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Vie&Trasporti n. 873 ottobre 2023

Cover 14 In cava con il nuovo Daf XFc 8x4 mezzo d’opera equipaggiato con il più potente degli Mx-13. Forza e comfort per l’ammiraglia olandese Prova 26 Alla sbarra Saic Motor Maxus eDeliver 9 l3 H2. Elevata autonomia ma a un prezzo piuttosto elevato Anteprime 6 I veicoli elettrici oggi disponibili per combattere il cambiamento climatico 22 Toyota Hilux Fuel Cell. Il pick up pulitissimo 24 Scania e l’elettrico. Pannelli fotovoltaici per fornire energia 34 Lamberet e Renault Trucks insieme per Refreeze. Veicoli isotermici in pronta consegna Attualità 10 L’attraversamento delle Alpi. Ancora una sfida (e bisogna vincerla) 18 A novembre appuntamento con Ecomondo e con i test on the road 20 A Roma la prima tappa di Frigo’n’Motion. Il tour firmato OITAF dedicato al trasporto del freddo ben fatto 46 Persone&poltrone 46 Si dice che... Reti&Service 38 Questioni legali. Tre mesi per mettersi in regola 40 Barometro Aftermarket Truck. Lo stato di salute delle aziende italiane del settore 42 Un nuovo avamposto per Scania Commerciale 43 Service News Rubriche 4 Diamo i numeri 36 Associazioni & dintorni. Nuovi traguardi 44 Leggi, aziende, lavoro. Tempo parziale 52 Motori spenti 54 Promozioni 56 Vetrina 58 Tutte le prove

Cover
14 In cava con il nuovo Daf XFc 8x4 mezzo d’opera equipaggiato con il più potente degli Mx-13.
Forza e comfort per l’ammiraglia olandese

Prova
26 Alla sbarra Saic Motor Maxus eDeliver 9 l3 H2. Elevata autonomia ma a un prezzo piuttosto elevato

Anteprime
6 I veicoli elettrici oggi disponibili per combattere il cambiamento climatico
22 Toyota Hilux Fuel Cell. Il pick up pulitissimo
24 Scania e l’elettrico. Pannelli fotovoltaici per fornire energia
34 Lamberet e Renault Trucks insieme per Refreeze. Veicoli isotermici in pronta consegna

Attualità
10 L’attraversamento delle Alpi. Ancora una sfida (e bisogna vincerla)
18 A novembre appuntamento con Ecomondo e con i test on the road
20 A Roma la prima tappa di Frigo’n’Motion. Il tour firmato OITAF dedicato al trasporto del freddo ben fatto
46 Persone&poltrone
46 Si dice che...

Reti&Service
38 Questioni legali. Tre mesi per mettersi in regola
40 Barometro Aftermarket Truck. Lo stato di salute delle aziende italiane del settore
42 Un nuovo avamposto per Scania Commerciale
43 Service News

Rubriche
4 Diamo i numeri
36 Associazioni & dintorni. Nuovi traguardi
44 Leggi, aziende, lavoro. Tempo parziale
52 Motori spenti
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56 Vetrina
58 Tutte le prove

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Leggi, aziende, lavoro<br />

