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La Toscana nuova Lug Ago

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A cura di

Alessandra Cirri

L’avvocato

risponde

Le unioni civili, una conquista di civiltà

di Alessandra Cirri

La legge sulle Unioni Civili, varata il 20/05/2016, che

porta il nome della senatrice relatrice Monica Cirinnà,

ha rappresentato una svolta epocale nel nostro

ordinamento giuridico, che ormai da anni si sarebbe dovuto

adeguare alle discipline europee volte a sanare quelle situazioni

di diseguaglianza basate sugli orientamenti sessuali

degli individui, più volte sanzionate dalla Corte di Strasburgo.

È stata così istituita l’Unione Civile tra persone maggiorenni

dello stesso sesso, riconoscendola quale “specifica formazione

sociale” ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.

L’unione civile si costituisce mediante dichiarazione di fronte

all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.

L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione nell’archivio

di stato civile. Si differenzia dal matrimonio per diversi

aspetti. Le parti acquistano gli stessi diritti ed assumono gli

stessi doveri; deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale

e materiale e alla coabitazione. Non è stato però previsto l’obbligo

alla fedeltà, come nel matrimonio. Le parti devono contribuire

ai bisogni comuni, a seconda delle proprie sostanze

e capacità lavorative, devono concordare tra di loro l’indirizzo

della vita familiare e fissano la residenza comune. Il regime

patrimoniale ordinario è quello della comunione dei beni, a

meno che le parti pattuiscano diversamente. A differenza del

matrimonio, con l’unione civile non si crea alcun vincolo giuridico

tra una parte e i parenti dell’altra, per cui risulta vano il ri-

chiamo agli artt. 433 e 434 del cod. civ.

che disciplinano gli obblighi alimentari

tra parenti ed affini, mancando il fondamento

giuridico alla loro base. La legge

non prevede la possibilità per una delle

parti di adottare il figlio dell’altro partner,

essendo stata stralciata dal testo la

stepchild adoption. Tuttavia, l’art. 3 stabilisce

che “resta fermo quanto previsto

e consentito in materia di adozioni dalle

norme vigenti”, il che consente alla

magistratura ordinaria di decidere caso

per caso. Difatti, dal 2016 molteplici sono

state le pronunce che hanno attribuito

una veste giuridica al rapporto fra il

componente dell’unione civile e il figlio

biologico dell’altro. Altra differenza dal

matrimonio consiste nello scioglimento

dell’unione per le quali si applicano le

norme sulla legge del divorzio L. 898/1970 per quanto compatibili,

ma non è obbligatoria la separazione e può essere richiesto

anche soltanto da uno dei partner, con dichiarazione

davanti all’ufficiale di stato civile, anche disgiuntamente. Tanto

è vero che si parla di “divorzio lampo”, non previsto per i

matrimoni anche a seguito della recente normativa del 2015.

Il partner dell’unione ha diritto alla pensione di reversibilità e

al TFR maturato. Riguardo alla successione alle parti si applicano

le disposizioni previste in materia di successione relative

all’indegnità (art. 463 e ss. C.c.), dei diritti riservati ai

legittimari (art. 536 e ss. C.c.), di successione legittima (art.

565 e ss. C.c.), di collazione (art. 737 e ss. C.c.), di patti di famiglia

(art. 768 bis, c.c.). Durante la durata dell’unione civile

le parti possono stabilire di assumere un cognome comune,

scegliendo tra i loro cognomi. Si può anteporre o posporre al

cognome comune il proprio. La maggioranza delle dichiarazioni

di unioni civili sono state registrate al centro-nord d’Italia

e dal 2018/2019 sono un po’ in calo, così come del resto i

matrimoni. L’iter normativo di questa legge è stato molto dibattuto

sia al Senato che alla Camera; a causa di ciò il Governo

decise di porre la fiducia sulla legge per eludere il rischio

di emendamenti o ritardi nell’approvazione del testo, il quale,

dal punto di vista formale, presentava un unico articolo e ben

69 commi, evidenziando la necessità di rendere meno complicato

l’iter di approvazione e il voto di fiducia.

Laureata nel 1979 in Giurisprudenza presso l’Università

di Firenze, Alessandra Cirri svolge la professione

di avvocato da trent’anni. È specializzata in diritto

di famiglia e minori, con competenze in diritto civile. Cassazionista

dal 2006.

Studio legale Alessandra Cirri

Via Masaccio, 19 / 50136 Firenze

+ 39 055 0164466

avvalecirri@gmail.com

alessandra.cirri@firenze.pecavvocati.it

UNIONI CIVILI

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