al centro-nord d’Italia
e dal 2018/2019 sono un po’ in calo, così come del resto i
matrimoni. L’iter normativo di questa legge è stato molto dibattuto
sia al Senato che alla Camera; a causa di ciò il Governo
decise di porre la fiducia sulla legge per eludere il rischio
di emendamenti o ritardi nell’approvazione del testo, il quale,
dal punto di vista formale, presentava un unico articolo e ben
69 commi, evidenziando la necessità di rendere meno complicato
l’iter di approvazione e il voto di fiducia.
Laureata nel 1979 in Giurisprudenza presso l’Università
di Firenze, Alessandra Cirri svolge la professione
di avvocato da trent’anni. È specializzata in diritto
di famiglia e minori, con competenze in diritto civile. Cassazionista
dal 2006.
Studio legale Alessandra Cirri
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UNIONI CIVILI
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