A tempo parziale<br />

Il part time ha il vantaggio<br />

di offrire flessibilità ai lavoratori,<br />

anche a quelli che hanno già<br />

un’occupazione. Ecco tutti<br />

i principi che lo regolano<br />

a cura di Pasquale Dui<br />

Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di<br />

consentire flessibilità della forza lavoro in rapporto ai<br />

flussi di attività nell’ambito della giornata, della settimana,<br />

del mese o dell’anno e risposta ad esigenze individuali<br />

dei lavoratori, anche già occupati.<br />

La disciplina contrattuale, che integra quella legale (d.lgs.<br />

81/2015), è stabilita dagli articoli 42-46 del CCNL Logistica,<br />

trasporto merci e spedizioni. L’instaurazione del rapporto<br />

a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale<br />

siano indicati: il periodo di prova per i nuovi assunti; la durata<br />

della prestazione lavorativa ridotta e della collocazione temporale<br />

dell’orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana,<br />

al mese e all’anno e relative modalità che non potrà<br />

essere inferiore alle 20 ore settimanali; il trattamento economico<br />

e normativo secondo i criteri di proporzionalità all’entità<br />

della prestazione lavorativa; la puntuale indicazione<br />

della durata della prestazione lavorativa e della collocazione<br />

dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese<br />

e all’anno; tutte le altre condizioni di impiego.<br />

Il rapporto di lavoro a tempo parziale è disciplinato secondo<br />

i seguenti principi:<br />

a) volontarietà di entrambi le parti;<br />

b) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo<br />

pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia<br />

compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma<br />

restando la volontarietà delle parti;<br />

c) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale<br />

o viceversa dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali<br />

nuove assunzioni, per le stesse mansioni;<br />

d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto<br />

compatibili con la natura del rapporto stesso;<br />

e) volontarietà delle parti in caso di modifiche dell’articolazione<br />

dell’orario concordata.<br />

Gli straordinari<br />

Le parti, data l’opportunità, a fronte delle esigenze organizzative<br />

aziendali, di consentire anche ai lavoratori parttime<br />

assunti a termine di incrementare la propria retribuzione<br />

attraverso la effettuazione di prestazioni lavorative<br />

eccedenti l’orario contrattuale, concordano che sia consentita<br />

l’effettuazione di prestazioni lavorative supplementari<br />

o straordinarie a tutti i lavoratori part-time. Per lavoro<br />

supplementare si intende quello prestato su base volontaria<br />

fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale<br />

44 - 10 <strong>2023</strong><br />

a tempo pieno. L’accordo del lavoratore deve risultare da<br />

atto scritto ed indicare le ragioni di carattere tecnico, organizzativo,<br />

produttivo o sostitutivo. Le ore di lavoro supplementare<br />

vanno retribuite con una maggiorazione del<br />

18 per cento rispetto alla paga base oraria.<br />

Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono<br />

concordare clausole flessibili relative alla variazione della<br />

collocazione temporale della prestazione.<br />

La collocazione temporale della prestazione lavorativa può<br />

essere modificata nel caso di esigenze di carattere tecnico,<br />

organizzativo, produttivo o sostitutivo.<br />

Il termine di preavviso per l’esercizio delle clausole flessibili<br />

e/o elastiche è di almeno due giorni.<br />

Nel rapporto di lavoro le prestazioni lavorative rese secondo<br />

modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare,<br />

il limite massimo complessivo di ore pro-capite pari<br />

al 20 per cento della prestazione già concordata.<br />

Le ore di lavoro ordinarie, richieste a seguito dell’applicazione<br />

di clausole flessibili verranno retribuite, per le sole<br />

ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura<br />

non inferiore alla sola maggiorazione del 15 per cento da<br />

calcolare sulla quota di retribuzione di fatto.<br />

In alternativa alle maggiorazioni previste dal CCNL, a fronte<br />

dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche, le parti<br />

interessate possono concordare un’indennità annuale in<br />

ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere<br />

per quote mensili.<br />

L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole<br />

flessibili o elastiche non integra gli estremi del giustificato<br />

motivo di licenziamento, né l’adozione di provvedimenti<br />

disciplinari. L’atto scritto di ammissione alle<br />

clausole flessibili odelastiche, deve prevedere il diritto del<br />

lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso<br />

di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno<br />

nei seguenti casi: esigenze di tutela della salute certificate<br />

dal servizio sanitario pubblico; comprovata instaurazione<br />

di altra attività lavorativa; esigenze personali,<br />

debitamente comprovate.<br />

La rubrica è curata da Pasquale Dui,<br />

avvocato, professore a contratto<br />

di diritto del lavoro, revisore legale<br />

e giornalista pubblicista.

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